UNICREDIT BPC MORTGAGE S.R.L

Iscritta al numero 39531 dell'elenco generale
tenuto presso la Banca d'Italia
ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.
numero 385 del 1 settembre 1993
Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit
iscritto al numero 3135.1 dell'albo
tenuto presso la Banca d'Italia
ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs.
numero 385 del 1 settembre 1993

Sede Legale: in Piazzetta Monte n. 1, Verona, Italia
Registro delle Imprese di Verona n. 04133390262
Codice fiscale e iscrizione nel

UNICREDIT FAMILY FINANCING S.P.A.

Iscritta al numero 3218.5 (codice meccanografico)
del registro delle banche tenuto presso la Banca d'Italia
ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
numero 385 del 1 settembre 1993
Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit
iscritto al numero 3135.1 dell'albo
tenuto presso la Banca d'Italia
ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs.
numero 385 del 1 settembre 1993

Sede Legale: in Via Tortona n. 33, Milano, Italia
Codice fiscale e iscrizione nel Registro
delle Imprese di Milano n. 05140920017

(GU Parte Seconda n.63 del 29-5-2010)

Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
  disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge  numero  130  del  30
  aprile 1999 (la "Legge 130"), dell'articolo 58  del  D.Lgs.  numero
  385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e  Informativa
  ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto  legislativo  30
  giugno 2003, n. 196 (il "Codice in Materia di Protezione  dei  Dati
  Personali") e  del  provvedimento  dell'Autorita'  Garante  per  la
  Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. 

  UniCredit  BpC  Mortgage  S.r.l.  comunica  che,  nel  contesto  di
un'operazione di emissione  di  obbligazioni  bancarie  garantite  da
parte di UniCredit S.p.A., in  data  29  agosto  2008  UniCredit  BpC
Mortgage S.r.l. ha  concluso  con  UniCredit  Family  Financing  Bank
S.p.A. (successore a titolo universale di UniCredit Banca per la Casa
S.p.A.) (il "Cedente") un contratto di cessione di crediti  pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge 130 e dell'articolo  58
del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione  il
Cedente cedera' e UniCredit BpC Mortgage S.r.l. dovra' acquistare dal
Cedente,  periodicamente  e  pro  soluto,  secondo  un  programma  di
cessioni  da  effettuarsi  ai  termini   ed   alle   condizioni   ivi
specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai  mutui  ipotecari
in  bonis  erogati  ai  sensi  di  contratti  di  mutuo  fondiario  o
ipotecario di proprieta' del Cedente (i "Contratti di Finanziamento")
nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  si  comunica
che, in data  21  maggio  2010,  UniCredit  BpC  Mortgage  S.r.l.  ha
acquistato in blocco pro soluto dal Cedente ogni e qualsiasi  credito
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese,  ulteriori
danni,  indennizzi  e  quant'altro)  derivante   dai   Contratti   di
Finanziamento che alla data del 1 maggio  2010  alle  ore  00.01  (la
"Data di Valutazione") risultavano  nella  titolarita'  di  UniCredit
Family Financing Bank S.p.A. e che  alla  medesima  data  (salvo  ove
diversamente previsto) rispettavano  i  seguenti  criteri  cumulativi
(salvo ove diversamente previsto): 
 
                           CRITERI COMUNI 
 
    1) mutui in relazione ai quali il rapporto tra il debito  residuo
in linea capitale del mutuo alla Data di  Valutazione  ed  il  valore
dell'immobile sul quale e' stata  concessa  la  garanzia  ipotecaria,
calcolato alla Data di Stipulazione ovvero alla data del piu' recente
frazionamento se si tratta di mutui derivanti dal frazionamento di un
precedente finanziamento in quote, e': 
      (i)  pari  o  inferiore  all'80%  qualora   si   trattasse   di
finanziamenti garantiti da immobili di tipo residenziale, ovvero 
      (ii)  pari  o  inferiore  al  60%  qualora  si   trattasse   di
finanziamenti garantiti da immobili di tipo commerciale; 
    2) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano: 
      (i) nel caso di finanziamenti di tipo residenziale, una o  piu'
persone fisiche, con almeno una di esse residente in Italia, ovvero; 
      (ii) nel caso di finanziamenti di tipo commerciale, una o  piu'
persone giuridiche, con almeno una di esse residente in Italia; 
    3) mutui interamente erogati, anche non in  unica  soluzione,  ed
interamente svincolati alla  data  del  31  dicembre  2009  (inclusa)
ovvero mutui derivanti dal frazionamento in quote  di  un  precedente
finanziamento, per i quali non sussista alcun obbligo o  possibilita'
di effettuare ulteriori erogazioni; 
    4)  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati  sul
territorio della Repubblica Italiana rispetto ai quali il periodo  di
consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso  alla
Data di Valutazione o prima della stessa; 
    5) mutui che abbiano almeno una  rata  scaduta  e  pagata,  fosse
anche solo di interesse; 
    6) mutui che siano retti dal diritto italiano; 
    7) mutui denominati in euro (ovvero erogati in valuta  diversa  e
successivamente ridenominati in euro). 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che, pur presentando alla  Data  di  Valutazione  le  caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla Data di  Valutazione  una  o
piu' delle seguenti caratteristiche: 
    8) mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 
    9) mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 
    10) mutui classificati  alla  Data  di  Stipulazione  come  mutui
agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385; 
    11) mutui che siano stati stipulati con erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale) o normativa che preveda  contributi
o agevolazioni in conto  capitale  e/o  interessi  (cosiddetti  mutui
agevolati e convenzionati); 
    12) mutui erogati  in  tutto  o  in  parte  con  fondi  di  terzi
(intendendosi per terzi anche eventuali enti agevolanti); 
    13)  mutui  che,  pur  in   bonis,   siano   stati   oggetto   di
ristrutturazione successivamente alla relativa Data di Stipulazione. 
 
            CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO SUCCESSIVO 
 
    14) mutui originariamente stipulati da: 
      (i) UniCredit Banca per la Casa S.p.A. nel periodo compreso tra
l'1 gennaio 2005 (incluso) ed il 31 dicembre 2008 (incluso); ovvero 
      (ii) UniCredit  Consumer  Financing  Bank  S.p.A.  nel  periodo
compreso  tra  l'1  gennaio  2009  (incluso)  ed  il  31  marzo  2009
(incluso); ovvero 
      (iii)  UniCredit  Family  Financing  Bank  S.p.A.  nel  periodo
compreso tra  l'1  aprile  2009  (incluso)  ed  il  31  ottobre  2009
(incluso); ovvero 
      (iv) UniCredit  Banca  S.p.A.  nel  periodo  compreso  tra  l'1
gennaio 2005 (incluso) ed il 31 ottobre 2008 (incluso); 
    15) mutui garantiti da ipoteca su immobili aventi caratteristiche
residenziali, per tali intendendosi gli immobili che: 
      (i) alla Data di Stipulazione del relativo mutuo ricadevano  in
almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2,  A3,  A4,  A5,
A6, A7, A8, A9, ovvero A11; ovvero 
      (ii) in qualunque momento tra la Data di Stipulazione e la Data
di Valutazione sono stati accatastati in almeno  una  delle  predette
categorie catastali; 
    16) mutui garantiti da ipoteca di primo  grado  economico  se  di
tipo residenziale, intendendosi per tale: 
      (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
      (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al  primo
nel caso in cui: 
      (iii) sia stato prestato il consenso scritto alla cancellazione
delle ipoteche di grado legale precedente; ovvero 
      (iv) le obbligazioni garantite dalle ipoteche di  grado  legale
precedente siano state integralmente soddisfatte. 
    17) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' quote
secondo  uno  dei  seguenti  metodi  di  ammortamento,   cosi'   come
rilevabile alla Data di  Stipulazione  o,  se  esistente,  alla  data
dell'ultimo accordo relativo al medesimo metodo di ammortamento: 
      (i) metodo  di  ammortamento  con  rate  costanti  (c.d.  "alla
francese") ai sensi del quale tutte le rate comprensive  di  capitale
ed interesse hanno uguale importo iniziale; ovvero 
      (ii) metodo di ammortamento con quote capitali  costanti  (c.d.
"all'italiana") ai sensi del quale tutte le quote capitali previste a
rimborso del prestito hanno uguale importo iniziale; ovvero 
      (iii) metodo di ammortamento con rate di solo interessi  e  con
rimborso di capitale a scadenze prestabilite. 
    18) mutui in relazione ai quali tutte le rate scadute  alla  Data
di Valutazione (inclusa) risultavano pagate alla data del  17  maggio
2010 (inclusa). 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che, pur presentando alla  Data  di  Valutazione  le  caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla Data di  Valutazione  una  o
piu' delle seguenti caratteristiche: 
    19) mutui che siano stati concessi a  persone  fisiche  che  alla
data del 30 aprile  2010  (inclusa)  erano  dipendenti  di  UniCredit
Family Financing Bank S.p.A. o di qualsiasi altra societa' del Gruppo
Bancario UniCredit con sede legale  in  Italia,  ovvero  in  caso  di
cointestazioni almeno uno dei mutuatari alla data del 30 aprile  2010
(inclusa) era dipendente di UniCredit Family Financing Bank S.p.A.  o
di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario  UniCredit  con  sede
legale in Italia; 
    20) mutui il cui numero di rate potrebbe variare nel tempo; 
    21) mutui che prevedono alla Data di Stipulazione la possibilita'
di  avere  riduzioni  di  rata  qualora   il   debitore   corrisponda
regolarmente tutte  le  rate  del  mutuo,  senza  mai  prolungare  un
eventuale ritardo di pagamento di una singola rata oltre la  data  di
scadenza della rata immediatamente successiva; 
    22) mutui inizialmente a  tasso  variabile  e  per  i  quali  sia
previsto un limite massimo al tasso di interesse di  volta  in  volta
applicabile indipendentemente dall'indice di riferimento, ai sensi di
accordi  contrattuali  vigenti  alla  Data  di  Valutazione  ma   con
applicabilita'  a  partire  da  una  data  successiva  alla  Data  di
Valutazione; 
    23) mutui che maturano o hanno maturato alla Data di Stipulazione
un tasso di interesse risultante da una  combinazione  tra  un  tasso
fisso ed un indice variabile; 
    24) mutui opzionali di durata superiore a 30 anni e che prevedono
un periodo di pre-ammortamento post saldo superiore  a  48  mesi.  Ai
fini del presente punto, per  "mutui  opzionali"  si  intendono  quei
mutui che attribuiscono al  mutuatario  l'opzione  di  modificare  le
modalita' di calcolo degli interessi, anche  piu'  volte  durante  la
durata residua del finanziamento, da una modalita' da tasso fisso  ad
una modalita' a tasso variabile parametrato all'Euribor, o viceversa; 
    25) mutui il cui debito  residuo,  a  fronte  di  un  complessivo
importo erogato, era, alla relativa data di  stipulazione,  suddiviso
in quote e le cui quote prevedevano l'applicazione di specifici tassi
di interessi per ciascuna di esse. Il presente criterio si intendera'
soddisfatto laddove la suddivisione in quote del relativo  mutuo  sia
stata mantenuta ovvero non sia stata revocata dopo la  relativa  data
di stipulazione; 
    26) mutui per i quali il relativo debitore  abbia  effettuato  un
rimborso parziale anticipato attraverso  un  pagamento  avvenuto  con
modalita' diverse dal pagamento effettuato  tramite  disposizione  di
pagamento ordinata su conto corrente aperto  presso  una  filiale  di
UniCredit Banca S.p.A. e la cui data valuta della distinta  contabile
sia compresa nel periodo tra il 9 aprile 2010]  (incluso)  ed  il  30
aprile 2010 (incluso); 
    27) mutui in relazione ai quali il debito residuo, intendendo per
tale la quota di capitale a scadere, e', alla  Data  di  Valutazione,
inferiore ad Euro 5.000 (cinquemila); 
    28) mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia alla
data del 28 novembre 2008 (inclusa) aderito, mediante invio  a  mezzo
posta della lettera di adesione ovvero mediante  presentazione  della
lettera di adesione presso una filiale di una banca  appartenente  al
Gruppo Bancario UniCredit, alla proposta di rinegoziazione  formulata
ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio  2008  convertito  con
legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra  il
Ministero dell'Economia e delle  Finanze  e  l'Associazione  Bancaria
Italiana; 
    29) mutui in  relazione  ai  quali  il  relativo  debitore  abbia
alternativamente: 
      (i)  aderito  all'iniziativa  commerciale  denominata  "Insieme
2009" entro il 28 febbraio 2010 (incluso); ovvero 
      (ii) aderito ad una iniziativa commerciale di  sospensione  del
pagamento della rata diversa da "Insieme 2009" entro il 24 marzo 2010
(incluso); 
    30) mutui in relazione ai quali: 
      (i) il relativo mutuatario, o almeno uno dei mutuatari in  caso
di cointestazione, sia residente in uno dei comuni  identificati  nel
decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009; ovvero 
      (ii) l'immobile su cui e' stata concessa la garanzia ipotecaria
sia ubicato in un comune situato nel territorio di una delle seguenti
provincie, secondo i relativi confini amministrativi: L'Aquila ovvero
Pescara ovvero Teramo; 
    31) mutui in relazione ai quali: 
      (i) il relativo mutuatario, o almeno uno dei mutuatari in  caso
di cointestazione, sia residente  nei  comuni  di  Scaletta  Zanclea,
Itala e Messina limitatamente alle frazioni di Giampilieri Superiore,
Giampilieri Marina, Briga Superiore, Briga Marina,  Molino,  Altolia,
Santa Margherita Marina e Pezzolo; ovvero 
      (ii) l'immobile su cui e' stata concessa la garanzia ipotecaria
sia ubicato in  un  comune  situato  nel  territorio  dei  comuni  di
Scaletta Zanclea, Itala e  Messina  limitatamente  alle  frazioni  di
Giampilieri Superiore, Giampilieri  Marina,  Briga  Superiore,  Briga
Marina, Molino, Altolia, Santa Margherita Marina e Pezzolo; 
    32) mutui in relazione  ai  quali  abbiano  trovato  in  concreto
applicazione i benefici di  cui  all'art.  2  del  decreto  legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2  e,
conseguentemente, vi sia stata durante il 2009 l'effettiva  riduzione
dell'importo di una  o  piu'  rate  dovuto  dal  relativo  mutuatario
rispetto a quello contrattualmente previsto; 
    33) mutui che alla Data di Valutazione rispondono ai criteri  sin
qui esposti stipulati con soggetti con i quali  sia  stato  stipulato
almeno un altro  mutuo  (ipotecario  o  fondiario),  anch'esso  nella
titolarita' di UniCredit Family Financing Bank S.p.A.  ed  in  essere
alla Data di Valutazione che  non  risponde  alla  medesima  data  ai
criteri sin qui esposti ovvero mutui cointestati che rispondono  alla
Data di Valutazione ai criteri sin qui esposti in relazione ai  quali
la medesima  combinazione  di  cointestatari,  ovvero  uno  solo  dei
cointestatari, abbia stipulato almeno un altro  mutuo  (ipotecario  o
fondiario) anch'esso nella titolarita' di UniCredit Family  Financing
Bank S.p.A. ed in essere alla Data di Valutazione  che  non  risponde
alla medesima data ai criteri sin qui esposti. 
  In relazione ai criteri esposti nei paragrafi  che  precedono,  per
"Data  di  Stipulazione"  deve  intendersi  la  data  originaria   di
effettiva stipulazione  del  mutuo,  indipendentemente  da  eventuali
accolli    o    ristrutturazioni    o    frazionamenti    intervenuti
successivamente a tale data. 
  Il  termine  "Euribor"  utilizzato  nei  presenti  criteri  e'   da
intendersi come l'euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) ad  1  mese,
e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate)  a  2  mesi,  e/o  euribor
(Euro Inter Bank Offered Rate) a 3 mesi, e/o euribor (Euro Inter Bank
Offered Rate) a 6 mesi e/o Euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 1
anno e/o ad una combinazione di essi, a seconda del caso. 
  Il termine "Data di Valutazione" utilizzato nei presenti criteri e'
da intendersi il 1 maggio 2010 alle ore 00.01 (incluso). 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  sono  stati  altresi'
trasferiti  a  UniCredit  BpC  Mortgage   S.r.l.,   senza   ulteriori
formalita'  o  annotazioni,   ai   sensi   del   combinato   disposto
dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58  del  Testo  Unico
Bancario, tutti gli altri diritti  -  derivanti  a  UniCredit  Family
Financing Bank S.p.A. dai  contratti  di  mutuo  -  che  assistono  e
garantiscono il  pagamento  dei  crediti  oggetto  del  summenzionato
contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le
garanzie  ipotecarie,  le  altre  garanzie  reali  e   personali,   i
privilegi, gli accessori e, piu' in generale,  ogni  diritto,  azione
facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti. 
  UniCredit  BpC  Mortgage  S.r.l.  ha  incaricato  UniCredit  Family
Financing Bank S.p.A., ai sensi della Legge 130,  affinche'  per  suo
conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute  in  relazione
ai crediti ceduti e, piu' in generale, alla gestione di tali crediti.
Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti , successori o aventi causa, sono  legittimati  a  pagare  al
Cedente ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle  forme
previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza di  legge
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in
senso diverso che  potranno  essere  comunicate  a  tempo  debito  ai
debitori ceduti. 
 
          Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice 
             in materia di Protezione dei Dati Personali 
 
  La cessione da parte di UniCredit Family Financing Bank S.p.A.,  ai
sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di  tutte
le ragioni di credito  vantate  nei  confronti  dei  debitori  ceduti
relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale,  interessi  e
spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali
e/o personali e quant'altro  di  ragione  (i  "Crediti  Ceduti"),  ha
comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati  personali
- anagrafici, patrimoniali e reddituali -contenuti  nei  documenti  e
nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi  ai
debitori  ceduti  ed  ai  rispettivi  garanti   come   periodicamente
aggiornati  sulla  base  di  informazioni  acquisite  nel  corso  dei
rapporti contrattuali in  essere  con  i  debitori  ceduti  (i  "Dati
Personali"). 
  Cio' premesso, UniCredit BpC Mortgage S.r.l. - tenuta a fornire  ai
debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed  aventi
causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13, comma
4 del Codice in materia di Protezione dei Dati  Personali  -  assolve
tale  obbligo  mediante  la  presente  pubblicazione  in   forza   di
autorizzazione dell'Autorita' Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla
medesima Autorita' in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione  in
blocco  e  cartolarizzazione  dei  crediti  (pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il "Provvedimento"). 
  Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei  Dati  Personali,  UniCredit  BpC  Mortgage
S.r.l. - in nome e per conto  proprio  nonche'  di  UniCredit  Family
Financing Bank S.p.A. e degli altri soggetti di seguito individuati -
informa di aver ricevuto da UniCredit Family Financing  Bank  S.p.A.,
nell'ambito della cessione dei crediti di  cui  al  presente  avviso,
Dati Personali relativi agli Interessati contenuti  nei  documenti  e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti. 
  UniCredit BpC Mortgage S.r.l. informa, in particolare, che  i  Dati
Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito  della  normale
attivita', secondo le finalita' legate al perseguimento  dell'oggetto
sociale di UniCredit BpC Mortgage S.r.l. stessa, e quindi: 
    - per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita'  a
cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e 
    - per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti  ceduti  (es.  gestione  incassi,
procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi
contrattuali,   verifiche   e   valutazione   sulle   risultanze    e
sull'andamento dei rapporti, nonche'  sui  rischi  connessi  e  sulla
tutela del credito) nonche' all'emissione di titoli  da  parte  della
societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. 
  Resta inteso che  non  verranno  trattati  dati  "sensibili".  Sono
considerati sensibili i dati relativi,  ad  esempio,  allo  stato  di
salute, alle opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  convinzioni
religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi. 
  I Dati Personali potranno, altresi',  essere  comunicati  -in  ogni
momento-  da  UniCredit  BpC  Mortgage  S.r.l.  a  UniCredit   Family
Financing Bank S.p.A. per trattamenti  che  soddisfino  le  finalita'
sopra elencate e le ulteriori finalita' delle quali  gli  Interessati
siano stati debitamente informati da  quest'ultima  e  per  le  quali
UniCredit Family Financing Bank S.p.A. abbia  ottenuto  il  consenso,
ove prescritto, da parte degli Interessati. 
  I Dati Personali potranno anche essere  comunicati  all'estero  per
dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi  appartenenti
all'Unione Europea. In  ogni  caso,  i  Dati  Personali  non  saranno
oggetto di diffusione. 
  L'elenco completo ed  aggiornato  dei  soggetti  ai  quali  i  Dati
Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire
a  conoscenza  in  qualita'  di  responsabili  del   trattamento   (i
"Responsabili"), unitamente alla presente informativa, saranno  messi
a disposizione presso UniCredit Family Financing Bank S.p.A. 
  Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita'
di incaricati del trattamento - nei limiti  dello  svolgimento  delle
mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie  dei
consulenti e dei  dipendenti  delle  societa'  esterne  nominate  dai
Responsabili, ma sempre e comunque  nei  limiti  delle  finalita'  di
trattamento di cui sopra. 
  Co-Titolari del trattamento dei Dati Personali sono  UniCredit  BpC
Mortgage S.r.l., con sede legale in Piazzetta  Monte  n.  1,  Verona,
Italia e UniCredit Family Financing Bank S.p.A., con sede  legale  in
via Tortona 33, 20144 Milano, Italia,  codice  fiscale  e  numero  di
iscrizione presso il registro delle imprese di Milano n.  05140920017
e partita IVA n. 12916650158. 
  Responsabili del trattamento  dei  Dati  Personali  sono  UniCredit
Family Financing Bank S.p.A., con sede  legale  in  via  Tortona  33,
20144 Milano, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il
registro delle imprese di Milano n.  05140920017  e  partita  IVA  n.
12916650158 e UniCredit  Credit  Management  Bank  S.p.A.,  con  sede
legale in Piazzetta Monte n. 1, Verona , codice fiscale e  numero  di
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona n. 00390840239,
partita IVA n. 02659940239. 
  UniCredit  BpC  Mortgage  S.r.l.  informa,  infine,  che  la  legge
attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui
all'articolo  7  del  Codice  in  materia  di  Protezione  dei   Dati
Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il  diritto
di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno  dei  propri
dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le  finalita'  e
modalita'  del  trattamento,   l'aggiornamento,   la   rettificazione
nonche',  qualora  vi  abbiano  interesse,  l'integrazione  dei  Dati
Personali medesimi. 
  UniCredit BpC Mortgage S.r.l., in nome e per conto proprio  nonche'
di UniCredit Family Financing Bank S.p.A.,  e  degli  altri  soggetti
sopra individuati, informa, altresi', che i Dati  Personali  potranno
essere comunicati a societa' che gestiscono banche dati istituite per
valutare il rischio creditizio consultabili da  molti  soggetti  (ivi
inclusi sistemi  di  informazione  creditizia).  In  virtu'  di  tale
comunicazione, altri  istituti  di  credito  e  societa'  finanziarie
saranno  in  grado  di  conoscere  e   valutare   l'affidabilita'   e
puntualita' dei pagamenti (ad  es.  regolare  pagamento  delle  rate)
degli Interessati. 
  Nell'ambito dei  predetti  sistemi  di  informazioni  creditizie  e
banche dati, i Dati Personali saranno trattati  attraverso  strumenti
informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e  la
riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche  di
comunicazione  a  distanza  nell'esclusivo  fine  di  perseguire   le
finalita' sopra descritte. 
  Gli Interessati hanno il diritto di accedere  in  ogni  momento  ai
propri Dati Personali nonche'  a  richiedere  qualsiasi  informazione
relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti coinvolti  ed
alle connesse modalita' tecniche, rivolgendosi  a:  UniCredit  Family
Financing Bank S.p.A., U.O. customer satisfaction. 
  Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la  correzione,
l'aggiornamento o l'integrazione  dei  dati  inesatti  o  incompleti,
ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione
di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi  legittimi  da
evidenziare nella richiesta (ai  sensi  dell'art.  7  del  Codice  in
materia di Protezione dei Dati Personali). 

Unicredit  Bpc  Mortgage   S.R.L.   Presidente   Del   Consiglio   Di
                           Amministrazione 
                           Enrico Gambini 

 
T10AAB6679
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.