FELSINA FUNDING S.R.L.

SOCIETA' CON SOCIO UNICO
Iscritta al n. 37581 dell'Elenco Generale
degli Intermediari Finanziari tenuto
presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385

Sede Legale: in Corte Galluzzi, 1, 40124 Bologna
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Numero di iscrizione al registro
delle imprese di Bologna 09257640012

BANCA DI BOLOGNA
CREDITO COOPERATIVO
SOCIETA' COOPERATIVA


Iscritta all'Albo dei gruppi bancari
tenuto presso la Banca d'Italia al n. 8883.1
e autorizzata a operare ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385

Sede Legale: in Piazza Galvani, 4, 40124 Bologna
Codice Fiscale 00415760370,
Partita I.V.A. n. 04226560375, e numero
d'iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Bologna 00415760370

(GU Parte Seconda n.52 del 4-5-2010)

AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI  PRO  SOLUTO  AI  SENSI  DEL  COMBINATO
  DISPOSTO DEGLI ARTT. 1 E 4 DELLA LEGGE 30 APRILE 1999, N.  130  (LA
  "LEGGE SULLA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI")  E  DELL'ART.  58  DEL
  DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE  1993,  N.  385  (IL  "TESTO  UNICO
  BANCARIO"). 

  Felsina  Funding  S.r.l.  (la  "Cessionaria")  comunica   di   aver
stipulato  con  Banca  di  Bologna   Credito   Cooperativo   Societa'
Cooperativa (la "Cedente") in data 27 aprile  2010  un  contratto  di
cessione di crediti (il "Contratto di Cessione"), ai sensi del  quale
la Cedente ha ceduto pro soluto e  in  blocco  alla  Cessionaria,  ai
sensi del combinato disposto degli artt. 1  e  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione dei Crediti, un portafoglio di crediti derivanti da
contratti di mutuo,  unitamente  a  ogni  garanzia  e  altro  diritto
accessorio a tali crediti (ivi inclusi (i) tutti i  crediti  relativi
al rimborso dell'Importo Capitale Dovuto alla  Data  di  Valutazione,
(ii) tutti i crediti relativi al pagamento degli  interessi  (inclusi
gli interessi di mora) che matureranno sui mutui a partire dalla Data
di Cessione (inclusa), (iii) tutti i crediti relativi al pagamento di
ogni importo dovuto a titolo di rimborso spese, perdite, indennizzi e
danni, nonche' ogni altra somma o  importo  dovuto  dai  debitori  in
relazione ai mutui e ai contratti di  mutuo,  (iv)  tutti  i  crediti
relativi alle ipoteche e alle garanzie che assistono i  contratti  di
mutuo, (v) tutti i crediti derivanti dalle o  relativi  alle  polizze
assicurative e (vi) tutti i privilegi e i diritti di  prelazione  che
assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli altri  accessori  a
essi relativi, nonche' ogni e  qualsiasi  altro  diritto,  ragione  e
pretesa  (anche  di  danni),  azione  ed  eccezione   sostanziale   e
processuale inerenti o  comunque  accessori  ai  predetti  diritti  e
crediti e al loro esercizio in  conformita'  a  quanto  previsto  dai
contratti di mutuo e da  tutti  gli  altri  atti  e  accordi  a  essi
collegati e/o ai sensi della legge applicabile ivi  inclusi,  a  mero
titolo esemplificativo, il diritto di  risoluzione  contrattuale  per
inadempimento o altra causa e il diritto  di  dichiarare  i  Debitori
decaduti dal beneficio del termine ma a esclusione delle  commissioni
di  incasso  e  di  ogni  costo  e  spesa  rimborsato  dai   debitori
all'originator  ai  sensi  del  relativo  contratto  di   mutuo)   (i
"Crediti") che, alla data  del  31  gennaio  2010,  soddisfacevano  i
seguenti criteri: 
    (a) il mutuatario non  e'  in  ritardo  con  alcun  pagamento  in
relazione al mutuo concessogli; 
    (b) il mutuo e' stato concesso direttamente da Banca  di  Bologna
Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, attraverso la propria  rete
di filiali, e non per il tramite di brokers o intermediari; 
    (c)  il  tasso  d'interesse  applicabile  al   mutuo   e'   stato
determinato in conformita' con le disposizioni della legge sull'usura
vigenti alla data di stipula del relativo contratto di mutuo; 
    (d) il mutuo e' denominato in Euro; 
    (e) l'ipoteca relativa al mutuo e'  stata  concessa  su  un  bene
immobile costituente: 
      (i) la prima casa del mutuatario e/o del terzo datore d'ipoteca
ovvero una casa del mutuatario e/o del terzo datore d'ipoteca diversa
dalla prima casa (ivi inclusi i beni immobili acquistati a  scopo  di
investimento); o 
      (ii)  altra  tipologia  di  bene  immobile  di  proprieta'  del
mutuatario e/o dal terzo  datore  d'ipoteca  destinata  all'attivita'
d'impresa propria o di terzi; 
    (f) il mutuo e' regolato dalla legge italiana; 
    (g) il  debito  residuo  in  linea  capitale  del  mutuo  non  e'
superiore a Euro 600.000 e non e' inferiore a Euro 10.155; 
    (h) il piano di ammortamento  originario  previsto  nel  relativo
contratto di mutuo non e' stato modificato allo  scopo  di  prevedere
una  riduzione  degli  importi  in  linea  capitale   da   rimborsare
periodicamente  e  un  corrispondente  allungamento  del   piano   di
ammortamento stesso; 
    (i) il mutuo viene ammortizzato completamente nel corso della sua
durata con rimborsi di capitale per mezzo di pagamento di  rate  alle
date  stabilite  nel  relativo  contratto  di  mutuo.  Il  piano   di
ammortamento del mutuo e' stato determinato alla data di stipula  del
relativo  contratto  di  mutuo  calcolando  rate  costanti   mensili,
trimestrali  o  semestrali,  sulla   base   del   tasso   d'interesse
applicabile nel primo periodo di interesse, come se tale tasso  fosse
costante durante tutta la durata del mutuo. Per  ciascun  periodo  di
calcolo  degli  interessi  viene  determinato  il  tasso  d'interesse
applicabile e viene calcolato  l'importo  totale  della  rata  dovuta
aggiungendo l'interesse  per  tale  periodo  alla  rata  di  capitale
determinata alla data di stipula del relativo contratto di mutuo; 
    (j) nessun mutuo e' stato erogato prima del 1 giugno 1990 e  dopo
il 31 agosto 2009; 
    (k) il mutuo ha una scadenza legale non posteriore al  21  aprile
2041 e non anteriore all'11 maggio 2010; 
    (l) il mutuatario non  e'  un  dipendente  di  Banca  di  Bologna
Credito Cooperativo Societa' Cooperativa; 
    (m)  il  mutuo  e'  garantito  da  un'ipoteca  di  "primo   grado
economico" sul relativo bene immobile concessa a favore di  Banca  di
Bologna Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, ossia da: 
      (i) un'ipoteca di primo grado; ovvero 
      (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo, a condizione  che
(a) tutte le obbligazioni garantite  da  ipoteche  con  un  grado  di
priorita' maggiore siano state  completamente  adempiute  e  non  sia
consentita alcuna ulteriore erogazione ai sensi del relativo mutuo, e
(b) le ipoteche con un grado di priorita' maggiore non possono essere
piu' escusse; o 
      (iii) un'ipoteca con un grado di priorita' inferiore quando  un
credito garantito da un'ipoteca con un grado  di  priorita'  maggiore
viene ceduto a Felsina Funding  S.r.l.  ai  sensi  del  contratto  di
cessione stipulato in data 27 aprile 2010 (ignorando,  se  del  caso,
qualunque ipoteca precedentemente concessa il  cui  mutuo  sia  stato
completamente rimborsato e quindi estinto, ma l'ipoteca non sia stata
cancellata dal registro competente); 
    (n) il mutuo  non  beneficia  di  alcuna  agevolazione  specifica
prevista dalla legge italiana; 
    (o) almeno una rata del mutuo e' stata pagata prima della Data di
Valutazione,  rimanendo  comunque  inteso  che  nel  caso  di   mutuo
originariamente a tasso fisso e che sia  successivamente  divenuto  a
tasso variabile, sia stata pagata almeno una rata dal momento in  cui
il tasso di interesse e' divenuto variabile; 
    (p) il mutuo e' stato integralmente erogato in un'unica soluzione
e non e' consentito alcun riutilizzo o ulteriore  anticipo  ai  sensi
del relativo contratto di mutuo; 
    (q) il mutuatario e' titolare di un conto corrente  presso  Banca
di Bologna  Credito  Cooperativo  Societa'  Cooperativa  e  paga  gli
importi dovuti in relazione al mutuo tramite addebito diretto su tale
conto corrente; 
    (r) il mutuatario e'  una  persona  fisica  residente  in  Italia
ovvero un'impresa, diversa da un'impresa edile, avente sede legale in
Italia; 
    (s) il mutuo non e' relativo a beni immobili la  cui  costruzione
non sia stata ancora terminata, ne' e' stato concesso in relazione ad
alcuno stato avanzamento lavori; 
    (t) il mutuo non e' garantito da ipoteca su un terreno su cui non
sono stati costituiti diritti reali  ne'  rientra  nella  nozione  di
"credito agrario" di cui all'art. 43 del decreto legislativo  n.  385
del 1 settembre 1993, come successivamente modificato, ne'  e'  stato
stipulato per mezzo di cambiale agraria; 
    (u) se il mutuo non rientra nella nozione di "credito  fondiario"
di cui all'art. 38 del decreto legislativo n.  385  del  1  settembre
1993, come successivamente modificato, esso e' stato concesso  almeno
sei mesi prima della Data di Valutazione; se il mutuo rientra in tale
nozione, esso e' stato concesso almeno dieci giorni prima della  Data
di Valutazione; 
    (v) il mutuo  non  e'  oggetto  di  una  garanzia,  concessa  dai
Consorzi Fidi o da  qualunque  altro  soggetto,  che  all'atto  della
cessione  dei  crediti  derivanti  da  tale  mutuo  verrebbe  estinta
automaticamente o in forza di legge; 
    (w) il valore dell'ipoteca a garanzia del rimborso del  mutuo  e'
almeno pari al 150% dell'importo erogato del mutuo; 
    (x) l'ipoteca a garanzia del rimborso del mutuo  e'  concessa  su
beni immobili situati esclusivamente in una  delle  seguenti  regioni
italiane:  Emilia  Romagna,   Valle   d'Aosta,   Piemonte,   Liguria,
Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia o Veneto; 
    (y) il rapporto tra (i) il debito residuo in linea  capitale  del
mutuo e (ii) il minore tra il valore del relativo bene immobile  come
risultante dalla valutazione esistente alla data di  concessione  del
relativo mutuo e il valore  della  relativa  ipoteca  (c.d.  loan  to
value), non supera l'80%; 
    (z)  se  il  debito  residuo  in  linea  capitale  di  un   mutuo
commerciale  (intendendosi   per   tale   (i)   un   mutuo   concesso
relativamente a un bene immobile di proprieta' del mutuatario  o  del
terzo datore d'ipoteca, destinato in via esclusiva  all'attivita'  di
impresa, ovvero (ii)  un  mutuo  concesso  relativamente  a  un  bene
immobile di proprieta' del mutuatario o del  terzo  datore  d'ipoteca
destinato a un uso misto (abitativo e commerciale) ove il  valore  di
valutazione della porzione a uso non abitativo sia maggiore  del  50%
del  valore  complessivo  del  bene  immobile  ai  sensi   di   detta
valutazione) e' pari o superiore a Euro 500.000 e inferiore o  uguale
a Euro 600.000, il rapporto  tra  (i)  il  debito  residuo  in  linea
capitale del mutuo e (ii) il minore tra il valore del  relativo  bene
immobile come risultante dalla valutazione  esistente  alla  data  di
concessione del relativo mutuo e il  valore  della  relativa  ipoteca
(c.d. loan to value), e' minore o uguale al 66%; 
    (aa) il mutuatario non e' un ente pubblico (ivi inclusi gli  enti
pubblici economici e gli enti locali) ovvero un ente ecclesiastico; 
    (bb) al momento dell'erogazione del relativo mutuo, il mutuatario
o terzo datore d'ipoteca ha sottoscritto una polizza assicurativa con
vincolo a favore di Banca di  Bologna  Credito  Cooperativo  Societa'
Cooperativa  contro  i  rischi  di  alluvione,   incendio,   fulmine,
esplosione, scoppio e danni causati da  aeromobile  a  copertura  del
relativo bene immobile; 
    (cc) il mutuo non e' a rate costanti; 
    (dd) la somma del debito residuo  in  linea  capitale  dei  mutui
residenziali (intendendosi per tali i mutui diversi da  (i)  i  mutui
concessi relativamente a beni immobili di proprieta' del mutuatario o
del terzo datore d'ipoteca, destinati in via esclusiva  all'attivita'
di impresa, e (ii) i mutui concessi relativamente a beni immobili  di
proprieta' del mutuatario o del terzo datore d'ipoteca destinati a un
uso misto (abitativo e commerciale)  ove  il  valore  di  valutazione
della porzione a uso non abitativo sia maggiore del  50%  del  valore
complessivo del bene immobile ai sensi di detta valutazione) concessi
al medesimo mutuatario non supera Euro 400.000; 
    (ee) il mutuo non e' stato rinegoziato ai sensi dell'art.  3  del
decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito nella legge n. 126
del 24 luglio 2008; 
    (ff) se il  mutuo  non  rientra  nella  definizione  di  "credito
fondiario" di cui all'art. 38 del decreto legislativo n.  385  del  1
settembre  1993,  come  successivamente  modificato,  esso  e'  stato
erogato a un mutuatario che non puo' essere assoggettato a fallimento
o altre procedure concorsuali; 
    (gg) il mutuo e', alternativamente, un mutuo a tasso fisso ovvero
a tasso variabile per tutta la durata del relativo contratto di mutuo
e, dopo la Data di Valutazione, nessuna trasformazione (volontaria  o
obbligatoria) da mutuo a tasso fisso a  mutuo  a  tasso  variabile  o
viceversa e' ammessa ai sensi del relativo contratto di mutuo; 
    (hh) se a tasso variabile, il mutuo ha un tasso d'interesse  (che
non viene indicato in nessun momento come avente un  valore  massimo)
basato su uno dei seguenti benchmark: 
      (i) tasso Euribor a 1 mese; 
      (ii) tasso Euribor a 3 mesi; 
      (iii) tasso Euribor a 6 mesi, 
      maggiorato di un margine pari o superiore a 0,80%; 
    (ii) se a tasso fisso, il mutuo ha un  tasso  d'interesse  almeno
pari a 4,75%, 
  a eccezione dei crediti  derivanti  da  mutui  che,  alla  Data  di
Valutazione, soddisfacevano i criteri di cui sopra ma il  cui  debito
residuo in linea capitale, alla Data di Valutazione, era (i) maggiore
di Euro 315.000,00 ma minore di Euro  319.800,00,  (ii)  maggiore  di
Euro 33.260,00 ma minore di Euro 33.300,00; (iii)  maggiore  di  Euro
19.550,00  ma  minore  di  Euro  19.640,00;  (iv)  maggiore  di  Euro
35.260,00 ma minore di Euro 35.300,00; (v) maggiore di Euro 22.650,00
ma minore di Euro 22.700,00; (vi)  maggiore  di  Euro  188.500,00  ma
minore di Euro 188.700,00; (vii) maggiore di Euro 44.200,00 ma minore
di Euro 44.240,00; (viii) maggiore di Euro  41.600,00  ma  minore  di
Euro 41.900,00; (ix) maggiore di Euro 57.640,00  ma  minore  di  Euro
57.660,00;  (x)  maggiore  di  Euro  46.790,00  ma  minore  di   Euro
46.850,00;  (xi)  maggiore  di  Euro  32.741,00  ma  minore  di  Euro
32.748,00; (xii)  maggiore  di  Euro  37.800,00  ma  minore  di  Euro
37.900,00; (xiii) maggiore  di  Euro  51.450,00  ma  minore  di  Euro
51.500,00; (xiv) maggiore  di  Euro  109.903,37  ma  minore  di  Euro
109.910,00; (xv)  maggiore  di  Euro  93.550,00  ma  minore  di  Euro
93.580,00; (xvi) maggiore  di  Euro  113.650,00  ma  minore  di  Euro
113.950,00; (xvii) maggiore di Euro  155.730,00  ma  minore  di  Euro
155.800,00; (xviii) maggiore di Euro  68.940,00  ma  minore  di  Euro
68.945,00; (xix) maggiore  di  Euro  120.000,00  ma  minore  di  Euro
120.150,00; (xx) maggiore  di  Euro  128.130,00  ma  minore  di  Euro
128.250,00; (xxi) maggiore di  Euro  201.000,00  ma  minore  di  Euro
201.100,00; (xxii) maggiore di  Euro  90.460,00  ma  minore  di  Euro
90.500,00; (xxiii) maggiore di Euro  115.300,00  ma  minore  di  Euro
115.350,00; (xxiv) maggiore di Euro  124.450,00  ma  minore  di  Euro
124.470,00; (xxv) maggiore di  Euro  106.700,00  ma  minore  di  Euro
106.800,00; (xxvi) maggiore di  Euro  39.000,00  ma  minore  di  Euro
39.042,00; (xxvii) maggiore di Euro  126.250,00  ma  minore  di  Euro
126.300,00. 
  La Cessionaria ha conferito incarico alla Cedente  ai  sensi  della
Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinche' per suo conto, in
qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti,
proceda all'incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico,  i
debitori continueranno a pagare alla Cedente  ogni  somma  dovuta  in
relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi  contratti  di
mutuo o in forza di legge e dalle  eventuali  ulteriori  informazioni
che potranno essere comunicate ai debitori. 
  La cessione dei Crediti ha comportato il  trasferimento  anche  dei
dati personali - anagrafici, patrimoniali e  reddituali  -  contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai  Crediti,  ai
debitori ceduti e  ai  relativi  garanti  (i  "Dati  Personali").  La
Cessionaria, in qualita' di titolare del trattamento (il "Titolare"),
e' tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai relativi garanti e ai loro
successori e aventi causa (gli "Interessati")  l'informativa  di  cui
all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (la "Legge
sulla Privacy") e assolve tale obbligo mediante il presente avviso in
forza del provvedimento dell'Autorita' Garante per la protezione  dei
dati personali del 18 gennaio 2007 (il "Provvedimento  dell'Autorita'
Garante"), recante disposizioni circa le modalita'  con  cui  rendere
l'informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco  di
crediti. 
  Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge sulla
Privacy e del Provvedimento dell'Autorita'  Garante,  la  Cessionaria
informa  che  i  Dati  Personali  degli  Interessati  contenuti   nei
documenti relativi a ciascun Credito saranno trattati  esclusivamente
nell'ambito  dell'ordinaria  attivita'  del  Titolare  e  secondo  le
finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale  del  Titolare
stesso, e quindi: 
    (i) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi,  regolamenti
e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorita'
a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e 
    (ii) per  finalita'  strettamente  connesse  e  strumentali  alla
gestione del rapporto con gli Interessati (a titolo  esemplificativo,
gestione incassi, esecuzione  di  operazioni  derivanti  da  obblighi
contrattuali,   verifiche   e   valutazioni   sulle   risultanze    e
sull'andamento dei rapporti, nonche'  sui  rischi  connessi  e  sulla
tutela del credito), nonche' all'emissione di titoli da  parte  della
Cessionaria. 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, in ogni caso, in modo da garantire la  sicurezza  e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi. 
  I Dati  Personali  potranno  essere  altresi'  comunicati  in  ogni
momento a soggetti con i quali il Titolare abbia stipulato  specifici
accordi volti a realizzare le finalita' sopra indicate e le  seguenti
ulteriori finalita': 
    (i) riscossione e recupero dei Crediti (anche da parte dei legali
preposti a seguire le procedure  giudiziali  per  l'espletamento  dei
relativi servizi); 
    (ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento; 
    (iii) emissione di titoli da parte della Cessionaria; 
    (iv) consulenza prestata alla Cessionaria da revisori contabili e
altri consulenti legali, fiscali e amministrativi; 
    (v) assolvimento di  obblighi  della  Cessionaria  connessi  alla
normativa di vigilanza e/o fiscale; 
    (vi) effettuazione di analisi relative al portafoglio di  Crediti
e/o di attribuzione del merito di  credito  ai  titoli  che  verranno
emessi dalla Cessionaria; 
    (vii) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli. 
  In  particolare,  i  Dati  Personali   potranno   altresi'   essere
comunicati a "C.S.E. Consorzio Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l.",  a
cui la Cedente, operando in qualita' di servicer per la gestione  dei
Crediti  e  dei  relativi  incassi,  ha  conferito  un  incarico   di
outsourcing informatico. 
  I soggetti ai quali i Dati  Personali  potranno  essere  comunicati
utilizzeranno  i  dati  in  qualita'   di   autonomi   titolari   del
trattamento, in piena autonomia e  nel  rispetto  delle  disposizioni
della Legge sulla Privacy. In particolare, la  Cedente,  operando  in
qualita' di servicer per la  gestione  dei  Crediti  e  dei  relativi
incassi, trattera' i Dati Personali in qualita' di  responsabile  del
trattamento (il "Responsabile  del  Trattamento").  Possono  altresi'
venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati  del
trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate -
persone  fisiche  appartenenti  alle  categorie  dei  consulenti  e/o
dipendenti del Titolare stesso. L'elenco completo  e  aggiornato  dei
soggetti ai quali i Dati Personali possono  essere  comunicati  e  di
quelli che ne possono venire a conoscenza, unitamente  alla  presente
informativa, possono essere consultati  in  ogni  momento  inoltrando
apposita richiesta al Titolare o al Responsabile del Trattamento. 
  I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per le
predette  finalita'  ma  solo  a  soggetti  che  operino   in   Paesi
appartenenti all'Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto
di diffusione. 
  La Cessionaria informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno
degli Interessati gli specifici diritti di cui all'art. 7 della Legge
sulla Privacy (ivi inclusi,  a  mero  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo,  il  diritto  di   chiedere   e   ottenere   la   conferma
dell'esistenza  o  meno  dei  propri  dati  personali,  di  conoscere
l'origine degli stessi, le finalita'  e  modalita'  del  trattamento,
l'aggiornamento, la rettifica, nonche', qualora vi abbiano interesse,
l'integrazione dei Dati Personali medesimi). 
  I diritti di cui sopra possono essere  esercitati  rivolgendosi  al
Responsabile del Trattamento, Banca di  Bologna  Credito  Cooperativo
Societa' Cooperativa, con sede legale in  Piazza  Galvani,  4,  40124
Bologna. 
  La prescritta informativa viene  resa  dalla  Cessionaria  mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  e,
alla prima occasione utile  successiva  alla  cessione  dei  Crediti,
mediante invio di una comunicazione individuale agli Interessati. 
  Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai  Crediti  e'
altresi' possibile rivolgersi alla Cessionaria, presso la sede legale
in Corte Galluzzi, 1, 40124 Bologna. 
    Bologna, 27 aprile 2010 

            Felsina Funding S.R.L. L'Amministratore Unico 
                         Gianfranco Santilli 

 
T10AAB5504
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.