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Errata corrige
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Tar Lazio - Roma, Sez. III bis, Ricorso n. 3494/2009. In esecuzione dell'ordinanza n. 495 del 19.03.2010, si provvede alla notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti, sotto forma di sunto, proposti da Salcuni Giovanni e difeso dall'Avv. Lucio Ferrara, con domicilio in Roma alla via Cosseria n. 2 (Studio Placidi), contro il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, per l'annullamento del D.M. n. 42 dell'8.4.2009 nelle parti in cui prevede che il servizio militare e' valutato solo se prestato in costanza di nomina, non consente di spostare in una graduatoria il punteggio gia' dichiarato in altra graduatoria; dell'Allegato 2 al sopra citato DM nelle parti in cui non prevede il punteggio aggiuntivo per l'abilitazione conseguita presso le SSIS a seguito di corso speciale di durata annuale, non prevede punti 3 per i titoli professionali di dottore commercialista e di revisore contabile conseguiti in Italia; delle graduatorie provinciali definitive della scuola secondaria di 2° grado - III fascia - classi di concorso A019 e A017, approvate e pubblicate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia in data 30.7.2009; del provvedimento di cui alla nota del Dirigente dell'USP di Foggia, prot. n. 11298/1 del 23.7.2009, con il quale e' stato rigettato il reclamo per la mancata attribuzione della priorita' nella scelta della sede in favore del ricorrente quale amministratore di sostegno di persona priva in tutto di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana. Controinteressati, a cui si notifica per pubblici proclami, sono i docenti inseriti nelle sopra citate graduatorie ad esaurimento impugnate con motivi aggiunti che, a seguito dell'accoglimento del ricorso, subirebbero un peggioramento della propria posizione. MOTIVI DI DIRITTO: Violazione degli artt. 401 e 485, co 7°, D.Lgs. n.297/94; dell'art.4, comma 2°, L. n. 282/1969; dell'art.2 D.L. n. 97/2004; del D.Lgs. n. 115/1992 e n. 319/1994; dell'art.33, co. 5° e 7°, L. n.104/1992; dell'art.1, co. 605° e 607° L. n. 296/2006; dell'art.7, co. 1°, punto V, CCNL mobilita' del personale della scuola; degli artt.3, 52 e 97 Cost.. Nel ricorso il ricorrente ha chiesto al TAR Lazio di annullare tutti gli atti impugnati e specificati in epigrafe. Manfredonia 24.4.2010 Avv. Lucio Ferrara T10ABA5537