Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato Notifica per pubblici
proclami
Andreozzi Pasqualina nata il 6.5.57 ad Aversa, difesa dagli avv.ti
Narducci e Nunziante, ha proposto ricorso contro il MIUR, USR
Campania, CSA Provinciale di Caserta e nei confronti di Cantiello
Giovanni, Aprile Filomena e Vitolo Lucia, per l'annullamento, previa
richiesta cautelare, a) del provvedimento prot. n° 132 del 25.02.2008
del Centro Servizi Amministrativi Provinciale di Caserta con il quale
e' stata inserita a pieno titolo nella graduatoria regionale di
merito degli insegnanti religione cattolica, scuola secondaria .di I
e II grado del concorso riservato, al posto n° 993 con punti 37,60, e
nella graduatoria di merito della Diocesi di Aversa al posto n° 83
con lo stesso punteggio; b) delle suddette graduatorie nella parte in
cui non le sono stati valutati Il anni di servizio; c) del D.D.G.del
02/02/04, bando concorso riservato, per esami e titoli, a posti di
insegnante di religione cattolica. Nel censurare la violazione degli
artt. 3 e 97 cost, della legge n.186 del 18/07/2003, del bando di
concorso, della legge n024l/90, contraddittorieta' illogicita',
manifesta ingiustizia, la ricorrente esponeva di aver insegnato
dall'anno scolastico 1982/1983 religione cattolica nella scuola
statale secondaria di l° grado, in virtu' di regolari nomine a tempo
determinato conferite d'intesa dall'autorita' ecclesiastica e
l'autorita' scolastica statale, con idoneita' certificata dalla
Diocesi di A versa, Diploma di Scienze Religiose conseguito presso
l'Istituto San Paolo di Aversa e riconosciuto dalla Conferenza
Episcopale italiana, e dal 200 l con Diploma Accademico di Magistero
in Scienze Religiose. Censurava preliminarmente il difetto di
motivazione del provvedimento impugnato sub a) e omessa comunicazione
avvio procedimento che le avrebbe preluso la partecipazione al
procedimento stesso. Nel merito deduceva che il punto B/4 del bando
di concorso contemplava i concorrenti che avevano prestato servizio
con diploma di laurea ma senza il diploma di Scienze religiose. La
ricorrente possedeva invece il Diploma di Scienze Religiose
conseguito nel 1990, riconosciuto dalla Conferenza Episcopale
Italiana quale titolo di qualificazione proftssionale, ai sensi della
"Intesa" concordataria 14.12.1985, per !'insegnamento della religione
nelle scuole pubbliche. Ai suddetti concorrenti, dunque, il bando
consentiva che il diploma rilasciato da un istituto di scienze
religiose, richiesto dal bando unitamente ad una laurea valida nell'
ordinamento scolastico italiano, potesse essere conseguito anche dopo
il servizio prestato, a condizione che a valere come titolo di
accesso al concorso fosse il servizio dieci anni, non valutabile,
pero', nella graduatoria in termini di punteggio. Diversamente, la
ricorrente il servizio richiesto dal bando tra l'anno 1993/94 ed il
2000/01 lo aveva prestato con il citato diploma e per il
2001/02-2002/03 con il Diploma Accademico di Magistero in Scienze
Religiose, tant'e' vero che la stessa era stata ammessa al concorso,
perche' riconosciutole come accesso quest'ultimo titolo richiesto al
punto B/3 e non il requisito del servizio di dieci anni. Pertanto,
concludeva per il riconoscimento del servizio prestato dal 1990/91 al
2001/2002, con corrispondente punteggio, o in subordine dell'anno di
servizio prestato nel 1984/85 non valutato dall'Amministrazione per
errore materiale di conteggio degli anni di servizio certificati
dalla medesima, e ai fini della richiesta cautelare anche per
concorrere in posizione privilegiata nella scelta della sede di
servizio.Con parere interlocutorio n. 396912008, il Consiglio di
Stato, Adunanza della Sezione Prima del 13.05.2009, ha disposto
l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso ai
controinteressati che sarebbero scavalcati nella impugnata
graduatoria se alla ricorrente le fosse riconosciuto il punteggio di
0,60 relativo ad un anno di servizio, e fissato l'Adunanza per il 9
dicembre 2009 per il prosieguo della trattazione del ricorso anche ai
fini della istanza cautelare. Attesa la difficolta' della notifica
individuale, si provvede alla integrazione del contraddittorio
mediante notifica per pubblici proclami di un sunto del suesteso
ricorso nei confronti dei seguenti controinteressati: Della Monica
Gianrico, Di Domenico Piergiovanni, Martini Giulia, Minieri Antonio,
Salzillo Gerardo, La Femina Maria, D'ambrosi Pasqualina, Esposito
Mario, Gallo Francesco, Del Duca Camillo, Del Noce Rosa, Guariglia
Paolo Marino, Di Martino Dora, Chiacchiarini Filomena, Criscione
Maria, Radano Milva, Scintu. Gigliola, Caracciolo Autilia, Perretta
Caterina, Curra' Raffaela, Fallauto Luigi, De Donato Giuseppe,
Gregori Erminia Immacolata, Sgueglia Daniela, Schiavone Alfonso,
Gallotta Cecilia, Nese Giuliana, Lupi Francesca, Colantonio Regina,
Tescione Maria, Siano Anthoni Frank, Maiellaro Patrizia, Feleppa
Fulvio, Vicidomine Maria, Piscitelli Lucio, . Zaccariello Rossana,
Sallustio Patrizia, Giordano Patrizia, Colamarino Elvira, Manzo
Salvatore, Annunziata Umberto, Framondino Antonella, Manco Maria,
Giordano Teresa, Coccardo Maria Agnese, Spinazzola Maria Genoveffa,
Savarese Anna, Di Lillo Pietro, Zampino Teresa, Case~a Adriana,
Messina Immacolata, Cantiello Giovanni, Turco Maddalena, Tosto
Marcella, Romano Rosaria, Manzo Vincenzo, Zuppardi Luigi, Pepe Maria,
Canelli Giulia, Apisa Antonia, Molitiemo Anna, Cicchetti Michelina
Gerarda, Musto Ciro, Mongiello Sofia, Tortorella Rachele, Belsito
Anna, Demonte Francesca, Della Ventura Maria Paola, Taranto Maria
Ludovica, Cecoro Marcantonio, Brancato Antonella, Farriciello
Antonio, Luoato Rosa, Evangelista Angela, Ciccarelli Luigi, Cusati
Annunziata, Viscido Patrizia, Coppola Miranda, Guida Vincenzo,
Laudano Bardascino Emilia, Di Nicuolo Teresa, Di Lorenzo Mario,
Esposito Vincenzo, Di Domenico Antonella, Minichini Felicia, Romano
Giovanni, Brignola Alessandra, Andreozzi Antonietta.
Avv. Domenico Narducci
Avv. Antonio Nunziante
T-09ABA8112