REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Presidenza della Regione

(GU Parte Seconda n.16 del 7-2-2008)

Prot. 2825/Pref.
Decreto n. 33.
   Oggetto:  Banca  di  Roma  S.p.a.,  Proroga  dei  termini  legali e
convenzionali per mancato funzionamento in data 28 dicembre 2007.
   Il presidente della Regione,
   Vista la nota n. 4468 del 3 gennaio 2008 con la quale la Filiale di
Aosta  della  Banca  d'Italia ha chiesto di valutare l'opportunita' di
procedere,  nei confronti dell'istituto bancario Banca di Roma S.p.a.,
Filiale  di  Aosta,  all'emissione  del  provvedimento  di proroga dei
termini  legali  e convenzionali scaduti nel giorno 28 dicembre 2007 o
nei  cinque  giorni successivi, a causa dell'astensione dal lavoro dei
dipendenti di Capitalia Informatica S.p.a., svoltasi in tale data, che
ha impedito il regolare svolgimento delle attivita';
   Considerato  che  l'evento, per il suo carattere di eccezionalita',
rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15
gennaio  1948,  n. 1 a norma del quale: "Qualora le aziende di credito
e  gli istituti di cui al regio decreto, legge 12 marzo 1936, n. 375 e
successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non potessero
funzionare   a  causa  di  eventi  eccezionali,  i  termini  legali  o
convenzionali  scadenti  durante il periodo di mancato funzionamento o
nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni
da  compiersi  su  altra  piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore
delle  aziende  di  credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere
dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico";
   Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
   Visto  il  decreto  luogotenenziale  7 settembre 1945, n. 545, e lo
statuto   speciale   per   la  Valle  d'Aosta,  promulgato  con  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
                               Decreta:
   1.  Il  mancato  funzionamento  nel  giorno  28 dicembre 2007 della
Filiale  di  Aosta  dell'Istituto  bancario  Banca  di  Roma S.p.a. e'
riconosciuto,  ai  sensi  e per gli effetti del decreto legislativo 15
gennaio 1948, n. 1, come causato da evento eccezionale.
   2.  I termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 28 dicembre
2007  o  nei  cinque  giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od
operazioni  da compiersi in altra piazza, sono, pertanto, prorogati di
quindici giorni in favore dell'istituto bancario indicato in premessa,
a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
   3.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a
cura  del Servizio Affari di Prefettura della Presidenza della Regione
ed affisso nei locali regionali della Banca stessa.
   Aosta, 23 gennaio 2008

    Il presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni
                             prefettizie:
                          on. Luciano Caveri
 
C-082109 (Gratuito).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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