Tribunale Amministrativo Regionale
per la Campania - Napoli

(GU Parte Seconda n.62 del 27-5-2010)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Si rende noto che la  Sezione  VIII  del  Tribunale  Amministrativo
Regionale per la Campania - Napoli  -  con  ordinanza  collegiale  n.
215/10  emessa  all'esito  dell'Udienza  Pubblica   del   17.02.2010,
comunicata  con  avviso  ricevuto  il   successivo   01.04.2010,   ha
autorizzato   la   notifica   per   pubblici   proclami    ai    fini
dell'integrazione   del    contraddittorio    nei    confronti    dei
controinteressati  collocati  in  posizione   poziore   rispetto   al
ricorrente nella graduatoria impugnata, del ricorso n.r.g.  5289/2007
proposto da Passarella Vincenzo, nato a Napoli il 05.12.1970  ed  ivi
residente alla  Via  S.  Attanasio  n.  75,  rappresentato  e  difeso
dall'Avv. Angelo Bonito, presso lo studio del quale e'  elettivamente
domiciliato in 80143 Napoli al Centro Direzionale Isola F 11, contro:
1) Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e  della  Ricerca,  in
persona del Ministro pro tempore rappresentante  legale;  2)  Ufficio
Scolastico Provinciale  di  Napoli,  in  persona  del  Dirigente  pro
tempore rappresentante legale,  e  nei  confronti  di:  3)  Panarella
Alessandro,  domiciliato  in  83042  Atripalda  (Av)  alla   Contrada
Santissimo, con il quale esso ricorrente  ha  chiesto  l'annullamento
previa  sospensione  dell'efficacia  della   graduatoria   definitiva
provinciale ad esaurimento (III fascia) del  27/07/2007  relativa  al
personale docente biennio  2007/2009  -  classe  di  concorso  C  270
(laboratorio di elettrotecnica), nonche' di ogni  altro  atto,  anche
endoprocedimentale,    presupposto,     connesso,     collegato     o
conseguenziale, per i seguenti motivi di diritto: violazione e  falsa
applicazione dell'art. 3 d.d.g. 16 marzo  2007  e  della  tabella  di
valutazione di cui al d.m. n. 27 del  15  marzo  2007  -  eccesso  di
potere:  travisamento  -  ingiustizia  ed  illogicita'  manifeste   -
disparita' di  trattamento  -  falsita'  dei  presupposti  -  erronea
valutazione dei presupposti di fatto e di diritto  -  violazione  del
principio   di   imparzialita'   e   buon    andamento    dell'azione
amministrativa in relazione ai principii e criteri direttivi  di  cui
agli artt. 3 e 97  cost..  violazione  dell'art.  3  della  legge  n.
241/1990 - eccesso di potere per difetto assoluto  di  motivazione  e
per  difetto  di  istruttoria   e/o   motivazione   insufficiente   -
arbitrarieta' ed illogicita' manifeste - violazione del principio  di
tipicita' dell'atto amministrativo  -  violazione  del  principio  di
buona amministrazione ex art. 97 Cost. - violazione dell'art. 7 legge
n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni -  eccesso  di
potere per carenza di  istruttoria  -  violazione  del  principio  di
imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa ex artt.  3
e 97 Cost. Il ricorrente ha censurato la sua collocazione al posto n.
56 con punti  18,  con  erronea  indicazione  tuttavia  dell'anno  di
inserimento, 2007 anziche' 2005, avendone egli titolo in quanto  gia'
inserito nella graduatoria  per  il  biennio  2005/2007,  nonche'  la
mancata  attribuzione  del  titolo  di   preferenza   contraddistinto
dall'aver   prestato   servizio   senza   demerito   nella   Pubblica
Amministrazione, pure ritualmente  documentato  dallo  stesso  merce'
allegazione di idonea certificazione. Con successivi motivi aggiunti,
poi, il ricorrente ha impugnato la medesima graduatoria  ripubblicata
in data 24.07.2008 dall'Ufficio  Scolastico  Provinciale  di  Napoli,
nella parte in cui lo collocava al posto n.  32  con  punti  18,  con
indicazione  corretta  del  2005  quale  anno  di   inserimento,   ma
permanendo tuttavia la mancata attribuzione del titolo di  preferenza
contraddistinto  dall'aver  prestato  servizio  senza  demerito  alle
dipendenze della Pubblica  Amministrazione,  pur  in  presenza  della
documentazione attestante il diritto del ricorrente  all'attribuzione
di tale titolo. Con ulteriori motivi aggiunti, inoltre, il ricorrente
ha impugnato anche graduatoria definitiva provinciale ad  esaurimento
(ex permanente) - III fascia -valevole per  il  biennio  2009/2011  -
relativa  alla   classe   di   concorso   C   270   (laboratorio   di
elettrotecnica),   pubblicata   in   data   31.07.2009   dall'Ufficio
Scolastico Provinciale di Napoli, nella parte in cui lo collocava  al
posto n. 24 con punti totali 18 ma senza l'attribuzione del titolo di
preferenza contraddistinto dall'aver prestato servizio senza demerito
alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, reclamando ancora una
volta l'attribuzione del menzionato titolo di preferenza in  costanza
della produzione dei relativi titoli legittimanti. All'uopo  deduceva
l'illegittimita' derivata dei  provvedimenti  impugnati,  costituendo
gli stessi naturale conseguenza del mancato riconoscimento del titolo
di preferenza invocato, perpetrato, e non emendato,  da  parte  della
resistente Amministrazione scolastica nell'ambito  della  valutazione
della domanda presentata per l'inserimento nella medesima graduatoria
provinciale  ad  esaurimento  valevole  per  il  precedente   biennio
2007/2009. Rinvio alla Pubblica Udienza del 12  luglio  2010  per  la
prosecuzione. 
    Napoli, 21 maggio 2010 

                         Avv. Angelo Bonito 

 
T10ABA6518
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