TAR LAZIO - ROMA

(GU Parte Seconda n.1 del 3-1-2013)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con ordinanza n. 4679/12  del  20/12/2012,  emessa  nel  corso  del
proc.to R.G. n. 6240/12 proposto dal dal Codacons Gabriella Longo  c/
Agenzia delle Entrate ed altri, il  Tar  Lazio,  Roma,  sez.  II,  ha
disposto l'integrazione del contraddittorio,  mediante  notifica  per
pubblici proclami, nei confronti di tutti i candidati che sono  stati
ammessi alle fasi successive della selezione concorsuale bandita  con
disposizione del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate,  prot.  n.
2011/99770 del 1.07.2011, pubblicata in G.U.  n.  53  del  5.07.2011,
fissando inoltre l'udienza per il merito alla data 20 marzo 2013. Con
il ricorso in questione e' stato chiesto l'annullamento: della "prova
oggettiva   tecnico-funzionale"   della   "Selezione   pubblica   per
l'assunzione a tempo indeterminato di 855 unita' per  la  terza  area
funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario,
per attivita' amministrativo-tributaria", tenutasi nelle  varie  sedi
in Italia in data 8.06.2012; del provvedimento di estremi ignoti  con
cui l'Agenzia delle Entrate ha annullato la prova  oggettiva  tecnico
funzionale tenutasi  a  Catania,  presso  il  centro  Fieristico  "le
Ciminiere", predisponendone la ripetizione, li' ove non ha egualmente
annullato e predisposto la ripetizione delle prove espletatesi  nelle
altre sedi d'Italia e comunque nelle altre  sedi  site  nella  stessa
Sicilia; di tutte le graduatorie pubblicate su base Regionale in data
27.06.2012, con cui sono stati individuati i candidati  ammessi  alla
seconda prova selettiva, nonche' dei provvedimenti di estremi  ignoti
di  approvazione  delle  stesse;   del   provvedimento   di   estremi
sconosciuti con cui e' stata disposta la data di  espletamento  della
seconda prova selettiva;  nonche'  di  tutti  gli  atti  presupposti,
collegati conseguenti  e  successivi.  Con  detto  ricorso  e'  stata
denunciata  l'illegittimita'  dei  provvedimenti  impugnati   per   i
seguenti motivi: 1) Violazione e falsa  applicazione  delle  norme  e
principi generali inerenti  lo  svolgimento  di  prove  selettive  in
materia di  pubblici  concorsi,  violazione  del  d.P.R.  n.  487/94.
Violazione dell'art. 35 del d. lgs. n. 165/2001, eccesso di potere  e
violazione   di   legge,   ingiustizia   manifesta,   disparita'   di
trattamento,  illogicita'  e   contraddittorieta'.   Violazione   del
principio  di  imparzialita'  e  di  buon   andamento   della   P.A.,
irragionevolezza, violazione del d.P.R. n. 686/57,  violazione  artt.
3, 51 e 97 Cost.: i ricorrenti lamentano la violazione delle norme in
materia di modalita' di svolgimento e di indizione dei concorsi della
p.a., oltre che  dei  principi  regolatori  costituzionali  cui  deve
sempre essere improntata l'attivita' della P.A., cio'  in  quanto  la
prova selettiva in questione non e' stata svolta  in  osservanza  dei
principi di parita', trasparenza, imparzialita' e rispetto delle pari
opportunita' tra tutti i candidati, ne' lo strumento utilizzato si e'
rivelato idoneo ad individuare i candidati piu' meritevoli, in quanto
molti candidati hanno avuto conoscenza a mezzo sms o smartphone delle
domande e relative risposte prima dello svolgimento della prova,  che
in ogni sede ha avuto inizio in  orari  diversi,  in  violazione  del
principio della parita'  di  condizioni  per  l'accesso  ai  pubblici
uffici, ne' sono  stati  resi  noti  i  criteri  di  valutazione  dei
risultati della prova stessa, in  contrasto  con  l'art.  35  co.  3,
d.lgs. n. 165/2001; 2) Violazione e falsa applicazione delle norme  e
principi generali del D.P.R. 487/94. Violazione dell'art. 35  del  d.
lgs. 165/2001, Eccesso di potere e Violazione di  Legge,  ingiustizia
manifesta,    disparita'    di     trattamento.     Illogicita'     e
contraddittorieta'. violazione del principio di  imparzialita'  e  di
buon andamento  della  p.a.,  irragionevolezza,  violazione  del  dpr
686/57. Violazione artt. 3, 51 e 97 Cost: il DPR 686/57  all'art.  5,
co. 2, dispone che all'ora stabilita per  ciascuna  prova,  che  deve
essere  identica  per  tutte  le  sedi,  i  candidati  siano,  previa
identificazione, collocati in modo da non poter comunicare fra  loro.
Nel caso di specie in tutte le sedi e' stato, invece, fatto  uso  dei
cellulari, con possibilita' di comunicare con l'esterno sia prima che
durante lo svolgimento della prova, e  cio'  in  quanto  l'orario  di
inizio della prova e'  stato  diverso  in  tutte  le  sedi  d'Italia,
inoltre si sono creati  degli  assembramenti  ai  bagni  al  fine  di
conoscere  le  risposte  della   prova   selettiva,   cio'   comporta
l'invalidita' della prova stessa. E' stato, poi, violato il principio
dell'anonimato della prova, di cui all'art. 7 DPR 686/57, in quanto i
candidati hanno avuto due etichette movibili con codici a  barre,  da
apporre personalmente sul foglio  delle  risposte  e  su  quello  dei
quesiti, potendole applicare su un nuovo  foglio  risposte  quiz;  3)
Violazione e falsa applicazione delle norme e  principi  generali  al
D.p.r. 487/94. Violazione dell'art. 35 del d.lgs.  165/2001.  Eccesso
di potere e Violazione di Legge, ingiustizia manifesta, disparita' di
trattamento.  Illogicita'  e   contraddittorieta'.   Violazione   del
principio  di  imparzialita'  e  di  buon   andamento   della   p.a.,
irragionevolezza, violazione del dpr 686/57. violazione art. 3, 51  e
97 Cost.: nemmeno le prescrizioni del DPR 487/94,  regolamento  sulle
"norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni  e
le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e  delle
altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici  impieghi"   sono   state
rispettate, in quanto e' stato permesso ai concorrenti di  comunicare
tra loro e di copiare lo svolgimento della  prova;  4)  Violazione  e
falsa applicazione  delle  norme  e  principi  generali  inerenti  lo
svolgimento di prove  selettive  in  materia  di  pubblici  concorsi,
violazione del D.P.R. n.. 487/94. Violazione dell'art. 35 del  d.lgs.
165/2001. Eccesso  di  potere  e  Violazione  di  Legge,  ingiustizia
manifesta,    disparita'    di     trattamento.     Illogicita'     e
contraddittorieta'. violazione del principio di  imparzialita'  e  di
buon andamento della p.a., irragionevolezza,  violazione  del  D.P.R.
686/57, violazione art.  3,  51  e  97  Cost.:  la  "prova  oggettiva
tecnico-funzionale" tenutasi in data 8.06.2012 in Catania  presso  il
centro Fieristico "le  Ciminiere"  e'  stata  annullata  a  causa  di
disordini, peraltro  comuni  a  molte  altre  sedi  d'Italia  in  cui
tuttavia non si  e'  proceduto  in  egual  modo.  Inoltre,  le  prove
espletatesi presso le altre sedi siciliane, site in Palermo, non sono
state  annullate  con  l'effetto  che  in  Sicilia  alcuni  candidati
ripeteranno la prova, godendo di evidenti agevolazioni. Cio'  integra
una causa di annullamento dell'intera procedura svoltasi in  Sicilia,
indipendentemente  dalla  sede   effettiva   si   svolgimento   della
selezione, nonche' in tutta Italia, in ossequio all'art. 11  del  DPR
487/94, che prevede il contestuale svolgimento delle prove  in  tutte
le sedi per garantire l'accesso al lavoro a parita' di condizioni.  I
ricorrenti concludevano, pertanto,  per  l'accoglimento  del  ricorso
chiedendo, il risarcimento dei danni patiti e, in  subordine,  previa
sospensione della procedura  concorsuale,  l'ammissione  con  riserva
alla successiva prova oggettiva funzionale. Il Tar  Lazio,  sez.  II,
con ordinanza n. 4679/2012 del 20/12/2012,  sospendeva  la  procedura
selettiva in corso al fine di mantenere integra la posizione di tutti
i soggetti coinvolti in  detta  selezione  fino  alla  decisione  nel
merito della  controversia  e  disponeva  altresi'  la  notifica  per
pubblici proclami, ai sensi e con le modalita' di  cui  all'art.  150
c.p.c., che stante il numero elevatissimo di controinteressati  viene
effettuata senza indicazione  nominativa  dei  medesimi  essendo  gli
stessi da individuarsi in tutti coloro che sono  stati  ammessi  alle
fasi successive della selezione nelle Regioni:  Lombardia,  Piemonte,
Veneto, Friuli  Venezia  Giulia,  Emilia  Romagna,  Toscana,  Marche,
Lazio, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria. 

                       avv. prof. Carlo Rienzi 

 
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