PREFETTURA DI ROMA

(GU Parte Seconda n.64 del 1-6-2010)

Prot. n. 789333/10/Prog.Fin.

  Il prefetto della Provincia di Roma, 
  Vista la nota n.  0270345  dell'8  aprile  2010  con  la  quale  la
Direzione della sede di Roma della Banca d'Italia  ha  segnalato  che
nella giornata del 12 marzo 2010 a causa di uno sciopero, la  Filiale
di Roma, sita in piazza Cairoli n. 118, della Biverbanca -  Cassa  di
Risparmio di Biella e Vercelli, non e' stata in grado  di  funzionare
con regolarita' e, pertanto,  ha  richiesto  che  venga  riconosciuta
l'eccezionalita' dell'evento ai fini della proroga dei termini legali
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Preso atto  che,  a  causa  dell'evento  sopra  indicato,  si  sono
verificate   disfunzioni   che   hanno   determinato   la    concreta
impossibilita' di procedere alle varie operazioni bancarie  in  detta
giornata; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo, 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  lo sciopero del 12 marzo 2010, che  ha  impedito  il  funzionamento
della  Filiale  di  Roma,  sita  in  piazza  Cairoli  n.  118,  della
Biverbanca - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, e' riconosciuto
evento eccezionale, ai fini della  proroga  di  quindici  giorni  dei
termini legali o convenzionali scadenti nella predetta giornata o nei
cinque giorni successivi. 
    Roma, 11 maggio 2010 

                            Il prefetto: 
                              Pecoraro 

 
C101349 (Gratuito)
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