TAR CAMPANIA
NAPOLI

(GU Parte Seconda n.22 del 20-2-2010)

 
                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  Ricorre il prof. Quarto Vincenzo nato ad Aversa (CE) il  22.11.1967
e residente in Villa di Briano alla via Cavour n. 41, rappresentato e
difeso, giusta mandato a margine, dall'avv. Pasquale Marotta, con  il
quale elett.te domicilia in  Napoli  presso  la  segreteria  del  TAR
adito, CONTRO Il Ministero dell'Istruzione dell'Universita'  e  della
Ricerca;   Ufficio   Scolastico   Provinciale    di    Napoli;    per
l'annullamento,  previa  sospensione   e/o   emanazione   di   misure
cautelari: a) del decreto prot. n. 3062, del 31/07/2009, dell'Ufficio
Scolastico Prov.le di Napoli, di pubblicazione delle  graduatorie  ad
esaurimento, terza fascia, classi di  concorso  A030  e  AD00,  nella
parte in cui non viene riconosciuta, al  ricorrente,  la  valutazione
del servizio militare di  leva;  b)  della  relative  graduatorie  ad
esaurimento, nei limiti di cui sopra; c) del Decreto Ministeriale  n.
42/09, nella parte in cui, all'art. 3, comma 5,  stabilisce  che  "il
servizio militare di leva ed i  servizi  sostitutivi  assimilati  per
legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina". FATTO Il
ricorrente e' docente abilitato per le  classi  di  concorso  A030  e
AD00. Egli ha presentato domanda di aggiornamento  nelle  graduatorie
ad esaurimento della Provincia di Napoli, per il  personale  docente,
per il biennio 2009/2011. In tale domanda, egli ha  dichiarato  anche
il servizio militare di leva  prestato.  Tuttavia,  a  seguito  della
pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento,  classi  di  concorso
A030 e AD00, il ricorrente ha constatato la mancata  valutazione  del
servizio militare di leva. Ha presentato, quindi, ricorso  presso  il
TAR Campania - Napoli, ove ha assunto il numero di R.G. 5915/2009, ed
e' stato assegnato  alla  Sezione  Ottava.  Ha  dedotto  le  seguenti
censure: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA  LEGGE  N.  958/86;
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97  COST  COST.;  ECCESSO  DI  POTERE  PER
DISPARITA'  DI  TRATTAMENTO,  MANIFESTA  INGIUSTIZIA  E  ILLOGICITA';
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA GERARCHIA DELLE FONTI. Con  Ord.za  n.
173/2010, la predetta Sezione Ottava ha disposto  l'integrazione  del
contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami. 

                        Avv. Pasquale Marotta 

 
T10ABA1772
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