TAR LAZIO

(GU Parte Seconda n.115 del 27-9-2008)

                    NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
 
   Il  sottoscritto avv. Aldo Travi di Busto A., via Ferraris 7, quale
difensore,  unitamente  all'avv.  Fabio  Lorenzoni  di  Roma,  via del
Viminale 43, di Endesa Italia spa (oggi E.on Produzione spa), di Roma,
via  Mangili  9,  cod. fisc. 03251970962, in esecuzione della sentenza
Tar Lazio, sez. II/bis, 22 maggio 2008 n. 6835 notifica a:
      A.  Agrati  spa;  A.  Merati & C. Cartiera di Laveno spa; A.R.P.
Agricoltori  Riuniti  Piacentini  Societa'  Agricola Cooperativa; Abet
Laminati  spa;  Abruzzo  Vetro  srl; Acciaieria Arvedi spa; Acciaieria
Valsugana  spa;  Acciaierie Bertoli Safau spa; Acciaierie di Calvisano
spa;  Acciaierie  Di  Sicilia spa; Acciaierie Valbruna spa; Acciaierie
Venete  spa; Aceaelectrabel Produzione spa; Acetati spa; Adda Ondulati
spa;  Aem  Distribuzione  Gas e Calore spa; Aem Gestioni srl; Aem spa;
Aeroporti di Roma spa; Afl spa; Afv Acciaierie Beltrame spa; Ages spa;
Agricola  Industriale della Faella spa; Agricola Tre Valli S.C.A.R.L.;
Agrolinz  Melamine  International  Italia srl; Agsm Verona spa; Agusta
spa;  Ahlstrom  Turin  spa;  Aim Vicenza Energia spa; Alcart di Alleva
Domenico  &  C.  spa;  Alce  spa;  Alcoplus  spa; Aldo De Rosa; Alenia
Aeronautica  spa;  Alfa Acciai spa; Alitalia Servizi spa; Alma Petroli
spa;  Ama spa - Azienda Municipale Ambiente - Roma; Ambiente spa; Amsa
Azienda  Milanese  Servizi  Ambientali spa; Andrea Barsi; Ansaldobreda
spa;  Antibioticos  spa;  Antonio  Bonazzi; Antonio Cocco; Api Energia
spa;  Api  Raffineria  di  Ancona  spa; Arcoplus spa; Arkema srl; Arpa
Industriale  spa;  Asm  Brescia  spa;  Aso  Siderurgica srl; Assocogen
Vicenza  srl; At O&M srl; Atel Centrale Termica Vercelli srl; Aticarta
spa;   Avi.Coop  Societa'  Cooperativa  Agricola;  Azienda  Energetica
Metropolitana  Torino  spa;  Azienda  Pubbliservizi  Brunico;  Aziende
Vetrarie  Industriali  Ricciardi - Avir spa; Bari Fonderie Meridionali
spa;  Barilla  G.  ER.  Fratelli  Societa'  per Azioni; Bas Power srl;
Bembergcell  spa;  Benind spa; Berco spa; Bieffe Medital spa; Biomasse
Italia  spa;  Birra  Forst  spa;  Bisazza  spa; Bolton Alimentari spa;
Bormio  spa;  Bormioli  Luigi spa; Bormioli Rocco & Figlio spa; Boschi
Luigi  e Figli spa In Amministrazione Straordinaria; Boston Tapes spa;
Bredina  srl;  Bristol Myers Squibb srl; Busi Impianti spa - Divisione
Maintenance   &   Energy;  Buzzi  Unicem  spa;  C&T  srl;  C.A.L.P.  -
Cristalleria  Artistica  La  Piana  spa;  C.W.F.  Italia spa; Cae Amga
Energia spa; Caffaro srl; Cal.Me. spa; Calce Dolomia spa; Calce Piasco
spa;  Calce  S.  Pellegrino  spa;  Calcidrata  spa;  Calcisernia  spa;
Candeggio  Fratelli Zaccaria spa; Candy Elettrodomestici srl; Cantieri
Riuniti  Milanesi  spa;  Capa  Cologna  S.C.A.;  Caravaggio Latte srl;
Carlsberg  Italia spa; Carrozzeria Bertone spa; Cartesar spa; Cartiera
Bonati  &  C.  Srl; Cartiera Bormida spa; Cartiera Ca.Ma srl; Cartiera
Carma;  Cartiera  Confalone  spa;  Cartiera  Cooperativa  Rivalta Arl;
Cartiera  del  Maglio  spa;  Cartiera  del  Vignaletto  spa;  Cartiera
Dell'Adda spa; Cartiera della Madonnina spa; Cartiere Della Valtellina
spa;   Cartiera  di  Boscomarengo  spa;  Cartiera  di  Cadidavid  srl;
Cartiera  Di  Carbonera  spa;  Cartiera di Carmignano spa; Cartiera Di
Conselice  srl;  Cartiera  di Ferrara spa; Cartiera di Germagnano spa;
Cartiera  di  Modena spa; Cartiera di Momo spa; Cartiera di Monfalcone
spa; Cartiera Di Porporano srl; Cartiera di Rivignano spa; Cartiera di
Romanello  spa;  Cartiera  Di Santarcangelo srl; Cartiera di Varo spa;
Cartiera    di   Voghera   srl;   Cartiera   Fornaci   spa;   Cartiera
Francescantonio  Cerrone spa; Cartiera Giacosa spa; Cartiera Giorgione
spa;  Cartiera  Grillo  sas  di  Giuseppe  e Domenico Grillo; Cartiera
Kartocell srl; Cartiera Lucchese spa; Cartiera Mantovana srl; Cartiera
Marchigiana  srl; Cartiera Olona sas; Cartiera Partenope srl; Cartiera
Pieretti  spa;  Cartiera Pirinoli srl; Cartiera Ponte D'Oro Ansalcarta
srl;  Cartiera  Ponte Strona srl; Cartiera Rossi spa; Cartiera S.Rocco
spa;  Cartiera  San  Felice  spa;  Cartiera  San Giorgio srl; Cartiera
So.Car.Pi.  srl; Cartiera Verde della Liguria srl; Cartiere Burgo spa;
Cartiere  Cariolaro spa; Cartiere del Garda spa; Cartiere del Polesine
spa;  Cartiere  Di  Trevi  spa;  Cartiere Enrico Cassina snc; Cartiere
Marchi  spa;  Cartiere Miliani Fabriano spa; Cartiere Modesto Cardella
spa;  Cartiere  Paolo  Pigna  spa;  Cartiere  Rodolfo  Reguzzoni  srl;
Cartiere  Saci spa; Cartiere Villa Lagarina srl; Cartificio Ermolli in
liquidazione;    Cartificio    Ermolli    spa   in   Liquidazione   In
Amministrazione    Straordinaria    Dlgs   270/99;   Cartitalia   srl;
Cartonificio  Di  Isoverde  srl;  Cartonificio  Sandreschi srl; Carval
Cartiera  di Vallettrompia srl; Carvico spa; Caviro Soc Coop Agricola;
Cellulosa  2000  spa;  Cementeria  Costantinopoli  srl;  Cementeria di
Monselice  spa;  Cementerie  Aldo  Barbetti  spa;  Cementi Moccia spa;
Cementir  Cementerie  Del  Tirreno spa; Cementizillo spa; Centrale Del
Latte Di Roma spa; Centro Energia Ferrara spa; Centro Energia Teverola
spa;  Cesare Fiorucci spa; Ciba Specialty Chemicals spa; Cirio De Rica
spa;  Co.Pro.  B.  S.C.A.; Co.Prob.B. Cooperativa Produttori Bieticoli
S.C.A.;  Cofathec Servizi spa (Area Milano); Cofathec Servizi spa Area
Lazio;  Cofathec  spa  (Area  Milano); Cogne Acciai Speciali spa; Coim
spa;  Colacem  spa;  Comocalor  spa; Compagnia Elettrica Lombarda spa;
Comet   spa;  Consorzio  di  Sarmato  S.C.P.A.;  Consorzio  P.I.  Vil;
Consorzio  P.I.Chi.;  Consorzio  Padano  Ortofrutticolo Soc Coop. Arl;
Coop.  Liri  85  Arl;  Corsico  Vetro  srl;  Cotonificio  Albini  spa;
Cottosenese  spa; Dalmine spa; Del Monte Foods (Italia) spa; Delicarta
spa;  Demolli  Industria  Cartaria  spa;  Distilleria  Bertolino  spa;
Distillerie  Bonollo  spa;  Distillerie  G.  Di  Lorenzo srl; Dolomite
Franchi  spa;  Donati  Laterizi srl; Dott. Ivano Visentin; Eco & Power
Ambrosiana  srl;  Ecologia  Ambiente srl; Ecosesto spa; Edilcalce spa;
Edipower  spa; Edison spa; Egea Ente Gestione Energia Ed Ambiente spa;
Electrolux  Home  Product Italy spa; Elettra Git spa; Elettra Holdings
srl; Elyo Italia spa; Embraco Europe srl; Emmegi Agroindustriale S. R.
L.  In  A.  S.; Endesa Italia spa; Enel Produzione spa; Energonut srl;
Eni   Divisione  Refining  &  Marketing  Raffinerie  di  Livorno;  Eni
Mediterranea Idrocarburi spa; Eni spa - Divisione Refining & Marketing
-  Raffineria  di  Sannazzaro; Eni spa Divisione E & P - Ugit; Eni spa
Divisione  Refining  &  Marketing  -  Raffineria  Di  Taranto; Eni spa
Divisione Refining & Marketing Raffineria di Venezia; Enipower Mantova
spa;   Enipower   spa;   Erg   Nuove   Centrali  spa;  Erg  raffinerie
Mediterranee  spa;  Eridania  Sadam  spa; Esselunga spa; Esso Italiana
srl;   Euganea  Vasi  srl;  Eugea  Mediterranea  spa;  Eurofibre  spa;
Europaper  spa;  Europea  spa; Europizzi spa; Eurotintoria spa; F.B.M.
Fornaci  Briziarelli  Marsciano;  F.Lli  Giovannini spa; F.Lli Bartoli
spa;  F.Lli  De  Cecco  Di Filippo Fara S.Martino spa; F.M.A. S.R.L. A
U.S.;  Fabio  Leonello Lucchesi; Fabrizio Korosec; Fassa spa; Fattorie
Osella  spa;  Favini  spa;  Fdg Spa In Liquidazione In Amministrazione
Straordinaria; Fedrigoni Cartiere spa; Fenice spa; Feralpi Siderurgica
spa;  Ferrania  Technologies  spa;  Ferrari spa; Ferrero spa; Ferriera
Valsabbia  spa;  Ferriere  Nord spa; Ferrovie Nord spa; Fibrocellulosa
spa;  Finanziaria Bologna Metropolitana; Fl Selenia spa; Flovetro spa;
Fontana  Luigi  spa; Fornace Mosso Paolo srl; Fornace San Lorenzo spa;
Fornaci Baglioni srl; Fornaci Calce Grigolin spa; Fornaci Di Masserano
Bruno  Tarello  S.A.;  Fornaci F.Lli Zulian Snc; Foroni spa; Foschetti
Paolo  spa;  Franco  Testi;  Franco  Tosi  Meccanica  spa; G. Tosi spa
Tintoria;  Gabriele  Corazza;  Gabrio  Pellegrini;  Gbi Italy srl "Con
Unico   Socio";   Georgia  Pacific  Italia  srl;  Gever  spa;  Giacomo
Ghigliotti;  Giovanni  Crespi  spa;  Giustino  Di Muzio srl; Glaverbel
Italy  srl;  Glaxosmithkline spa; Gnl Italia spa; Goglio spa Divisione
Imballaggi;  Golden  Lady Company spa; Great Lakes Manufacturing Italy
srl;  Greci  Geremia  &  Figli  spa;  Greci  Industria Alimentare spa;
Grup.Pa. srl; Gruppo Cordenons spa; Gruppo Effe2 spa; Gruppo Viesse F.
M.  spa;  Heineken  Italia  spa; Hera spa; Hexion Speciality Chemicals
Italia  spa;  Holcim  (Italia)  spa; I.B.S. srl; Ico Industria Cartone
Ondulato  srl; Idroblins srl; Ies-Italiana Energia e Servizi spa; Ilte
spa;  Ilva  spa; Imbalpaper spa; Indena spa; Industria Calce Casertana
srl;  Industria Calce Francesco Vozza srl; Industria Cartaria Pieretti
spa; Industria Cementi Giovanni Rossi spa; Industria Chimica Valenzana
I.C.V.  spa;  Industria  Vetraria Valdarnese Scarl; Industrie Cartarie
Tronchetti  spa;  Industrie Pica spa; Industrie Riunite Odolesi I.R.O.
spa; Infineum Italia srl; Ingest Facility spa; Iplom spa; Isab Energy;
Istituto  Poligrafico  E  Zecca  Dello Stato; Ital Bio Green srl; Ital
Green  Energy  srl;  Italcalce  srl;  Italcementi  spa;  Italfond spa;
Italgen  spa;  Italia  Zuccheri  spa;  Italiana Coke spa; Its Artea G.
Crespi  srl;  Jesi  Energia spa; Kappa Packaging spa; Kimberly - Clark
srl;  Kimble  Italiana  spa;  Klopman International srl; La Doria spa;
Lacto  Siero  Italia  spa;  Lafarge  Adriasebina  srl;  Lamberti  spa;
Lanerossi Filati srl; Laterizi Valpescara srl; Laterlite spa; Latteria
Soresina  Societa'  Cooperativa  Agricola;  Laura  Piva;  Laverda spa;
Ledoga  srl;  Leonardo  De Paolis; Leone La Ferla spa; Lievitalia spa;
Linde Gas Milazzo srl; Linificio e Canapificio Nazionale spa; Linpaper
srl;  Liri  Industriale  spa;  Lonza spa; Lucchini Sidermeccanica spa;
Lucchini  spa;  Magneti  Marelli Powertrain spa; Malpensa Energia srl;
Manfredonia  Vetro  spa; Marangoli Pneumatici spa; Marangoni Tyre spa;
Marcello  Calamari;  Martini  & Rossi spa; Marzotto spa; Mascioni spa;
Mauro  Benedetti spa; Mauro Fenili; Metalcam spa; Metan Alpi Sestriere
srl;  Metanalpi  Valsusa srl; Michelin Italiana spa; Micron Technology
Italia   srl;  Minermix  srl;  Miroglio  spa;  Moccia  Industria  spa;
Mondadori Printing spa; Mondi Packaging Cartonstrong srl; Mondialcarta
spa;  Munksjo  Paper  spa;  N.T.L.  Nobilitazione Tessile Legnano spa;
Nestle'  Italiana  spa;  Neubor  Glass; Novartis Farma spa; Novel spa;
Nuova  Rivart  srl;  Nuova  Solmine spa; Nuove Cartiere Di Tivoli spa;
Nuovo  Pignone spa; Nylstar srl; O.R.I. Martin spa; Omvp spa; Onduline
Italia  spa;  Ormea  spa;  Ottana Energia srl; Oxon Italia spa; Papiro
Sarda  srl; Papiro srl; Parmalat spa; Petrolifera Estense spa; Piaggio
&  C.  spa;  Pietro Caldaroni; Pilkington Italia spa; Pininfarina spa;
Polimeri Europa spa; Pomagro srl; Portonogaro S.A.S. Di Raffin Mario E
Giovanni  &  C;  Prima  srl;  Procter&Gamble Italia spa; Profilatinave
spa;   Radici  Chimica  spa;  Radici  Fil  spa;  Radici  Tessuti  spa;
Raffineria  Di Gela spa; Raffinerie Di Milazzo S.C.P.A.; Raffineria di
Roma spa; Rdb spa; Rea Dalmine spa; Reagens spa; Reggiani Tessile spa;
Reno  De  Medici  spa;  Rhodia  Engineering  Plastics spa; Rifinizione
Fin-Mode  srl;  Rifinizione  S.  Stefano spa; Riso Scotti Energia spa;
Riva  Acciaio  spa;  Roberto  Casinelli; Roquette Italia spa; Rohm and
Haas  Italia  srl;  Rosen  Rosignano  Energia  spa; Rossifloor spa; S.
Giuliano srl; S.A.R.P.O.M. spa; S.E.F. srl; S.E.I. (Servizi Energetici
Integrati)  spa;  S.E.I.  spa;  S.El.I.S. Lampedusa spa; S.F.I.R. spa;
S.I.L.A.  srl;  S.Med.E.  Pantelleria spa; S.P.A. Para'; S.P.A. Siculo
Emiliana  Per  la  Produzione  di  Carta  e  Cartone  S.A.C.C.A.; Saar
Depositi  Portuali  spa;  Sacci  Commissionaria  spa; Sacci spa; Sadam
Abruzzo  spa;  Sadam  Castiglionese  spa; Sadam Isz. Spa; Saint Gobain
Glass  Italia  spa; Saint Gobain Isover Italia spa; Saint Gobain Vetri
spa;  Saint-Gobain  Vetrotex  Italia  spa a socio unico; Sait Abrasivi
spa;  Sama  srl;  San Domenico Vetraria spa; San Marco Bioenergie; San
Zeno  Acciai - Duferco spa; Sanac spa; Sandoz Industrial Products spa;
Sanofi-Aventis  spa;  Sanpellegrino  spa;  Sapi  spa; Saras spa; Sasol
Italy  spa;  Sca  Hygiene  Products  spa;  Sca  Packaging  Italia spa;
Se.Co.Sv.Im;  Sea  -  Societa' Esercizi Aeroportuali spa; Sea Societa'
Elettrica  Di Favignana spa; Sedamyl spa; Ser srl; Serene spa; Sertubi
spa; Servizi Porto Marghera S.C.A.R.L.; Seves spa; Sia srl; Sicet srl;
Sicit  2000  spa;  Sieco  spa;  Sicem  Saga  spa; Silston spa; Silvana
Cerrone;  Sinterama  spa; Siram spa; Sit srl; Sitip spa; Skf Industrie
spa;  Snaidero  Rino spa; Snam Rete Gas spa; So.La.Va. spa; Soc. Calce
Raffinata  di Savignano sul Panaro A.R.L.; Societa' Enia spa; Societa'
Trentina  Lieviti  spa;  Soffass spa; Solvay Chimica Bussi spa; Solvay
Chimica  Italia  spa;  Spa  Birra  Peroni;  Spa  Egidio  Galbani;  Spa
Pettinatura  Italiana;  Star Stabilimento Alimentare spa; Stefana spa;
Stefano  Frigo; Steriltom - Aseptic System srl; Stogit spa; Sud Europa
Tissue  srl;  Syndial spa; Syndial spa Attivita' Diversificate; Tamoil
Raffinazione   spa;   Tampieri   Energie   srl;  Tea  spa;  Tecnoparco
Valbasento; Termica Boffalora srl; Termica Celano srl; Termica Cologno
srl;  Termica  Milazzo  srl;  Terni  En.A.  spa;  Terreal  Italia srl;
Tessitura   Monti   spa;   Tessitura   di  Robecchetto  Candiani  spa;
Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni; Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni
spa  Con  socio  unico;  Tintoria Crespi Giovanni & C. srl; Tintoria e
Rifinizione Nuove Idee spa; Tirreno Power spa; Tissue Towel South srl;
Tolentino  srl;  Toppetti  2  S.A.  Stabile  Organizzazione In Italia;
Toscopaper  spa;  Trenitalia  -  Divisione Passeggeri; Trenitalia spa;
Trenitalia spa - Gruppo Ferrovie dello Stato; Trenitalia spa Divisione
trasporto  regionale  Direzione  Regionale  Piemonte; Trentino Servizi
spa;  Trentofrutta  spa;  Tyssenkrupp  Acciai Speciali Terni; U.C.S.C.
Sede  Di  Roma;  Ulrich Pinter; Unicalce spa; Unieco S.C.R.L; Unilever
Italia  spa;  Valdata  srl;  Valeo Cablaggi e Commutazione srl; Varese
Risorse  spa;  Vebad  spa;  Vetreria  Cooperativa  Piegarese  Societa'
Cooperativa; Vetreria Di Borgonovo spa; Vetreria Etrusca srl; Vetrerie
Meridionali   spa;   Vetrerie   Riunite   spa;   Vetri  Speciali  spa;
Vetrobalsamo  spa;  Villaga  Calce  spa; Vinavil spa; Vincenzo Romano;
Vincenzo  Zucchi  spa;  Voghera  Energia  spa;  Wartsila  Italia  spa;
Whirlpool  Europe  srl;  Wienerberger  Brunori  srl; Xilopan spa; Yara
Italia spa; Zegna Baruffa Lane Borgosesia spa; Zignago Vetro spa
   che  Endesa  Italia  (oggi  E.on  Produzione  Italia)  ha  proposto
nell'aprile 2006 ricorso al Tar Lazio, sez. II/bis, n. 4307/2006 r.g.,
contro
      -  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in
persona del Ministro in carica,
      -  il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  in  persona del
Ministro in carica,
      -  la  Presidenza  del  consiglio  dei  ministri, in persona del
Presidente del consiglio dei ministri in carica,
   per l'annullamento dei seguenti atti:
      -  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  23  febbraio 2006, in Gazz. Uff. 9 marzo 2006, n. 56 s.o.,
di  "assegnazione  e  rilascio  delle  quote  di  CO2  per  il periodo
2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall'art.11, paragrafo 1, della
direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio", e
relativi allegati;
      -   "Piano   nazionale   d'assegnazione"  (in  attuazione  della
direttiva  2003/87/CE),  predisposto dal Ministero dell'ambiente e dal
Ministero delle attivita' produttive, trasmesso alla Commissione CE il
15 luglio 2004;
      -  "Integrazione al Piano nazionale di assegnazione dell'Italia"
(in attuazione della direttiva 2003/87/CE), trasmessa alla Commissione
CE il 24 febbraio 2005;
      -  nonche' ogni relativo atto preparatorio e consequenziale, ivi
compreso,  in  particolare,  lo  "Schema  di decisione di assegnazione
delle  quote  di  CO2  per  il  periodo  2005-2007  preparato ai sensi
dell'art.11,  par. 1, della direttiva 2003/87/CE", pubblicato sul sito
Internet del Ministero dell'ambiente il 25 novembre 2005.
   Motivi del ricorso:
      1°  motivo  di ricorso: Illegittimita' del d.m. 23 febbraio
2006  (e  dell'"Integrazione  al  piano  nazionale di assegnazione del
febbraio  2005")  per violazione dell'art.3, comma 2 e 2-bis, del d.l.
273/2004,  conv.  in l. 316/2004; illegittimita' dell'art.3, comma 2 e
2-bis,  del  d.l. 273/2004, conv. in l. 316/2004, per violazione della
direttiva  2003/87/CE (all.to III, n. 10) e conseguente illegittimita'
derivata  dello "Schema di piano nazionale" trasmesso alla Commissione
CE  il  15  luglio  2004,  dell'atto denominato "Integrazione al piano
nazionale  di  assegnazione  del febbraio 2005" e del d.m. 23 febbraio
2006;  illegittimita' dello "Schema di piano nazionale" trasmesso alla
Commissione  CE  il  15  luglio  2004  per  violazione della direttiva
2003/87/CE  (all.to  III, n. 10) e conseguente illegittimita' derivata
dell'atto  denominato "Integrazione al piano nazionale di assegnazione
del febbraio 2005" e del d.m. 23 febbraio 2006.
   Il Piano nazionale di assegnazione (di seguito 'PNA') approvato con
d.m.  23  febbraio 2006 risulta illegittimo, perche' non corrispondeva
al  Piano trasmesso alla Commissione CE il 15 luglio 2004, come invece
prescriveva  l'art.3 del d.l. 273/2004; il PNA si richiama, piuttosto,
al   Piano   (denominato   "Integrazione   del   Piano   nazionale  di
assegnazione"), trasmesso dal Governo italiano alla Commissione CE nel
febbraio  2005,  che,  pero',  non trova riscontro nell'art.3 del d.l.
273/2004.  Di  conseguenza  il  PNA  risulta  approvato  in assenza di
fondamento legislativo.
   Inoltre  l'art.3  del  d.l.  273/2004  risulta incompatibile con la
normativa  comunitaria,  perche'  qualifica  come  "Piano nazionale di
assegnazione"  un  documento  privo  dei  requisiti  prescritti  dalla
direttiva  2003/87/CE; conseguentemente risultano illegittimi il Piano
trasmesso  alla Commissione CE il 15 luglio 2004 e gli atti successivi
fondati su di esso.
   2°motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio 2006
impugnato,  per  violazione della direttiva 2003/87/CE (art.9, 1°
comma,  e  all.to III, n. 10); illegittimita' derivata dello stesso 23
febbraio 2006.
   Ne' il P.N.A. approvato con il d.m. 23 febbraio 2006 impugnato, ne'
gli  altri  Piani  che  lo  hanno  preceduto  hanno  rispettato quanto
disposto dall'all.to III, n. 10, della direttiva cit. a garanzia della
partecipazione nel procedimento.
   3°motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio 2006
e  degli altri atti impugnati, per incompetenza e violazione di legge,
in  relazione all'adozione da parte di un dirigente e alla mancanza di
intesa con il Ministero delle attivita' produttive.
   Il   principio   di   legalita'  esige  che  la  legge  identifichi
l'amministrazione  competente  ad adottare un certo atto, ivi compreso
anche un atto endoprocedimentale, mentre, nel nostro caso, mancava una
norma  attributiva  del  potere  di adozione del P.N.A. a un dirigente
ministeriale.  Inoltre  il  P.N.A. avrebbe dovuto essere approvato con
intesa con il Ministero delle attivita' produttive.
   4°motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio 2006
e   degli  altri  atti  impugnati,  per  violazione  dell'art.9  della
direttiva   2003/87/CE,   sulla  procedura  di  formazione  del  Piano
nazionale.
   La  direttiva  comunitaria  richiede  ad  ogni Stato di adottare un
Piano  nazionale  di  assegnazione, assoggettato dalla direttiva a una
procedura particolare che prevede che il Piano debba essere pubblicato
e  sottoposto  all'esame  della  Commissione CE. La procedura prevista
dalla direttiva non e' stata rispettata in tutti i suoi punti.
   5°  motivo  di  ricorso  - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio
2006  e  degli  altri  atti  impugnati,  per  violazione  dei  criteri
stabiliti nella delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123 (violazione
di legge ed eccesso di potere).
   Il  d.m. 23 febbraio 2006 impugnato risulta illegittimo, unitamente
agli  altri atti impugnati, in quanto in contrasto con la delibera del
CIPE  n.  123/92  e  in  quanto  non  da' motivazione dell'adozione di
soluzioni in contrasto con la delibera stessa.
   6°  motivo  di  ricorso  - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio
2006  per  disparita' di trattamento nelle decurtazioni introdotte per
il settore termoelettrico rispetto ad altri settori.
   Il d.m. 23 febbraio 2006, mentre ha disposto ulteriori decurtazioni
delle  quote  assegnate  al  settore  termoelettrico  (con  effetti  a
cascata  su tutti gli operatori del settore), per altri settori non ha
effettuato decurtazioni e per altri ancora ha incrementato le quote di
assegnazione.  La  disparita' di trattamento non risulta in alcun modo
giustificata o motivata.
   7°  motivo  di  ricorso  - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio
2006,  per  illogicita'  e  difetto  di motivazione, in relazione alla
esorbitanza   delle  decurtazioni  disposte  rispetto  alle  riduzioni
previste in sede comunitaria.
   A  fronte  di  una  riduzione  concordata dal nostro Governo con la
Commissione  CE  di  ca. 23 milioni di tonnellate, nel P.N.A. e' stata
attuata, senza una valida motivazione, una riduzione superiore.
   8°  motivo  di  ricorso  - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio
2006,  per  illogicita'  e  disparita' di trattamento, con riferimento
alla disciplina dei 'nuovi entranti'(= impianti che abbiano avviato la
loro  operativita'  effettuando il primo 'parallelo' dopo il 1 gennaio
2005) .
   Per  tali  impianti  il  d.m.  23  febbraio  2006  prevede, in modo
ingiustificato,  coefficienti  emissivi  piu' bassi di quelli previsti
per  gli  impianti  esistenti; tale disparita' urta contro un criterio
generale  sancito  nella  direttiva  comunitaria  2003/87/CE,  e cioe'
contro  il  principio secondo cui i criteri di assegnazione non devono
operare "discriminazioni tra imprese o settori".
   9°  motivo  di  ricorso  - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio
2006,   per  illogicita',  difetto  di  motivazione  e  disparita'  di
trattamento,  con riferimento alla metodologia adottata per il calcolo
delle  emissioni  per  gli  impianti che operano con una pluralita' di
combustibili (olio-gas) e per gli impianti tradizionali ad olio.
   Agli  impianti alimentati ad olio e mix olio-gas alcuni impianti il
PNA  ha assegnato quote marginali, senza considerare la loro effettiva
operativita';  fra  l'altro,  nel caso della ricorrente, vi sono state
consistenti  riduzioni  nel corso della formazione del PNA, mentre per
altri  operatori  non sono state disposte corrispondenti riduzione. La
penalizzazione  della  ricorrente  appare irragionevole e illegittima,
sia  perche'  non  motivata,  sia  perche'  non  sono  state  prese in
considerazione   le   osservazioni   presentate   in  proposito  dalla
ricorrente  in argomento. Inoltre sulle riduzioni disposte nel d.m. 23
febbraio  2006  e nel relativo "Schema di decisione" del novembre 2005
non  e'  stata  ammessa  alcuna consultazione in merito. Infine non e'
stato  tenuto  in considerazione che nel nostro Paese opera un sistema
di 'dispacciamento' per merito economico.
   10°motivo  di  ricorso  -  Illegittimita' del d.m. 23 febbraio
2006,  per  irragionevolezza e violazione dell'all.to III, n. 4, della
direttiva 2003/87/CE.
   Il  P.N.A.  ha  penalizzato  in  modo irragionevole alcuni impianti
della  ricorrente  (quelli  alimentati  da olio e da mix olio-gas), in
contraddizione  con  il  loro ruolo strategico, ed ignorando specifici
atti  normativi che invece avrebbero dovuto essere considerati in base
alla direttiva CE cit.
   11°   motivo   di   ricorso  -  Violazione  del  principio  di
irretroattivita' (cfr. art.10 delle preleggi).
   Il  d.m. 23 febbraio 2006 disciplina l'assegnazione delle quote per
il  triennio  2005-2007  e  stabilisce  il numero di quote assegnabili
anche  per  l'anno  2005  e  per  il periodo dell'anno 2006 precedente
all'entrata  in vigore del decreto stesso. Risulta pertanto violato il
divieto di retroattivita'.
   Nel  ricorso  sono  state  proposte  le  seguenti  conclusioni: "La
ricorrente  chiede  l'annullamento  degli atti impugnati, con condanna
delle   amministrazioni   resistenti   alla   rifusione   delle  spese
processuali".
      Busto A., 16 settembre 2008.

                          (Avv. Aldo Travi)
 
T-08ABA2732 (A pagamento).
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