Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario"). C.R. Volterra Finance S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 11 agosto 2009 ha concluso con Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. ("Cassa di Risparmio di Volterra" o la "Banca Cedente") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione"). In virtu' del Contratto di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto da Cassa di Risparmio di Volterra ogni e qualsiasi credito pecuniario (collettivamente, i "Crediti") derivante da contratti di mutuo assistiti da ipoteche volontarie su beni immobili (i "Contratti di Mutuo") (nonche' i relativi crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate a garanzia dei Mutui "Crediti da Polizze Assicurative") stipulati da Cassa di Risparmio di Volterra in base ai quali sono stati erogati finanziamenti (ciascuno un "Mutuo") che, alla data del 31 marzo 2009 (la "Data di Valutazione"), o alla diversa data dell'8 agosto 2009 (la "Data di Godimento") se diversamente specificato con riferimento al relativo criterio, soddisfacevano i seguenti criteri di selezione: (i) Mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in diversa valuta; (ii) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; (iii) Mutui garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati nel territorio italiano; (iv) Mutui i cui debitori ceduti siano persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; (v) Mutui che non siano stati concessi ad una pubblica amministrazione, ad altri enti pubblici o a enti ecclesiastici; (vi) Mutui (a) garantiti da ipoteca di primo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente, nonche' (iii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente siano iscritte a favore della Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri criteri relativi ai Crediti), oppure (b) garantiti da una ipoteca di secondo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale una Ipoteca rispetto alla quale vi sia una sola ipoteca di grado superiore (le obbligazioni garantite dalla quale non siano state integralmente soddisfatte) iscritta a garanzia di crediti che non siano oggetto della presente cessione alla Societa'; (vii) Mutui in relazione ai quali sia stata pagata almeno una rata comprensiva di capitale e interessi o Mutui derivanti da contratti che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese" (i) semestrale, con rimborso della componente capitale a partire dalla terza rata; (ii) semestrale, con rimborso della componente capitale a partire dalla quinta rata; (iii) con tasso frazionato mensile, con rimborso della componente capitale a partire dalla venticinquesima rata, o (iv) semestrale, con rimborso della componente capitale a partire dalla decima rata, in relazione ai quali sia stata pagata almeno una rata di interessi; (viii) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo in relazione ai quali (1) tutte le Rate scadute prima della Data di Valutazione, tranne l'ultima, siano state integralmente pagate alla Data di Valutazione; e (2) l'ultima Rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata nei diciassette giorni successivi alla Data di Valutazione; (ix) (a) Mutui con scadenza compresa tra il 1 gennaio 2010 ed il 28 febbraio 2039 (ad eccezione dei Mutui a rata fissa e durata variabile), e (b) Mutui a rata fissa e durata variabile con data di scadenza indicata nel piano di ammortamento del Mutuo non anteriore al 1 gennaio 2010 e che prevedano la possibilita' di allungamento del piano di ammortamento del Mutuo non oltre il 28 febbraio 2049; (x) Mutui non derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione (ivi inclusi i Mutui assistiti da garanzia Confidi), concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"), fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; (xi) Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore ad Euro 500.000 (cinquecento mila); (xii) Mutui derivanti da contratti che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi, inclusi in ogni caso i Mutui derivanti da contratti che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese" (i) semestrale, con rimborso della componente capitale a partire dalla terza rata; (ii) semestrale, con rimborso della componente capitale a partire dalla quinta rata; (iii) con tasso frazionato mensile, con rimborso della componente capitale a partire dalla venticinquesima rata, o (iv) semestrale, con rimborso della componente capitale a partire dalla decima rata; con esclusione dei: (xiii) Mutui non interamente erogati o per i quali il bene immobile oggetto di Ipoteca non risulti interamente costruito; (xiv) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo in relazione ai quali il debitore ceduto possa esercitare la facolta' di modificare da fisso a variabile o viceversa il tasso d'interesse applicabile; (xv) Mutui concessi a soggetti che siano amministratori o dipendenti della Banca Cedente o soggetti a questi correlati, secondo i criteri di cui al principio contabile internazionale IAS 24; (xvi) Mutui in relazione ai quali il relativo debitore ceduto (i) abbia inviato alla Banca Cedente la comunicazione di accettazione dell'offerta di rinegoziazione, ovvero (ii) si sia recato in una filiale della Banca Cedente ed abbia accettato l'offerta di rinegoziazione, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 93/2008 come convertito dalla L. 126/2008 e dalla Convenzione sottoscritta tra l'Abi ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 giugno 2008; (xvii) Mutui frazionati; (xviii) Mutui a tasso indicizzato (i) al tasso LIBOR (London InterBanc Offered Rate), o (ii) al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento), o (iii) al tasso P.R.A. (Prime Rate Abi); (xix) Mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto, come riportati nel relativo Contratto di Mutuo: n. 00008828, n. 00009587; n. 00010733; n. 00009776, n. 00009969, n. 00010667, n. 00011323; n. 00011324; n. 00012274, n. 90109770; n. 90109780; n. 90109790; n. 90109800; n. 90109810; n. 90109820; n. 90109830; n. 90109840; n. 00006017; n. 00006205, n. 00007570, n. 00009436, n. 00011519, n. 00011738; n. 00004195, n. 00004950, n. 00008787, n. 90749000; (xx) Mutui concessi a debitori ceduti che presentassero, nei confronti della Banca Cedente: (a) partite incagliate (come definite alla voce 2367 del Manuale per la compilazione della Matrice dei Conti di Banca d'Italia); o (b) inadempimenti persistenti (intendendosi per tali crediti scaduti con un ritardo nel pagamento di almeno una rata superiore a 180 (centoottanta) giorni); (xxi) Mutui identificati dalle categorie n. 250101; n. 250201; n. 259901; n. 270101 e n. 289101, come indicate nel piano di ammortamento allegato al Contratto di Mutuo; (xxii) Mutui i cui Crediti non siano o non siano stati classificati alla Data di Godimento dalla Banca Cedente "sofferenze", "incagli", "ristrutturate" o "esposizioni scadute e/o sconfinanti" ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile. Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti ed/o i relativi Crediti da Polizze Assicurative sono stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' ad essi relativi) ai Crediti ed/o i relativi Crediti da Polizze Assicurative e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti ed i relativi Crediti da Polizze Assicurative od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione salvo l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Restano escluse dal Contratto di Cessione le sole garanzie di natura generica (in particolare, le cd. fideiussioni omnibus), che siano state rilasciate fino ad un importo massimo predeterminato a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, a carico del Debitore Ceduto nei confronti della Banca Cedente. La Societa' ha conferito incarico a Cassa di Risparmio di Volterra ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti da Cassa di Risparmio di Volterra, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a Cassa di Risparmio di Volterra ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ed ai relativi Crediti da Polizze Assicurative, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo o dalle relative polizze assicurative o in forza di legge, nonche' in conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tali incarichi verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., Piazza dei Priori 16/18, 56048, Volterra. Inoltre, a seguito della cessione, la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03, con la presente intende fornire ai debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/03 (in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 13), la Societa' non trattera' dati definiti come "sensibili". La Societa' trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative; alla riscossione ed al recupero del Credito e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative (ad es.: conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative, la Societa' comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del decreto legislativo 196/03, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 196/03 potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al "Titolare", C.R. Volterra Finance S.r.l., con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri, 1, all'attenzione dell'Amministratore Unico. Amministratore Unico Di C.R. Volterra Finance S.R.L. Dott. Pigaiani Matteo T-09AAB4624