TRIBUNALE DI FERRARA

(GU Parte Seconda n.47 del 20-4-2010)

 
                 Atto di citazione ex art. 949 c.c. 
 

  Il sottoscritto Avv. Vasco Sisti, in virtu' di  mandato  a  margine
del presente atto, e' difensore e pro.re dom.rio dei sigg.ri Periotto
Francesco, nato a Modena il 11.09.1975 (C.F. PRT FNC 75P11  F257P)  e
Periotto Chiara, nata a Modena il  22.09.1979  (C.F.  PRT  CHR  79P62
F257M) entrambi  residenti  in  Ferrara,  Via  dei  Tulipani  n.  67,
premesso 1.Con Decreto di Trasferimento 03/02/09 cron. 331  rep.  391
(doc. 1),  il  Tribunale  di  Ferrara  -  ad  esito  della  Procedura
Esecutiva n. 185/2007 R.G.  Es.  185/2007  -  trasferiva  ai  sigg.ri
Periotto Francesco e Periotto Chiara la nuda proprietaria, in ragione
di 1/2 ciascuno, di un immobile  sito  in  Portogaribaldi  (FE),  Via
Lamarmora n. 15; 2.detto immobile, completo di corte pertinenziale  e
porzione di portico  esclusivi,  risulta  cosi'  censito  al  Catasto
Fabbricati di Comacchio: - foglio 50 - mappale 649 sub. 24  (ufficio)
cat. A/10, classe U, vani 2,0 con rendita catastale di E.  686,89;  -
mappale  91  sub.  68  (corte  esclusiva);  -  mappale  91  sub.   70
(porticato); 3.l'immobile sopra descritto e' inserito  nel  complesso
immobiliare denominato "Pino C" costituito da n. 4 corpi di  fabbrica
come da planimetria che si allega (doc.  2);  4.tale  complesso  trae
origine dalla convenzione 22.05.1980 (doc. 3) conclusa tra il  Comune
di Comacchio ed un cartello di imprese proprietarie dei  terreni,  in
virtu' della  quale  tali  aziende  -  autorizzate  dal  Comune  alla
costruzione di un "Centro Organizzato Balneare" - istituivano,  sulle
rispettive porzioni di proprieta', "Servitu' perpetua di uso pubblico
sulle  aree  destinate....a  strade,  piazze,  parcheggi  e  passaggi
pedonali." A detta convenzione seguivano poi la Concessione  Edilizia
prot. 14637/82 Pratica n. 318/82 (rilasciata in data  03.06.1983  per
la costruzione dell'intero complesso  immobiliare),  l'Autorizzazione
in Sanatoria (prot. 7484/87 - 1203/87 Pratica n. 318/82 per cio'  che
attiene le modifiche apportate al complesso immobiliare)  e,  infine,
il  successivo  Permesso  di  Abitabilita'   ed   Agibilita'   datato
15.12.1989 prot. 2141/85; 5.tale "Centro Organizzato Balneare", nelle
intenzioni dell'Amministrazione concedente, avrebbe dovuto  ospitare,
quasi       esclusivamente,       attivita'       di        carattere
commerciale-imprenditoriale   (negozi,   bar,   gelaterie,   esercizi
pubblici in genere,  uffici,  ecc.)  dando  cosi'  vita  -  anche  in
localita' Portogaribaldi  -  a  quelle  imponenti  "aggregazioni"  di
attivita'  aperte  al  pubblico,  dotate  di  portici  e  "piazzetta"
interna, che non e' infrequente rinvenire nelle localita' balneari. A
riprova di cio' conforti la circostanza che la quasi totalita'  delle
unita' immobiliari ivi presenti veniva classificata con la  categoria
catastale A10 (ufficio e similari); 6.vista la funzione concepita  ed
al fine di agevolare  il  passeggio  e  l'eventuale  accesso  ad  una
indistinta  generalita'  di  fruitori,  l'Amministrazione  concedente
confermava - anche all'atto del rilascio della  Concessione  Edilizia
originaria avvenuto nel 1982 - la servitu' di passaggio  pubblico  di
cui sopra (gravante,  in  concreto,  sul  porticato  prospiciente  le
unita' site al pian terreno), menzionata altresi' nell'Atto Notaio M.
Bissi rep.  27229/3911  del  11.11.1989  (doc.  4);  7.le  originarie
finalita', pero', venivano immediatamente disattese tanto che nessuna
attivita' dei generi suelencati - fatta salva qualche rara  eccezione
- si e' mai stabilmente insediata in loco; 8.pur non  concretizzatasi
nella  sua  prospettiva   commerciale,   l'edificazione   presentava,
viceversa,   una   notevole   "appetibilita'"   sotto   il    profilo
turistico-residenziale dovuta, in particolar modo, alla vicinanza  al
mare,  alle  ridotte  dimensioni  delle  unita'  nonche'  all'agevole
possibilita' di assoggettarla a numerosi frazionamenti. Non  a  caso,
infatti,  la  compresenza  di  tali  caratteristiche  provocava   una
generale quanto repentina "conversione" dell'intero immobile, via via
trasformato - a "colpi" di cambi di destinazioni d'uso - in un vero e
proprio  condominio  di  tipo  balneare;  9.come  si   evince   dalle
fotografie (doc. 5) e  dalle  visure  catastali  allegate  (doc.  6),
l'intero complesso ora e' totalmente composto da  unita'  immobiliari
censite come abitazioni (categoria catastale A/3). Le  uniche  unita'
immobiliari  censite  con  categoria  diversa  (A/10),  sono   quella
assegnata agli attori ed una in cui ha sede una attivita' di  agenzia
assicurativa (si vedano, in proposito, le fotografie di cui ai nn.C1,
C2, C3, C6, C7 E C8) peraltro dotata di autonomo cortile  di  accesso
di proprieta' esclusiva. Precisiamo  inoltre  che  detta  agenzia,  a
tutt'oggi, risulta l'unica attivita' aperta e destinata  al  pubblico
presente nel complesso "Pino C"; 10.dalle visure catastali  allegate,
inoltre, si deduce che - nel corso delle fasi  di  trasformazione  da
negozi ad  abitazioni  succedutesi  nel  tempo  -  i  subalterni  che
identificavano  i  porticati  di  proprieta'  esclusiva  (gravati  da
servitu' di uso pubblico) sono stati  sistematicamente  soppressi  ed
"accorpati"  alle  unita'  immobiliari  di  pertinenza;  11.in  buona
sostanza, i proprietari delle abitazioni  prospicienti  il  porticato
gravato da  servitu'  di  passaggio  pubblico,  hanno  provveduto  ad
intercludere  le  porzioni  antistanti  i   rispettivi   appartamenti
mediante l'edificazione di muretti, infissi a vetrate, recinzioni e/o
cancelli, di guisa da definitivamente impedire il transito  a  terzi,
come comprovano le fotografie allegate (doc. 7);  12.per  contro,  la
porzione di porticato di proprieta' esclusiva degli attori,  distinta
al mappale 91 sub.  70  (ex  sub.  32),  risulta  ancora  gravata  da
servitu' di passaggio pubblico, cosi' come conferma l'Atto Notaio  M.
Bissi rep. 27229/3911 del 11.11.1989; 13.in ragione di quanto  sinora
esposto, potendosi legittimamente affermare che: a) le finalita'  per
le quali  era  stata  istituita  la  servitu'  di  uso  pubblico  sul
porticato non solo sono integralmente venute meno, ma addirittura non
risultano mai concretizzatesi, essendo rimaste quale mero intento; b)
l'insediamento nel  complesso  di  esercizi  o  attivita'  aperte  al
pubblico non si e'  mai  verificato,  eccezion  fatta  per  l'agenzia
assicurativa soprammenzionata. Ad oggi  nessuna  impresa  commerciale
risulta  operante  nel  complesso  immobiliare  in  oggetto,   appare
fortemente ingiusto ed  inutilmente  gravatorio  mantenere  attivo  -
peraltro solo formalmente ed unicamente nei riguardi degli  attori  -
un vincolo del tutto inutile, superfluo,  antitetico  allo  stato  di
fatto dei luoghi in cui dovrebbe operare ed in totale distonia con le
finalita' e gli scopi (peraltro integralmente disattesi) per cui  era
stato   concepito;   14.l'effettivita'   dello   stato   dei   luoghi
sopradescritto nonche' l'attestazione della completa inutilita' della
servitu' di uso pubblico gravante sul porticato  di  cui  gli  attori
sono  comproprietari  vengono   altresi'   confermati   dall'allegata
relazione   tecnica-descrittiva   del   Geom.   Fogli    (doc.    8);
15.considerata    l'indistinta     generalita'     dei     potenziali
controinteressati al merito di tale vicenda  nonche'  alle  richieste
attoree, la difesa  dei  medesimi  ritiene  si  renda  necessaria  la
notifica del presente  atto  ai  sensi  e  nelle  modalita'  previste
dall'art. 150 c.p.c. Tanto premesso, il sottoscritto Avvocato,  nella
veste ut supra, CITA una collettivita'  indeterminata  di  individui,
considerati uti cives in quanto portatori di un interesse generale ed
aventi eventuale interesse  alla  non  soppressione  della  succitata
servitu' di uso pubblico a comparire  avanti  l'intestato  Tribunale,
G.I. designando,  locali  usuali  di  Via  Borgo  dei  Leoni  n.  62,
all'udienza del giorno 29 luglio 2010, ore 9,00 e ss. con  invito  ai
convenuti  a  costituirsi  nel  termine   di   venti   giorni   prima
dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166
c.p.c. e con avvertimento  che  la  costituzione  oltre  il  suddetto
termine implica le decadenze di cui all'art. 167  c.p.c.  e  che  non
costituendosi si procedera' in dichiarata contumacia per ivi  sentire
accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo  Tribunale  adito,
contrariis rejectis, in via principale e  nel  merito:  ACCERTATO  il
venir meno di ogni utilita' e/o necessaria persistenza della servitu'
di  uso  pubblico  istituita  sui   passaggi   pedonali   (porticato)
insistenti nel complesso  immobiliare  "Pino  C"  sito  in  localita'
Portogaribaldi (FE), Via Lamarmora, DICHIARARE detta servitu' cessata
e/o caducata e/o estinta e/o inefficace e  priva  di  ogni  giuridico
effetto  nei  confronti  degli  attori.   Per   l'effetto,   ORDINARE
all'Uffico  Provinciale  del  Territorio  di  Ferrara  (Agenzia   del
Territorio - Servizio Pubblicita'  Immobiliare)  di  provvedere  alla
cancellazione di tale servitu' e all'UTE di Ferrara di eseguire  ogni
opportuno  aggiornamento  degli  atti  in  conseguenza  dell'emananda
sentenza, con  esonero  da  ogni  responsabilita'  al  riguardo.  Con
vittoria di spese, competenze ed onorari di causa  solo  in  caso  di
opposizione alla domanda. Con riserva di  meglio  precisare  i  mezzi
istruttori nei prefiggendi termini di rito. Dichiarazione di  valore:
si dichiara, ai fini previsti dalla legge 23/12/99 n. 488 art.  9,che
il valore della presente causa determinato  ex  art.  10,  co  2°  e'
determinata in base alla rendita catastale dell'immobile pari  ad  E.
686,89. Si allegano i  seguenti  documenti  in  fotocopia:  1.Decreto
Trasferimento   03/02/09   cron.   331   rep.   391   Trib.   Ferrara
2.planimetrie; 3.convenzione 22.05.1980  Comune  di  Comacchio;3.Atto
Notaio  M.  Bissi  rep.  27229/3911  del  11.11.1989;   4.fotografie;
5.visure    catastali;    6.fotografie     porticato;     7.relazione
tecnica-descrittiva Geom. Ivan Fogli. Ferrara, li' 12/04/10 

                        Avvocato Vasco Sisti 

 
T10ABA5059
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