TAR DEL LAZIO

(GU Parte Seconda n.5 del 12-1-2013)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 
 
               nel ricorso R.G. 6857/2011 - sez. I-bis 
 
 
    [sunto dei motivi aggiunti notificati in data 25 Luglio 2012] 
 

  Il CAPITANO DI VASCELLO (CP) GRAZIANO DE RANIERI,  rappresentato  e
difeso   dall'Avv.   Ettore   Nesi   (telefax   055.49.22.10;    PEC:
avvocato.nesi@pec.studiolegalepn.it; e.mail:  info@studiolegalepn.it)
ed  elettivamente  domiciliato,  unitamente  a  quest'ultimo,  presso
l'Avv. Fabrizio Paoletti con studio in Roma via G. Bazzoni n. 3, come
da mandato a margine del ricorso introduttivo, mediante  il  presente
atto notifica ex art. 150 c.p.c. e art. 49, comma 3°, c.p.a. i motivi
aggiunti al ricorso R.G. n. 6857/2011 (gia'  notificati  in  data  25
luglio 2012), giusta ordinanza numero 7620 del 7 settembre  2012  con
cui l'Ecc.ma Sez I-bis del T.A.R. Lazio  ha  disposto  l'integrazione
del contraddittorio nei confronti di tutti gli ufficiali iscritti nel
quadro di avanzamento per l'anno  2011,  che  sono:  Basile  Antonio,
Cianci Angelino, Persenda  Franco  Giuseppe,  Verna  Pietro,  Morante
Vincenzo, Ferrara Francesco, Carlone Nicola,  Pellizzari  Pietro,  De
Luca  Vincenzo,  Mastroianni  Giuseppe,  Faraone  Arturo,  De  Simone
Antonino, Rufini Roberto, Tarzia Giuseppe, Martello  Nunzio  Antonio,
Pescatori Franco,  Gravante  Salvatore,  Martinez  Gaetano,  Galatolo
Giovanni, Pozzolano Luciano,  Di  Marco  Vincenzo,  Nitrella  Fedele,
Cantore Lorenzo, Pallotta Oreste, Rodrigo Luciano. 
  Infatti, con ricorso introduttivo, notificato  in  data  22  luglio
2011, il C.V. (CP) Graziano De Ranieri  ha  domandato  l'annullamento
del provvedimento di numero e data incogniti  con  cui  il  Ministero
della Difesa ha approvato la graduatoria di  merito  compilata  dalla
Commissione Superiore di Avanzamento (C.S.A.) della  Marina  Militare
Italiana relativa ai  Capitani  di  Vascello  (CP)  R.N.  SPE  idonei
all'avanzamento per l'anno 2011 nella quale il C.V. (CP) Graziano  De
Ranieri risulta collocato al 25° posto col punteggio di merito finale
espresso  in  trentesimi  di  28,95/30;   della   valutazione   della
Commissione Superiore di Avanzamento espressa nell'adunanza  di  data
incognita  relativa  al  C.V.   (CP)   Graziano   De   Ranieri;   del
provvedimento comunicato con dispaccio protocollo n. M_D GMIL II 4  3
0241413, datato 16 maggio 2011, notificato in data  23  maggio  2011,
con cui gli e' stato comunicato  che  ai  sensi  dell'art.  1058  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la  competente  Commissione
di Avanzamento lo ha giudicato idoneo all'avanzamento  a  scelta  per
l'anno 2011 e che per effetto del posto occupato della graduatoria di
merito riferita al medesimo anno "non e' stata iscritta nel quadro di
avanzamento a scelta"; della scheda valutativa n.  53  del  documento
caratteristico - modello B relativa al C.V. (CP) Graziano De Ranieri;
dei Rapporti Informativi redatti ai sensi dell'art.  1032,  comma  2,
D.Lgs. n. 66/2010 e relativi  al  C.V.  (CP)  Spe  r.n.  Graziano  De
Ranieri per lo scrutinio ai fini dell'avanzamento al grado  superiore
per il 2011; se ed in quanto occorrer possa, di tutti gli atti  della
Commissione Superiore di Avanzamento della Marina  Militare,  nonche'
di tutti  gli  atti  comunque  connessi,  prodromici  e  conseguenti,
formulando le seguenti  censure:  1.  "ILLEGITTIMITA'  DERIVATA";  2.
"VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, VIOLAZIONE  ARTT.
1032,  1057,  1058,  1060,  1093  CODICE  DELL'ORDINAMENTO  MILITARE,
VIOLAZIONE   COMBINATO   DISPOSTO    ARTT.    1096,    1160    CODICE
DELL'ORDINAMENTO MILITARE E ART. 6 D.M. 22 OTTOBRE  2010,  VIOLAZIONE
ARTT. 700-710 T.U. DELL'ORDINAMENTO MILITARE, ECCESSO DI  POTERE  PER
VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, PER  ERRORE  O  TRAVISAMENTO  DEI
FATTI, PER ILLOGICITA'  E  CONTRADDITTORIETA',  NONCHE'  PER  CARENZA
ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE"; 3. "ULTERIORE VIOLAZIONE ART.  1060  CODICE
DELL'ORDINAMENTO MILITARE, ULTERIORE ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI
ISTRUTTORIA  E  DIFETTO  DI  MOTIVAZIONE,  ECCESSO  DI   POTERE   PER
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALLA CIRCOLARE M-D  GMIL  DEL  24
NOVEMBRE 2009, NONCHE' DALLA CIRCOLARE M_D GMIL DEL 10  GIUGNO  2010,
ILLEGITTIMITA' DERIVATA"; 4. "ECCESSO DI POTERE  IN  SENSO  RELATIVO.
RISERVA DI MOTIVI AGGIUNTI". 
  Il ricorso R.G. n.  6857/2011  e'  stato  notificato  per  pubblici
proclami mediante pubblicazione in G.U.R.I. Parte Seconda n. 2 del  5
gennaio 2012, previa autorizzazione ex  ordinanza  n.  6482/2011  del
Presidente della Sez. I bis del TAR Lazio. 
  Successivamente,  in  ottemperanza  all'ordinanza  istruttoria   n.
4979/2012,  il  Ministero  della  Difesa   depositava   parte   della
documentazione   caratteristica   di   alcuni   dei   graduati    che
sopravanzarono il C.V. (CP) De  Ranieri.  Dall'esame  della  suddetta
documentazione e' quindi sorta la necessita'  di  impugnare  mediante
motivi  aggiunti,  notificati  il  25  luglio  2012,  gli  atti  gia'
impugnati con il ricorso  introduttivo  e  poco  sopra  elencati.  Le
censure formulate con i motivi aggiunti notificati in data 25  luglio
2012, possono cosi' essere sintetizzate:  "VIOLAZIONE  ARTT.  1  E  3
LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, VIOLAZIONE ARTT. 1032, 1057, 1058,  1060,
1093 CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, VIOLAZIONE COMBINATO  DISPOSTO
ARTT. 1096, 1160 CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE E ART.  6  D.M.  22
OTTOBRE  2010,  VIOLAZIONE  ARTT.   700-710   T.U.   DELL'ORDINAMENTO
MILITARE, ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL  GIUSTO  PROCEDIMENTO,
PER  ERRORE   O   TRAVISAMENTO   DEI   FATTI,   PER   ILLOGICITA'   E
CONTRADDITTORIETA', NONCHE' PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.". 
  Dall'esame  della  documentazione  caratteristica  degli  Ufficiali
inseriti nel quadro di avanzamento, di cui il Ministero della  Difesa
ha  depositato  in  giudizio  le  copie  autentiche  delle   pratiche
personali, e' emersa la ricorrenza del vizio di eccesso di potere  in
senso relativo in quanto gli elementi di giudizio in  concreto  presi
in esame sono stati  sottovalutati  nei  riguardi  del  ricorrente  e
sopravvalutati nei riguardi degli altri Ufficiali, in particolare  in
ordine: 
  A) alle qualita' professionali e  alla  rilevanza  degli  incarichi
ricoperti (v. pagg. 18-30 e 40-45 dei  motivi  aggiunti,  in  cui  si
sottolinea in particolare gli incarichi di primissimo  piano  assunti
dal  ricorrente,  nonche'  il  numero  e  le   aggettivazioni   delle
benemerenze  e  ricompense  conferite  al  Capitano  di  Vascello  De
Ranieri, v. pagg. 30-35 dei motivi aggiunti). 
  B) alle qualita' intellettuali e di cultura  (v.  pagg.  35-40  dei
motivi aggiunti). 
  Con il ricorso e i successivi motivi  aggiunti  sono  state  quindi
rassegnate le seguenti CONCLUSIONI: annullamento del provvedimento di
numero e  data  incogniti  con  cui  il  Ministero  della  Difesa  ha
approvato  la  graduatoria  di  merito  compilata  dalla  Commissione
Superiore di Avanzamento  (C.S.A.)  della  Marina  Militare  Italiana
relativa ai Capitani di Vascello (CP) R.N. SPE idonei all'avanzamento
per l'anno 2011 nella quale il C.V. (CP) Graziano De Ranieri  risulta
collocato al 25° posto col punteggio di  merito  finale  espresso  in
trentesimi di 28,95/30; della valutazione della Commissione Superiore
di Avanzamento espressa nell'adunanza di data incognita  relativa  al
C.V. (CP) Graziano  De  Ranieri;  del  provvedimento  comunicato  con
dispaccio protocollo n. M_D GMIL II 4 3  0241413,  datato  16  maggio
2011, notificato in data  23  maggio  2011,  con  cui  gli  e'  stato
comunicato che ai sensi dell'art. 1058  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, la competente Commissione  di  Avanzamento  lo  ha
giudicato idoneo all'avanzamento a scelta per l'anno 2011 e  che  per
effetto del posto occupato della graduatoria di  merito  riferita  al
medesimo anno "non e' stata iscritta  nel  quadro  di  avanzamento  a
scelta"; se ed in quanto occorrer possa,  di  tutti  gli  atti  della
Commissione Superiore di Avanzamento della Marina  Militare,  nonche'
di tutti gli atti comunque connessi,  prodromici  e  conseguenti  ivi
compreso i decreti di data e numero incogniti con cui  gli  Ufficiali
Ammiragli controinteressati sono stati promossi. 

                                avv. 
                             Ettore Nesi 

 
T13ABA373
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