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Errata corrige
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Prot. 2825/Pref.
Decreto n. 33.
Oggetto: Banca di Roma S.p.a., Proroga dei termini legali e
convenzionali per mancato funzionamento in data 28 dicembre 2007.
Il presidente della Regione,
Vista la nota n. 4468 del 3 gennaio 2008 con la quale la Filiale di
Aosta della Banca d'Italia ha chiesto di valutare l'opportunita' di
procedere, nei confronti dell'istituto bancario Banca di Roma S.p.a.,
Filiale di Aosta, all'emissione del provvedimento di proroga dei
termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 28 dicembre 2007 o
nei cinque giorni successivi, a causa dell'astensione dal lavoro dei
dipendenti di Capitalia Informatica S.p.a., svoltasi in tale data, che
ha impedito il regolare svolgimento delle attivita';
Considerato che l'evento, per il suo carattere di eccezionalita',
rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15
gennaio 1948, n. 1 a norma del quale: "Qualora le aziende di credito
e gli istituti di cui al regio decreto, legge 12 marzo 1936, n. 375 e
successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non potessero
funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o
convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o
nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni
da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore
delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere
dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico";
Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
Visto il decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e lo
statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
Decreta:
1. Il mancato funzionamento nel giorno 28 dicembre 2007 della
Filiale di Aosta dell'Istituto bancario Banca di Roma S.p.a. e'
riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15
gennaio 1948, n. 1, come causato da evento eccezionale.
2. I termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 28 dicembre
2007 o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od
operazioni da compiersi in altra piazza, sono, pertanto, prorogati di
quindici giorni in favore dell'istituto bancario indicato in premessa,
a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a
cura del Servizio Affari di Prefettura della Presidenza della Regione
ed affisso nei locali regionali della Banca stessa.
Aosta, 23 gennaio 2008
Il presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni
prefettizie:
on. Luciano Caveri
C-082109 (Gratuito).