MAESTRALE SRL

(GU Parte Seconda n.24 del 25-2-2010)

Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
  disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile  1999,  n.  130
  ("Legge sulla  Cartolarizzazione")  nonche'  informativa  ai  sensi
  degli articoli 13 comma 4 e comma  5  del  Decreto  Legislativo  30
  giugno 2003, n. 196 ("Codice di protezione dei dati personali") 

  Maestrale S.r.l., societa' costituita ai sensi  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione, con sede legale in Via S. Prospero  n.  4,  Milano
(Italia), partita IVA 03395220969 e n. 03395220969 di  iscrizione  al
Registro delle Imprese di Milano, iscritta al  n.  33809  dell'elenco
generale  tenuto   presso   l'Ufficio   Italiano   Cambi   ai   sensi
dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario (Maestrale) 
 
                              COMUNICA 
 
  che la stessa Maestrale, in forza di (i) un accordo quadro e di  un
contratto  di  cessione  e  (ii)  determinate  scritture  private  di
cessione autenticate da notaio ai sensi del Regio Decreto n. 2440 del
18 novembre 1923, aventi ad oggetto crediti  pecuniari  individuabili
"in blocco" ai sensi e per gli effetti di cui al  combinato  disposto
degli  articoli  1  e  4  della  Legge  sulla   Cartolarizzazione   e
dell'articolo 58 del decreto legislativo  1  settembre  1993  n.  385
(Testo  Unico  Bancario),  stipulati  in  data  15  aprile  2005  con
Commercio e Finanza S.p.A. Leasing e Factoring, con sede  in  Napoli,
in  Via  F.  Crispi  4,  c.a.p.  80121,  (Commercio   e   Finanza   o
l'Originator), ha acquistato pro soluto da Commercio e Finanza  tutti
i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,  spese,
ulteriori danni e quant'altro) derivanti da contratti di leasing e  i
crediti ASL (per  capitale,  interessi,  anche  di  mora,  accessori,
spese, ulteriori danni  e  quant'altro)  derivanti  da  contratti  di
factoring, che alle ore 24.00 del 15 febbraio  2010  presentavano  le
seguenti caratteristiche: 
    I Crediti che: 
      (i) sono denominati in euro; 
      (ii) sono nati in forza  di  contratti  di  leasing  validi  ed
efficaci (il relativo contratto, il "Contratto di Leasing"); 
      (iii) derivano da contratti di leasing mobiliare,  strumentale,
di targato pesante e leasing immobiliare con esclusione di  quelli  i
cui Beni Finanziati, attraverso il  relativo  Contratto  di  Leasing,
sono immobili in costruzione, macchine operatrici, navi o aeromobili; 
      (iv) derivano da Contratti di Leasing stipulati a  partire  dal
giorno 1 gennaio 1999 e relativamente a beni ubicati o  immatricolati
in Italia; 
      (v) derivano da Contratti di Leasing stipulati con utilizzatori
residenti o aventi sede legale in Italia alla  stipula  del  relativo
contratto (gli "Utilizzatori"); 
      (vi) derivano da Contratti di Leasing che  prevedono  l'obbligo
in capo al  relativo  Utilizzatore  di  effettuare  in  ogni  caso  i
pagamenti previsti nella misura  e  alle  scadenze  stabilite,  anche
qualora  il  bene   oggetto   del   contratto   non   funzioni,   sia
inutilizzabile per vizi palesi o occulti, o non  sia  a  disposizione
dell'Utilizzatore per motivi non imputabili all'Originator (c.d. "net
lease"); 
      (vii) i relativi contratti di leasing mobiliare  prevedono  che
le somme dovute a titolo di prezzo per  l'esercizio  dell'opzione  di
acquisto del bene finanziato al termine del Contratto di Leasing  (il
"Valore Residuo") non eccedano, per i beni finanziati con leasing  di
durata iniziale da 24 a 36 mesi, il 15% del prezzo  di  acquisto  del
bene finanziato attraverso tale contratto  di  leasing,  per  i  beni
finanziati dati in leasing per un periodo superiore a 36 mesi, il 10%
del prezzo di acquisto del bene finanziato attraverso tale  contratto
di leasing; 
      (viii) i relativi contratti di  leasing  strumentale  prevedono
che il Valore Residuo non ecceda il 5% del  prezzo  di  acquisto  del
bene finanziato attraverso tale contratto di leasing; 
      (ix)  i  relativi  contratti  di  leasing  di  targato  pesante
prevedono che il Valore Residuo non ecceda il  10  %  del  prezzo  di
acquisto del bene finanziato attraverso tale contratto di leasing; 
      (x) i relativi contratti di leasing immobiliare  prevedono  che
il Valore Residuo non ecceda il 30% del prezzo di acquisto  del  bene
finanziato attraverso tale contratto di leasing; 
      (xi) sono classificati in bonis, non presentano canoni insoluti
(vale a dire canoni che non  siano  stati  integralmente  pagati  dal
relativo  Utilizzatore  decorsi  almeno  30  (trenta)  giorni   dalla
corrispondente scadenza prevista per il  pagamento,  fatta  eccezione
per  i  canoni  che  siano  gia'  stati   qualificati   come   canoni
inadempiuti) - salvo caso fortuito prontamente sanato  -  ne'  canoni
inadempiuti (vale a dire canoni che  non  siano  stati  integralmente
pagati dal relativo Utilizzatore decorsi almeno 180  (cento  ottanta)
giorni dalla corrispondente  scadenza  prevista  per  il  pagamento),
risultano puntualmente eseguiti dai rispettivi Utilizzatori alla data
di cessione iniziale ed il relativo Utilizzatore  non  ha  violato  i
termini e le condizioni del contratto; 
      (xii) derivano da Contratti di Leasing a tasso  fisso  su  base
annua superiore al  4%  o  a  tasso  variabile  su  base  annua  pari
all'EURIBOR a tre mesi con uno spread dell'1% annuo e  tali  comunque
che la media ponderata dello spread sia superiore al 2%; in  entrambi
i casi comunque dovranno risultare al di sotto la soglia di usura; 
      (xiii) a fronte  dei  quali  non  esistono  liti,  procedimenti
giurisdizionali civili o amministrativi, procedure arbitrali o azioni
legali in atto, pendenti o che sono altrimenti in  contenzioso  o  in
fase di sospensione dei pagamenti da parte del debitore; 
      (xiv)  la   cui   cessione   non   estingue   le   obbligazioni
dell'Utilizzatore al pagamento dei medesimi; 
      (xv) nei quali prima della  cessione  l'Originator  e'  l'unico
titolare dei diritti e di ogni  garanzia  e  in  relazione  ai  quali
nessun gravame e' stato  costituito  rispetto  a  tali  Contratti  di
Leasing e i Crediti sono liberamente trasferibili; 
      (xvi) il relativo Utilizzatore non e' insolvente ai  sensi  del
r.d. 16 Marzo 1942 N 267. Ciascun Utilizzatore risulta  in  vita,  se
persona fisica ovvero esistente, validamente incorporata o costituita
se persona giuridica; 
      (xvii) in relazione ai quali l'Utilizzatore (o garante) non  ha
diritto di  rescissione,  risoluzione,  richiesta  di  compensazione,
richiesta danni contro  l'Originator,  o  diritto  di  estinguere  la
propria obbligazione  in  modo  diverso  dall'adempimento  e  non  ha
richiesto all'Originator di liberarlo dal  pagamento  delle  relative
obbligazioni; 
      (xviii)   derivano   da   contratti   di   leasing   mobiliare,
strumentale, di targato pesante e leasing immobiliare con  esclusione
di quelli i cui Beni Finanziati, attraverso il relativo Contratto  di
Leasing, sono immobili in costruzione, macchine  operatrici,  navi  o
aeromobili; 
      (xix) (a) la cui data di pagamento  del  primo  canone  non  e'
successiva al  15  febbraio  2010,  (b)  la  cui  data  di  pagamento
dell'ultimo canone non e'  successiva  al  15  dicembre  2027  (c)  e
nessuna data di pagamento del Valore  Residuo  e'  successiva  al  18
gennaio 2028; 
      (xx) in relazione  ai  quali  l'esposizione  di  uno  specifico
Utilizzatore non e' superiore al 2% del  portafoglio  di  crediti  in
essere derivanti da contratti di leasing; 
      (xxi) in relazione ai quali l'importo capitale dovuto alla data
di cessione e' non inferiore a Euro 5.989,45 e non superiore  a  Euro
521.369,71; 
      (xxii) in relazione ai quali l'esposizione dei  dieci  maggiori
Utilizzatori non e' superiore al 10% del portafoglio  di  crediti  in
essere derivanti da contratti di leasing; 
      (xxiii) derivano da Contratti di Leasing in cui il rapporto tra
il capitale residuo e il valore di mercato del bene  e'  inferiore  o
uguale a 93,66; 
      (xxiv) sono stati originati dall'Originator in  conformita'  ai
propri modelli di contratti di leasing; 
      (xxv) in relazione ai quali,  la  scadenza  del  canone  ed  il
rimborso sono previsti su base mensile il  primo  o  il  quindicesimo
giorno del mese o il giorno lavorativo immediatamente successivo; 
      (xxvi) i  Contratti  di  Leasing  da  cui  sono  originati  non
beneficiano di contributi o  sussidi  ai  sensi  di  qualsiasi  norma
agevolativa,  con   eccezione   di   leasing   agevolato   attraverso
l'Artigiancassa; 
      (xxvii)   per   cui   l'Originator   ha   ottenuto   tutte   le
autorizzazioni e licenze dalle autorita'  governative  in  base  alle
vigenti disposizioni di legge; 
      (xxviii) in relazione ai quali il contraente del corrispondente
Contratto di Leasing ricevera' entro la data del  31  marzo  2010,  a
mezzo  servizio  postale,  comunicazione  dell'avvenuta  cessione   a
Maestrale del Credito vantato nei confronti dello  stesso  contraente
dall'Originator; 
      (xxix) i relativi Contratti di Leasing  da  cui  sono  generati
sono  stati  stipulati  con  gli  Utilizzatori  in  conformita'  alle
procedure di erogazione dell'Originator  ed  hanno  ad  oggetto  beni
assicurati  presso  una  primaria  compagnia  di  assicurazione   che
riconosca l'Originator quale societa' beneficiaria dei corrispondenti
indennizzi; 
      (xxx) sono relativi a Contratti di  Leasing  per  i  quali  gli
Utilizzatori hanno pagato almeno un Canone e non possono sospendere o
ritardare, nemmeno in  presenza  di  vizi  del  bene  finanziato,  il
pagamento  del  Canone  o  di  ogni  altra  somma  da   essi   dovuta
all'Originator. 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  sono  stati  altresi'
trasferiti  a  Maestrale,  senza  bisogno  di  alcuna  formalita'   e
annotazione, come previsto dal comma 3  dell'articolo  58  del  Testo
Unico Bancario, tutti gli  altri  diritti  derivanti  a  Commercio  e
Finanza dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto  di
cessione, ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, piu'
in generale, ogni diritto, azione, facolta' o prerogativa,  anche  di
natura processuale, inerente a suddetti crediti. 
  Maestrale ha inoltre  conferito  incarico  a  Commercio  e  Finanza
affinche' proceda all'incasso ed al recupero delle  somme  dovute  in
relazione ai crediti ceduti. In forza di tale  incarico,  i  debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,  sono
legittimati a pagare a Commercio  e  Finanza  ogni  somma  dovuta  in
relazione  ai  crediti  ceduti.  Dell'eventuale  cessazione  di  tale
incarico verra'  data  notizia  mediante  pubblicazione  di  apposito
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi  per  ogni  ulteriore  informazione  presso
Commercio e Finanza, nonche' presso la sede di  Maestrale  dalle  ore
9.00 alle ore 13.00 di ogni giorno lavorativo bancario. 
  Maestrale informa i debitori ceduti e i loro eventuali garanti  che
i loro dati personali (di seguito i "Dati") contenuti  nei  documenti
relativi ai  crediti  ceduti  sono  stati  comunicati  a,  e  saranno
trattati  anche  da  Maestrale  e  dal  soggetto   incaricato   della
riscossione dei crediti. 
  I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse  modalita'  e
per le stesse finalita' per le quali gli stessi sono  stati  raccolti
in sede di instaurazione dei rapporti. In  particolare,  Commercio  e
Finanza, in qualita' di  "servicer"  dell'operazione,  continuera'  a
gestire i rapporti, i relativi crediti ed l'incasso dei medesimi. 
  I Dati saranno  comunicati,  oltre  che  a  Maestrale,  anche  alle
seguenti categorie di soggetti, per  trattamenti  che  soddisfano  le
finalita' specificate: 
      (a) a Commercio e Finanza  e  agli  altri  soggetti  incaricati
della riscossione dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati  di
seguire  le  procedure  giudiziali  che  si   rendano   eventualmente
necessarie nell'ambito della riscossione suddetta; 
      (b) ai revisori  contabili  e  agli  altri  consulenti  legali,
fiscali e amministrativi di  Maestrale  per  la  consulenza  da  essi
prestata; 
      (c) alle autorita' di vigilanza in ottemperanza ad obblighi  di
legge; 
      (d)  ai  soggetti  incaricati   di   effettuare   analisi   del
portafoglio ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli  che
verranno emessi da Maestrale; 
      (e) ai  soggetti  incaricati  di  tutelare  gli  interessi  dei
detentori dei titoli. 
  L'elenco completo di tali  soggetti  sara'  a  disposizione  presso
Commercio e Finanza all'indirizzo sotto indicato. 
  Titolare autonomo del trattamento dei Dati e' Maestrale,  con  sede
legale a Milano, Via San Prospero 4, oltre che gli altri soggetti  ai
quali i Dati saranno comunicati.  Responsabile  del  trattamento  dei
Dati e' per conto di Maestrale, Commercio  e  Finanza,  con  sede  in
Napoli, Via F. Crispi 4, quale soggetto incaricato della  riscossione
dei crediti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti  potranno
rivolgersi  al  titolare  ed  al  responsabile  del  trattamento  per
esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 7 del Codice  di
protezione dei dati personali. 
    Milano, 22 febbraio 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                      F.To Fabrizio Angelelli) 

 
T10AAB1995
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