PREFETTURA DI MILANO

(GU Parte Seconda n.122 del 14-10-2008)

Prot. n. 16.5/200801078/Gab.
   Il prefetto della Provincia di Milano,
   Premesso  che  i  servizi espletati dagli sportelli di Milano della
Flashbank,  sede  di  Milano,  via  Borgonuovo n. 24, non hanno potuto
regolarmente  funzionare  nella  giornata  del  1° agosto 2008, a
causa  di indisponibilita' del collegamento con il sistema informativo
centrale, determinando l'impossibilita' di rispettare i termini legali
e convenzionali;
   Vista  la  richiesta  di proroga dei termini legali e convenzionali
formulata  dalla  Banca  d'Italia,  sede di Milano, con nota n. 957320
dell'11 settembre 2008;
   Ritenuto  che il mancato funzionamento va riconosciuto come causato
da  eventi eccezionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15
gennaio 1948, n. 1;
   Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
                               Decreta:
   il  mancato  funzionamento  nella  giornata del 1° agosto 2008
degli  sportelli  di  Milano  della  Flashbank,  sede  di  Milano, via
Borgonuovo n. 24, e' riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
   La  durata  dell'evento  eccezionale  e' limitata al giorno 1°
agosto 2008.
   Sono  pertanto  prorogati  i  termini legali e convenzionali di cui
alla richiesta della Banca d'Italia in premessa richiamata.
      Milano, 29 settembre 2008

                             Il prefetto:
                               Lombardi
 
C-0817938 (Gratuito).
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