TAR LAZIO
Sezione III bis

(GU Parte Seconda n.140 del 3-12-2009)

 
                   Notofica per pubblici proclami 
 

  Con ordinanza n. 4881/2009 del 23 ottobre 2009, resa nella C.C. del
22 ottobre 2009, la Sezione III bis del TAR del Lazio Sezione di Roma
ha ordinato ai ricorrenti Trinchera Deianira ed altri di integrare il
contraddittorio del ricorso n. 7552/09, anche  a  mezzo  di  pubblici
proclami  nei  confronti  dei  soggetti  ricompresi  nelle  impugnate
graduatorie. Pertanto si notifica per pubblici proclami,  il  ricorso
n.  7552/09  proposto  al  TAR  Lazio  Sez.  III  bis  di  Roma,  per
l'annullamento, previa sospensione, delle graduatorie ad  esaurimento
definitive pubblicate tra i  mesi  di  luglio  e  agosto  2009  dagli
UU.SS.PP. di Roma, Brescia, Bergamo, Varese,  Lecce,  Taranto,  Bari,
Verbano-Cusio-Ossola, Milano, Brindisi,  Trieste,  Vercelli,  Rovigo,
Latina,  Mantova,  Parma,  Viterbo,   Pordenone,   Vicenza,   Novara,
Piacenza,   Isernia,   Torino,   Alessandria,    Ferrara,    Venezia,
Forli-Cesena,  Asti,  Biella,  Pistoia,   Ancona,   Udine,   Gorizia,
Avellino, L'Aquila, Lodi,  Cuneo,  Como,  Cremona,  Foggia,  Belluno,
Padova, Massa,  Pavia,  Prato,  Savona,  Terni,  Oristano,  Grosseto,
Chieti, Verona, Bologna, Reggio Emilia, Campobasso,  Pesaro,  Matera,
Rieti, Sondrio, Rimini, Nuoro, Ravenna, Modena, Genova,  Livorno,  La
Spezia, Treviso, Pescara, Potenza, Imperia, Macerata, Arezzo, Teramo,
Lecco, nella parte  in  cui  ricomprendono  i  ricorrenti  «in  coda»
anziche'  «a  pettine»  e  di  ogni  altro  atto   o   provvedimento,
presupposto, collegato o consequenziale ivi compreso il  D.M.  n.  42
del 9 aprile 2009 nella parte in cui afferma all'art. 1, comma 11,  e
all'art. 12, comma 1, che l'inserimento nelle ulteriori tre  province
avvenga «in coda» e non «a pettine». Con il ricorso  si  censurano  i
provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art.
1, della legge n. 124/99 e degli articoli 3, 51, comma 1, e 97  della
Costituzione, eccesso di potere, illogicita' manifesta, disparita' di
trattamento, contradditorieta'  intrinseca,  elusione  del  giudicato
amministrativo.  I  provvedimenti  impugnati  collidono  con  l'unico
criterio di graduazione ammesso dalla legge che e' quello  costituito
esclusivamente dal punteggio conseguito, in  relazione  ai  titoli  e
alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante. La politica
della non curanza, da parte del M.I.U.R., del dettato giurisdizionale
e' stata  la  pubblicazione  di  graduatorie  provinciali  fallaci  e
illegittime al loro sorgere, atteso che esse risultano frutto  di  un
decreto ministeriale reiteratamente sospeso e  dichiarato  inefficace
da svariate pronunce  del  giudice  amministrativo.  La  costituzione
della coda in calce a ciascuna graduatoria provinciale sfocia  in  un
vero e proprio eccesso di potere da parte del Ministero,  atteso  che
il  sistema  di  reclutamento  degli  insegnanti  e'   sempre   stato
regolamentato da una legge  dello  Stato  e  giammai  da  un  decreto
ministeriale. La discussione del  ricorso  in  C.C.  e'  fissata  per
l'udienza del 7 gennaio 2010. 

             Avv. Giuliano Giannini e avv. Simona Manca 

 
TC09ABA8729
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