Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami
In esecuzione dell'ordinanza n. 5137/09 del TAR Lazio Roma, Sezione
III Bis, si provvede alla notifica per pubblici proclami del ricorso
n. 4497/09 RG e dei relativi motivi aggiunti sotto forma di sunto. Il
ricorso e' stato proposto da Abate Salvatore Massimo e altri
(l'elenco completo dei ricorrenti e' consultabile presso il sito
internet del TAR Lazio, digitando il n. 4497/09 nella maschera di
ricerca dei ricorsi) difesi dagli avv.ti Miceli Walter e Ganci Fabio
con domicilio in Roma, via Attilio Regolo n. 12/D, gia' via
Crescenzio n. 9, presso avv. Stile Lucio, contro il Ministero
dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca per l'annullamento
del D.M. n. 42/09 nella parte in cui, all'art. 3, comma 5, ha
stabilito che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi
assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di
nomina. Sono state inoltre impugnate con motivi aggiunti la
graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli
aa.ss. 2009/11, approvate dai dirigenti degli USP di Agrigento,
Alessandria, Avellino, Bari, Brescia, Cagliari, Campobasso, Caserta,
Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Foggia, Grosseto, Lecce, Lecco,
Messina, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Perugia, Pistoia, Reggio
Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Siracusa, Taranto, Trapani e
Treviso. Le graduatorie pubblicate dagli USP di cui sopra sono state
impugnate nella parte in cui non e' stato riconosciuto, a favore dei
ricorrenti, il punteggio relativo al servizio militare o al servizio
civile sostitutivo, prestati non in costanza di nomina.
Controinteressati, a cui si notifica per pubblici proclami, sono
tutti i docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento impugnate
con i motivi aggiunti. Motivi di diritto: Violazione e falsa
applicazione dell'art. 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297; Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22
della legge 24 dicembre 1986, n. 958; Violazione e falsa applicazione
dell'art. 4 della legge n. 282/1969; violazione dell'art. 52 Cost;
Eccesso di potere per erroneita' dei presupposti di fatto e di
diritto. Nel ricorso e nei motivi aggiunti i ricorrenti hanno chiesto
al TAR Lazio di annullare, previa sospensione, tutti gli atti
impugnati e specificati in epigrafe.
Palermo-Roma, 22 dicembre 2009
Avv. Walter Miceli - Avv. Fabio Ganci
TS09ABA9653