SANVITALE 2 S.R.L.

SOCIETA' COSTITUITA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 130/99
Iscritta nell'elenco di cui all'articolo 106
del d.lgs. 385/1993 al n. 38391

Sede Legale: in Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: di Milano
e C.F. n. 05347540964

(GU Parte Seconda n.92 del 5-8-2010)

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n.  130
  del  30  aprile  1999  (la  "Legge  sulla   Cartolarizzazione")   e
  dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385  del  1°  settembre
  1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo  Unico
  Bancario"). 

  Sanvitale 2 S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data  29  luglio
2010 ha concluso con Banca Monte Parma S.p.A. ("Banca Monte Parma"  o
la "Banca Cedente") un contratto di  cessione  di  crediti  pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge  sulla
Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del  Testo  Unico  Bancario  (il
"Contratto di Cessione"). In virtu' del  Contratto  di  Cessione,  la
Societa' ha acquistato  pro  soluto  da  Banca  Monte  Parma  ogni  e
qualsiasi credito pecuniario (collettivamente, i "Crediti") derivante
da contratti di mutuo ipotecari (i "Contratti di Mutuo")  (nonche'  i
relativi crediti nascenti  dalle  polizze  assicurative  stipulate  a
garanzia dei Mutui "Crediti da Polizze  Assicurative")  stipulati  da
Banca Monte Parma in base ai quali sono stati  erogati  finanziamenti
(ciascuno un "Mutuo") che, alle ore 23:59  del  30  giugno  2010  (la
"Data di Valutazione") o alla diversa data specificata  nel  relativo
criterio, soddisfacevano i seguenti criteri di selezione: 
    (i) Mutui che siano stati stipulati e/o siano  stati  oggetto  di
accollo a partire dal 1 febbraio 2009 (incluso); 
    (ii) Mutui garantiti da ipoteca (a) su beni immobili ubicati  nel
territorio italiano, e  (b)  in  relazione  ai  quali  alla  data  di
erogazione del relativo  Mutuo,  i  relativi  beni  immobili  fossero
destinati ad uso catastale abitativo o, in caso di Mutui garantiti da
ipoteca su piu' beni immobili, il bene immobile sul quale e' iscritta
l'ipoteca di importo maggiore fosse,  alla  data  di  erogazione  del
relativo Mutuo, destinato ad uso catastale abitativo; 
    (iii) Mutui i cui debitori ceduti, alla data  di  erogazione  del
relativo Mutuo, fossero persone fisiche ed in relazione ai quali  (a)
nel caso di Mutui intestati  ad  un  singolo  debitore  ceduto,  tale
debitore ceduto fosse, alla data di erogazione  del  relativo  Mutuo,
residente in Italia o, (b)  in  caso  di  Mutui  cointestati  a  piu'
persone fisiche, almeno  un  debitore  ceduto  fosse,  alla  data  di
erogazione del relativo Mutuo, residente in Italia; 
    (iv) Mutui garantiti da  ipoteca  di  primo  grado  economico  in
favore della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca  di
primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca  di  grado  successivo  al
primo grado legale  rispetto  alla  quale  sono  state  integralmente
soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e  ipoteca/che  di  grado
precedente, nonche' (iii) un'ipoteca di  grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui tutti i mutui assistiti  dalle  ipoteche
di grado superiore soddisfino tutti gli  altri  criteri  relativi  ai
Crediti); 
    (v) Mutui derivanti da  Contratti  di  Mutuo  qualificabili  come
contratti  di  mutuo  fondiario  secondo   la   disciplina   di   cui
all'articolo 38 e ss. del Testo Unico Bancario e della  normativa  di
attuazione; 
    (vi) Mutui il cui importo  residuo  in  linea  capitale  non  sia
superiore ad Euro 600.000 (seicentomila); 
    (vii) Mutui il cui importo residuo  in  linea  capitale,  sommato
all'importo residuo  in  linea  capitale  di  ogni  altro  Mutuo  che
soddisfi tutti gli altri  criteri  relativi  ai  Crediti  e  che  sia
vantato nei confronti del medesimo debitore ceduto, non sia superiore
ad Euro 600.000 (seicentomila); 
    (viii) Mutui erogati a soggetti che in conformita' con i  criteri
di classificazione adottati dalla Banca d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata),  alla  data
di erogazione del relativo Mutuo, fossero ricompresi  nelle  seguenti
categorie  SAE  (settore  di  attivita'  economica):  600  ("famiglie
consumatrici"),   614   ("Artigiani")   e   615   ("Altre    Famiglie
Produttrici"); 
    (ix) Mutui che alla Data di  Valutazione  non  presentavano  rate
scadute e non pagate; 
    (x) Mutui che al 10 luglio  2010  presentavano  almeno  una  rata
comprensiva di capitale e/o interessi scaduta e pagata; 
    (xi)  Mutui  che  non  siano  stati  concessi  ad  una   pubblica
amministrazione ad altri enti pubblici o ad enti ecclesiastici; 
    (xii) Mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di  Mutuo
nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in
diversa valuta; 
    (xiii) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge
italiana; 
  con esclusione dei: 
    (a) Mutui non interamente erogati; 
    (b) Mutui erogati a favore  di  soggetti  che  siano  dipendenti,
sindaci o amministratori della Banca Cedente; 
    (c) Mutui classificati come mutui agrari ai  sensi  dell'articolo
43 del Testo Unico Bancario; 
    (d) Mutui derivanti da contratti agevolati o comunque  usufruenti
di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi,  di  alcun
tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un  soggetto  terzo
in favore del relativo  debitore  ceduto  (cd.  "Mutui  agevolati"  e
"Mutui convenzionati"); 
    (e) Mutui in relazione ai quali, alla  Data  di  Valutazione,  il
relativo debitore ceduto che rientri in  almeno  una  delle  seguenti
categorie: (i) soggetti privati  entrati  in  cassa  integrazione  da
ottobre 2008; (ii) soggetti privati che hanno subito la  perdita  del
posto di lavoro da ottobre 2008; (iii)  soggetti  privati  che  hanno
subito da ottobre 2008 una riduzione oraria  uguale  o  superiore  al
30%; (iv) famiglie  numerose  con  3  o  piu'  figli  e  redditi  ISE
inferiori a 55.000 euro; o (v) pensionati con  redditi  inferiori  ai
600 euro mensili), abbia presentato alla Banca Cedente  richiesta  di
adesione ad une delle iniziative della Banca Cedente  destinate  alla
famiglie in difficolta' ricomprese nel "pacchetto fiducia"  approvato
dalla Banca Cedente; 
    (f) Mutui identificati dai  seguenti  numeri  di  rapporto,  come
riportati  nel  relativo   Contratto   di   Mutuo:   06/074/00081773;
06/013/00084513; 06/004/00085712;  06/000/00087200;  06/347/00088389;
06/343/00082602; 06/000/00084830;  06/355/00085729;  06/005/00087440;
06/339/00088538; 06/340/00083407;  06/333/00084966;  06/000/00085964;
06/345/00087498; 06/340/00088557;  06/335/00083442;  06/020/00084980;
06/013/00086304; 06/017/00087530;  06/028/00088751;  06/002/00083918;
06/074/00085134; 06/335/00086413;  06/074/00087588;  06/028/00088752;
06/002/00083948; 06/019/00085224;  06/022/00086435;  06/019/00087883;
06/340/00088753; 06/023/00084244;  06/334/00085282;  06/026/00086483;
06/017/00088228; 06/029/00089030;  06/336/00084317;  06/331/00085387;
06/335/00086833; 06/017/00088311;  06/000/00089383;  06/347/00084320;
06/347/00085510. 
  Come previsto dal combinato disposto del comma 3  dell'articolo  58
del  Testo  Unico  Bancario  e  dall'articolo  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti ed/o i relativi  Crediti  da
Polizze Assicurative sono stati altresi' trasferiti alla Societa'  ai
sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti  accessori  (ivi
inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' ad  essi  relativi)  ai
Crediti ed/o i relativi Crediti da Polizze Assicurative  e  tutte  le
garanzie specifiche ed i privilegi che  assistono  e  garantiscono  i
Crediti ed i relativi Crediti da Polizze Assicurative  od  altrimenti
ad essi inerenti, senza bisogno  di  alcuna  ulteriore  formalita'  o
annotazione salvo l'iscrizione nel registro  delle  imprese  prevista
dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. 
  La Societa' ha conferito incarico a  Banca  Monte  Parma  ai  sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e  per  suo
conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti,  proceda  all'incasso  dei  Crediti  e  dei  relativi
Crediti da Polizze Assicurative e delle garanzia e dei privilegi  che
li assistono e garantiscono. Pertanto, i  debitori  ceduti  da  Banca
Monte  Parma,  i  loro  garanti,  successori  o  aventi  causa,  sono
legittimati a pagare  a  Banca  Monte  Parma  ogni  somma  dovuta  in
relazione ai Crediti ed ai relativi Crediti da Polizze  Assicurative,
nelle forme gia' previste dai relativi Contratti  di  Mutuo  o  dalle
relative polizze  assicurative  o  in  forza  di  legge,  nonche'  in
conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di  tali
incarichi verra'  data  notizia  mediante  comunicazione  scritta  ai
debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore  informazione  a:  Banca
Monte Parma S.p.A., Piazzale Jacopo Sanvitale,1, 43100 Parma, Italia 
  Inoltre,  a  seguito  della  cessione,  la  Societa'  e'   divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e  dei  relativi  Crediti  da  Polizze
Assicurative e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento  dei  dati
personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso,  la  Societa',
in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi
del decreto legislativo 196/03, con la presente  intende  fornire  ai
debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo  dei  dati
personali. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo  196/03
(in particolare i commi 1 e 2  dell'articolo  13),  la  Societa'  non
trattera' dati definiti come "sensibili".  La  Societa'  trattera'  i
dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione  ed
amministrazione del portafoglio di Crediti e dei relativi Crediti  da
Polizze Assicurative; al recupero del Credito e dei relativi  Crediti
da Polizze Assicurative (ad es.: conferimento a legali  dell'incarico
professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti
da leggi, da regolamenti e dalla normativa  comunitaria,  nonche'  da
disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e  da
organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per  le  suestese
finalita' non e' richiesto il consenso dei  debitori  ceduti,  mentre
l'eventuale opposizione al trattamento  comportera'  l'impossibilita'
di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate  finalita',  il
trattamento dei dati personali avviene  mediante  strumenti  manuali,
informatici e telematici  con  logiche  strettamente  correlate  alle
finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e  la
riservatezza dei  dati  stessi.  Per  lo  svolgimento  della  propria
attivita' di gestione e recupero dei Crediti e dei  relativi  Crediti
da Polizze Assicurative, la Societa' comunichera'  i  dati  personali
per le "finalita' del trattamento  cui  sono  destinati  i  dati",  a
persone, societa', associazioni o studi  professionali  che  prestano
attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa'  di
recupero  crediti.  Un  elenco  dettagliato  di  tali   soggetti   e'
disponibile presso la sede della Societa',  come  sotto  indicato.  I
soggetti esterni, ai quali  possono  essere  comunicati  i  dati  del
cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai  sensi
del decreto legislativo 196/03, in piena autonomia, essendo  estranei
all'originario trattamento effettuato presso la Societa'.  I  diritti
previsti all'articolo  7  del  decreto  legislativo  196/03  potranno
essere esercitati anche mediante  richiesta  scritta  al  "Titolare",
Sanvitale  2  S.r.l.,  con  sede  in  Milano,  Foro  Buonaparte,  70,
all'attenzione degli amministratori. 
    Milano, 2 agosto 2010 

                         Sanvitale 2 S.R.L. 
                        Dott. Andrea Di Cola 

 
T10AAB8781
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.