Tar Lazio
Roma

(GU Parte Seconda n.52 del 4-5-2010)

 
                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  Tar Lazio - Roma, Sez. III bis, Ricorso n. 3494/2009. In esecuzione
dell'ordinanza n. 495 del 19.03.2010, si provvede alla  notifica  per
pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti, sotto  forma  di
sunto, proposti da Salcuni Giovanni e difeso dall'Avv. Lucio Ferrara,
con domicilio in Roma alla via Cosseria n. 2 (Studio Placidi), contro
il Ministero dell'Istruzione,  Universita'  e  Ricerca,  e  l'Ufficio
Scolastico Provinciale di Foggia, per l'annullamento del D.M.  n.  42
dell'8.4.2009 nelle parti in cui prevede che il servizio militare  e'
valutato solo se prestato in costanza  di  nomina,  non  consente  di
spostare in una graduatoria il punteggio  gia'  dichiarato  in  altra
graduatoria; dell'Allegato 2 al sopra citato DM nelle  parti  in  cui
non prevede il punteggio  aggiuntivo  per  l'abilitazione  conseguita
presso le SSIS a seguito di corso speciale  di  durata  annuale,  non
prevede punti 3 per i titoli professionali di dottore  commercialista
e di revisore  contabile  conseguiti  in  Italia;  delle  graduatorie
provinciali definitive della scuola secondaria  di  2°  grado  -  III
fascia - classi di concorso  A019  e  A017,  approvate  e  pubblicate
dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia in data 30.7.2009;  del
provvedimento di cui alla nota  del  Dirigente  dell'USP  di  Foggia,
prot. n. 11298/1 del 23.7.2009, con il quale e'  stato  rigettato  il
reclamo per la mancata  attribuzione  della  priorita'  nella  scelta
della sede in favore del ricorrente quale amministratore di  sostegno
di persona  priva  in  tutto  di  autonomia  nell'espletamento  delle
funzioni della vita quotidiana. Controinteressati, a cui si  notifica
per pubblici proclami, sono i docenti  inseriti  nelle  sopra  citate
graduatorie ad esaurimento  impugnate  con  motivi  aggiunti  che,  a
seguito dell'accoglimento del ricorso, subirebbero  un  peggioramento
della propria posizione. MOTIVI DI DIRITTO:  Violazione  degli  artt.
401 e 485, co 7°,  D.Lgs.  n.297/94;  dell'art.4,  comma  2°,  L.  n.
282/1969; dell'art.2 D.L. n. 97/2004; del D.Lgs.  n.  115/1992  e  n.
319/1994; dell'art.33, co. 5° e 7°, L.  n.104/1992;  dell'art.1,  co.
605° e 607° L.  n.  296/2006;  dell'art.7,  co.  1°,  punto  V,  CCNL
mobilita' del personale della scuola; degli artt.3, 52  e  97  Cost..
Nel ricorso il ricorrente ha chiesto al TAR Lazio di annullare  tutti
gli atti impugnati e specificati in epigrafe. 
    Manfredonia 24.4.2010 

                         Avv. Lucio Ferrara 

 
T10ABA5537
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