Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami Si rende noto che la Sezione VIII del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli - con ordinanza collegiale n. 215/10 emessa all'esito dell'Udienza Pubblica del 17.02.2010, comunicata con avviso ricevuto il successivo 01.04.2010, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati collocati in posizione poziore rispetto al ricorrente nella graduatoria impugnata, del ricorso n.r.g. 5289/2007 proposto da Passarella Vincenzo, nato a Napoli il 05.12.1970 ed ivi residente alla Via S. Attanasio n. 75, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bonito, presso lo studio del quale e' elettivamente domiciliato in 80143 Napoli al Centro Direzionale Isola F 11, contro: 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore rappresentante legale; 2) Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in persona del Dirigente pro tempore rappresentante legale, e nei confronti di: 3) Panarella Alessandro, domiciliato in 83042 Atripalda (Av) alla Contrada Santissimo, con il quale esso ricorrente ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della graduatoria definitiva provinciale ad esaurimento (III fascia) del 27/07/2007 relativa al personale docente biennio 2007/2009 - classe di concorso C 270 (laboratorio di elettrotecnica), nonche' di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o conseguenziale, per i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.d.g. 16 marzo 2007 e della tabella di valutazione di cui al d.m. n. 27 del 15 marzo 2007 - eccesso di potere: travisamento - ingiustizia ed illogicita' manifeste - disparita' di trattamento - falsita' dei presupposti - erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - violazione del principio di imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa in relazione ai principii e criteri direttivi di cui agli artt. 3 e 97 cost.. violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e per difetto di istruttoria e/o motivazione insufficiente - arbitrarieta' ed illogicita' manifeste - violazione del principio di tipicita' dell'atto amministrativo - violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost. - violazione dell'art. 7 legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni - eccesso di potere per carenza di istruttoria - violazione del principio di imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa ex artt. 3 e 97 Cost. Il ricorrente ha censurato la sua collocazione al posto n. 56 con punti 18, con erronea indicazione tuttavia dell'anno di inserimento, 2007 anziche' 2005, avendone egli titolo in quanto gia' inserito nella graduatoria per il biennio 2005/2007, nonche' la mancata attribuzione del titolo di preferenza contraddistinto dall'aver prestato servizio senza demerito nella Pubblica Amministrazione, pure ritualmente documentato dallo stesso merce' allegazione di idonea certificazione. Con successivi motivi aggiunti, poi, il ricorrente ha impugnato la medesima graduatoria ripubblicata in data 24.07.2008 dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, nella parte in cui lo collocava al posto n. 32 con punti 18, con indicazione corretta del 2005 quale anno di inserimento, ma permanendo tuttavia la mancata attribuzione del titolo di preferenza contraddistinto dall'aver prestato servizio senza demerito alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, pur in presenza della documentazione attestante il diritto del ricorrente all'attribuzione di tale titolo. Con ulteriori motivi aggiunti, inoltre, il ricorrente ha impugnato anche graduatoria definitiva provinciale ad esaurimento (ex permanente) - III fascia -valevole per il biennio 2009/2011 - relativa alla classe di concorso C 270 (laboratorio di elettrotecnica), pubblicata in data 31.07.2009 dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, nella parte in cui lo collocava al posto n. 24 con punti totali 18 ma senza l'attribuzione del titolo di preferenza contraddistinto dall'aver prestato servizio senza demerito alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, reclamando ancora una volta l'attribuzione del menzionato titolo di preferenza in costanza della produzione dei relativi titoli legittimanti. All'uopo deduceva l'illegittimita' derivata dei provvedimenti impugnati, costituendo gli stessi naturale conseguenza del mancato riconoscimento del titolo di preferenza invocato, perpetrato, e non emendato, da parte della resistente Amministrazione scolastica nell'ambito della valutazione della domanda presentata per l'inserimento nella medesima graduatoria provinciale ad esaurimento valevole per il precedente biennio 2007/2009. Rinvio alla Pubblica Udienza del 12 luglio 2010 per la prosecuzione. Napoli, 21 maggio 2010 Avv. Angelo Bonito T10ABA6518