PREFETTURA DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.66 del 5-6-2010)

Prot. n. 18999/2010/14-2 Gab.

  Il prefetto della Provincia di Firenze, 
  Vista la nota n. 47217 datata 21 gennaio  2010,  con  la  quale  la
Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che i  sotto  indicati
sportelli del Monte dei Paschi  di  Siena  S.p.a.  non  hanno  potuto
funzionare regolarmente  il  giorno  14  gennaio  2010,  a  causa  di
un'assemblea del personale, ed ha  chiesto  la  proroga  dei  termini
legali e convenzionali scaduti in detto giorno o  nei  cinque  giorni
successivi: 
    Osmannoro, Calenzano, Campi Bisenzio,  Settimello,  San  Piero  a
Ponti, Sesto Fiorentino, Sesto Fiorentino Ag. 1, Sesto Fiorentino Ag.
2,  Sesto  Fiorentino  Ag.  3,  Sesto  Fiorentino   Ipercoop,   Sesto
Fiorentino Padule; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1,  e'  riconosciuta  essere  causata  da  eventi  eccezionali  la
chiusura delle Filiali del Monte  dei  Paschi  di  Siena  S.p.a.,  il
giorno 14 gennaio 2010; pertanto i  termini  legali  e  convenzionali
sono prorogati in favore delle suindicate  Filiali  di  15  giorni  a
decorrere dal primo giorno lavorativo successivo  alla  data  di  cui
sopra. 
    Firenze, 18 maggio 2010 

                            Il prefetto: 
                             De Martino 

 
C101368 (Gratuito)
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