TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione Prima Ter

(GU Parte Seconda n.5 del 12-1-2013)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  1 - Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Campania Salerno, avente
R.G. n. 1911/2007, l'avv. Andrea Di  Nunno  procuratore  e  difensore
della sig.ra Concetta  Mastandrea,  ha  proposto  ricorso  contro  il
Ministero dell'Interno per veder annullato il decreto del 23.11.2007,
di approvazione  della  graduatoria  definitiva  della  procedura  di
selezione per la copertura di n. 156 posti, nel profilo professionale
di  collaboratore  amministrativo  contabile,  appartenente  all'area
funzionale C, posizione  economica  C1  del  settore  amministrativo,
nella parte  in  cui  ha  attribuito  alla  ricorrente  il  punteggio
complessivo di 80, collocandola al 209°  posto  nonche'  avverso  gli
atti  presupposti,   invocando   l'adozione   di   misure   cautelari
provvisorie ante causam. 
  In data 3.12.2007 il Presidente  della  Prima  Sezione  del  T.A.R.
Campania - Salerno ha adottato il Decreto Presidenziale n.  1157/2007
con  cui  ha  accolto  l'istanza  cautelare,  fissando  per   l'esame
collegiale  dell'istanza  cautelare  la  Camera  di   Consiglio   del
5.12.2007. 
  All'udienza del 5.12.2007 il Collegio ha  adottato  l'ordinanza  n.
1179/2007 con cui ha disposto "Considerata la necessita'  di  fissare
la Camera di Consiglio per la delibazione sommaria del regolamento di
competenza  che  la  difesa  dell'Amministrazione  dichiara  di  aver
proposto; Rinvia per il prosieguo alla Camera  di  Consiglio  del  19
Dicembre 2007 e sospende nelle more il provvedimento impugnato". 
  All'udienza del 19.12.2007 la difesa della  ricorrente  ha  aderito
all'istanza di regolamento di competenza. 
  Il Collegio con ordinanza n. 172  del  19.12.2007  ha  disposto  la
trasmissione del ricorso al T.A.R.  per  il  Lazio-Roma.  Il  ricorso
riassunto innanzi al T.A.R.  Lazio  -  Roma  ed  iscritto  nel  ruolo
generale al numero 11944/2007 e' stato assegnato alla Sezione I-Ter. 
  All'udienza pubblica del 15.11.2012  con  ordinanza  collegiale  n.
9642/2012, depositata in segreteria il 21.11.2012, il T.A.R. Lazio  -
Roma, Sez. I Ter, ha ritenuto: "... - che il ricorso  in  epigrafe  -
introdotto, nell'anno 2007, presso il Tar Salerno e,  di  seguito  ad
adesione ad istanza di regolamento di  competenza,  riassunto  presso
questo Tar, territorialmente competente - e'  stato  notificato  alla
sola sig.a  Pepe  Maria  Rosaria  posizionatasi  -  nonostante  abbia
conseguito  lo  stesso  punteggio  (pp.80)  della  ricorrente  e  sia
titolare di  un'anzianita'  di  servizio  inferiore  a  quella  della
ricorrente (ved. Ruolo  del  personale  del  Ministero  dell'Interno,
dell'Area B, VI^ qualifica, pos. B3, ove la ricorrente  figura  avere
complessiva   anzianita'   di   servizio   dal   16.11.1982   e    la
controinteressata dal 9.4.1985),  al  138°  posto  della  graduatoria
definitiva; - che la sg.ra Pepe risulta l'unica notificata ria  anche
dei mm.aa. di gravame depositati dalla ricorrente in data 10.4.2008; 
  Considerato che, essendo  stato  il  ricorso  e  l'atto  contenente
mm.aa.  di  gravame  notificato   alla   resistente   amministrazione
dell'Interno e solo ad un contraddittore necessario,  la  definizione
della causa deve essere mediata  dalla  necessaria  integrazione  del
contraddittorio processuale nei confronti sia di  tutti  i  candidati
risultati vincitori (che occupano cioe'  dal  1°  al  156°)  che  dei
candidati idonei [inclusi dal 157° posto in poi fino  alla  posizione
antecedente (208°  posto)  quella  occupata  dall'odierna  ricorrente
(209° posto)], nella graduatoria definitiva  approvata  e  impugnata,
con l'ovvia eccezione del contraddittore necessario cui il gravame e'
stato  gia'  notificato  in  via  ordinaria.  Devono,  infatti,   con
riferimento al caso  di  specie,  essere  considerati  contraddittori
necessari anche i candidati, idonei e non  vincitori,  i  quali  -  a
seguito di rinuncia dell'avente diritto o di altri fatti modificativi
della graduatoria  -  possono  conseguire  i  benefici  spettanti  ai
vincitori;  dunque  costoro  hanno  un  interesse  qualificato   alla
conservazione  della  posizione  di  idoneo  occupata  in  seno  alla
graduatoria:  interesse  che  verrebbe   leso   per   effetto   dello
scorrimento determinato dall'eventuale accoglimento del gravame;  ...
Considerato,   quanto   alle   modalita'    di    integrazione    del
contraddittorio processuale,  che  il  Collegio  e'  dell'avviso  che
ricorrano, nel caso di  specie,  i  presupposti  per  autorizzare  la
notifica per pubblici proclami ... 
  p.q.m. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione
Prima  Ter),  interlocutoriamente  pronunciando,  ordina  alla  parte
ricorrente; -  di  provvedere  all'integrazione  del  contraddittorio
processuale secondo le modalita' e termini indicati in  parte  motiva
... fissa, per l'ulteriore e definitiva trattazione del  contenzioso,
l'udienza pubblica del 30 maggio 2013". Il Tar lazio Roma Sez.  I-ter
con l'ordinanza collegiale n. 9642/2012 del 15.11.2012, depositata in
segreteria  il  21.11.2012   ha   statuito   che   devono   ritenersi
contraddittori necessari i  candidati  vincitori  ed  idonei  il  cui
nominativo figura dal 1° posto sino al 208° posto  nella  graduatoria
definitiva approvata  con  decreto  del  Ministero  dell'Interno  del
23.11.2007 e relativa alla procedura di riqualificazione, indetta dal
Ministero dell'Interno con bando  del  27.4.2007,  per  l'accesso  al
profilo professionale di n.156 posti di collaboratore  amministrativo
contabile, Area funzionale C, posizione economica C1. 
  2 - Alla luce della sucitata ordinanza, si provvede alla notifica a
mezzo di pubblici proclami a: Michele  Tartaglia,  Letizia  Taschini,
Rosa Donato, Antonella Moro,  Giuseppe  Genovese,  Rita  Di  Lorenzo,
Filippo Felli, Gabriele Ciarla, Pier Luigi Caputo,  Vittorio  Massimo
Dascola, Francesco Mercatelli, Marika Masciotti,  Maurizio  Di  Majo,
Giovanna Marchitto, Maria Potenza, Carmelo  Padova,  Rosario  Guercio
Nuzio, Daniela Aurora,  Daniele  Pisanello,  Alessia  Salatino,  Sara
Carassale, Mario Mazzali, Emiliano Consolo, Michele Tavani,  Annalisa
Biondi, Luigi Postiglione, Tobia  Raffaele  Pappalardo,  Luca  Savio,
Maria Maddalena Gargiulo, Anna Cassino, Patrizia  Paolini,  Francesco
Valendino, Maurizio Cava, Lorenza Romich, Stefania  Villa,  Francesca
Marsico, Vincenzo Calogero, Salvatore  La  Rosa,  Rosaria  Cavallaro,
Enrico Triffiletti, Mauro  Maestri,  Anna  Paganini,  Maria  Concetta
Gemelli, Giovanna  Noli,  Angelo  Leonardi,  Carla  Napodano,  Sabina
Primavera, Federica Pallara, Daniele Meschini, Filippo  Bove,  Andrea
Ballestracci,  Gianfranco  Medugno,  Celestina  Salvatore,   Emanuela
Vannini, Elisa Nicolini,  Elisabetta  Maria  Alessandro,  Alberto  De
Angelis, Federica Fuso, Mariarita Morabito, Mario  De  Lucia,  Donato
Zangrillo, Chiara Bux, Dario Gaetano Spinelli, Maria Pecorella, Paolo
Macaluso, Crescenza  Tarquilio,  Angelo  Braconi,  Pasquale  Bergamo,
Maria Teresa De Giglio, Amedeo Bertolino,  Luciana  Vilardi,  Rosaria
Teresa Mazza, Mariolino Fioretti, Michela Bertocchi, Daniele  Aliano,
Federico Ciardiello,  Patrizia  Siciliano,  Maria  Borruto,  Raffaele
Grieco, Luca Teodorani, Vito Raffaele Francavilla, Riccardo Di Luigi,
Assunta  Madau,  Stella  Manna,   Francesco   Di   Liberto,   Adriano
Giannecchini, Aldo Tumminaro, Antonella  Scolaro,  Gianluca  Martini,
Riccardo Manca, Roberto Antoniani, Roberto Lombino, Roberto  Giachin,
Maria Teresa Morabito, Guido Bruni, Milena  Cijan,  Antonio  Spadaro,
Giuliana De Falco,  Tullio  De  Luise,  Loredana  Angelosanto,  Loris
Ballestrazzi, Rosina Stregapede, Laura Maizan, Rachele Miccio,  Maria
Grazia  Caruso,  Anna  Patrizia  Narcisi,  Rita  Tufo,  Maria  Teresa
Micheli, Anna  Scarabelli,  Raffaela  Bisceglia,  Antonietta  Scollo,
Vincenza  D'Alessio,  Gentelino   Ciotti,   Marina   Iannone,   Rocco
Bevilacqua,  Giancarlo  Spagnoletta,  Fiorella  Chicarella,   Gerarda
Tartaglia, Marinella Meliado', Francesco La Ganga, Stefano  Rogolino,
Elena Turchi, Domenico  Lagana',  Donatella  Pacifico,  Elena  Virga,
Daniela Pirani, Antonina Sciacca, Alberta Cammareri,  Iole  Landolfi,
Salvatore Bonacci, Maria Letizia Di Corpo, Concetta Maganuco,  Franca
Gabriele, Rita  Battaglini,  Anna  Maria  Spataro,  Gabriella  Pinna,
Arcangelo Valente, Luciana Corona, Maria Luisa  Forte,  Maria  Grazia
Ilardi, Franca Frangipane, Adalgisa Valentini, Vincenzo Leccia, Maria
Rosaria Santaniello, Domenica Silvana Fotia Cuzzola,  Maria  Toscano,
Santo  Massaria,  Caterina  Scelta,  Maria   Antonietta   Migliaccio,
Giuseppe  Pastore,  Anna  Pappalardo,   Valter   Salvati,   Gabriella
Ciabuschi, Carla Micheli, Alessandro Cerilli, Maria  Ponti,  Domenico
Condorelli,  Valeria  Maria  Grasso,  Grazia  Cafari  Panico,  Marzia
Romani, Salvatore Milluzzo, Nunzia  Savoca,  Cesare  Mortella,  Maria
Antonietta Presciuttini, Antonio Tondelli, Lorena Maria Margherita Di
Stefano, Vincenzino Gesmini, Mirella Grispigni, Teresa Parisi, Enrico
Catalani,  Liliana  Tassone,  Anna  Maria  Della  Mazza,   Annunziata
Smeraldini, Giuseppina Marsella, Fabio  Sanrocchi,  Franca  Boschini,
Rita Silvestrini, Mara Sinapi,  Maria  Giuseppina  Merenda,  Giuliana
Imbastaro,  Fulvio  Moroni,   Luisa   Giovanna   Gastaldi,   Antonina
Schillaci, Alessandro  Niccolai,  Patrizia  Ramelli,  Rosella  Nazio,
Michele Bilardo,  Carla  Panunzi,  Luigi  Caruso,  Claudio  Paolucci,
Simonetta Tempera, Maria Puccia, Maria  Vincenza  Adragna,  Antonella
Artese, Anna Morrone, Raffaele Tancredi, Antonino Borrello,  Giuditta
Marcella,  Annamaria  Iatomasi,  Domenico  Cavallaro,  Adele   Rolle,
Esterina Fabiano, Anna Palma Virdo',  Rosanna  Carroccia,  Nicola  De
Feudis, Maria  Grazia  Piscopello,  Marina  Bartolini,  del  seguente
ricorso e motivi aggiunti. 
  T.A.R. LAZIO-ROMA Ricorso (RG 1944/2007)  gia'  T.A.R.  CAMPANIA  -
SALERNO - Ricorso (R.G.  n.  1911/2007)  -  per  la  sig.ra  Concetta
Mastandrea, nata il 26.6.1957  -  rappresentata  e  difesa  -  giusta
procura  a  margine  -  dall'Avv.  Andrea  Di  Nunno,  con  il  quale
elettivamente domicilia in Salerno alla  Piazza  XXIV  Maggio  n.  26
presso  lo  studio  legale   Zucchi-Galera;   contro   il   Ministero
dell'Interno,  in  persona  del  Ministro   p.t.;   avverso   e   per
l'annullamento: 
  a - del  decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  23.11.2007  di
approvazione  della  graduatoria  definitiva   della   procedura   di
selezione per la copertura di n. 156 posti, nel profilo professionale
di  collaboratore  amministrativo  contabile,  appartenente  all'area
funzionale C, posizione  economica  C1  del  settore  amministrativo,
nella parte  in  cui  ha  attribuito  alla  ricorrente  il  punteggio
complessivo di 80, collocandola al 209° posto degli idonei; 
  b  -  del  decreto  del  Ministero  dell'Interno  del   25.10.2007,
successivamente  pubblicato,  di   approvazione   della   graduatoria
provvisoria della procedura di selezione per la copertura di  n.  156
posti, nel  profilo  professionale  di  collaboratore  amministrativo
contabile, appartenente all'area funzionale C, posizione economica C1
del settore amministrativo, nella parte in  cui  ha  attribuito  alla
ricorrente il punteggio complessivo di 80; 
  c  -  per  quanto  di  ragione,  della  circolare   del   Ministero
dell'Interno, con cui e' stato fissato il  calendario  del  corso  di
formazione professionale, ai sensi dell'art. 7 della lex specialis; d
-  di   tutti   gli   atti   presupposti,   collegati,   connessi   e
consequenziali, comunque lesivi degli interessi della ricorrente. 
  FATTO Il Ministero  dell'Interno,  con  decreto  del  27.4.2007  ha
indetto procedura di selezione per la copertura di n. 232 posti,  nel
profilo  professionale  di  collaboratore  amministrativo  contabile,
appartenente  all'area  funzionale  C,  posizione  economica  C1  del
settore  amministrativo,  ai  sensi  della   normativa   contrattuale
vigente. 
  Il concorso interno e' articolato in due fasi: - svolgimento di una
prova selettiva; frequenza di un corso di  formazione  professionale,
della durata  di  due  settimane.  La  ricorrente,  in  possesso  dei
prescritti requisiti, ha presentato domanda  di  partecipazione  alla
selezione ed e' stata ammessa alla prova selettiva.  All'esito  dello
svolgimento della prova, la  Commissione  esaminatrice  ha  proceduto
alla redazione della graduatoria per l'accesso  al  corso  finale  di
riqualificazione, in  pretesa  applicazione  della  lex  specialis  e
dell'art. 10 del CCNL 1998 - 2001. La norma contrattuale, cosi'  come
ribadito dall'art. 5 della  lex  specialis,  ha  fissato  i  seguenti
criteri  di  selezione  dei  concorrenti  a  parita'  di   punteggio:
posizione economica di  provenienza;  anzianita'  di  servizio  nella
posizione economica di provenienza; originaria posizione nel ruolo di
anzianita'; criteri generali per gli inquadramenti. 
  La Commissione, contravvenendo ai criteri fissati dal  bando,  dopo
aver graduato i concorrenti in applicazione dei criteri sub a) e  b),
ha redatto la graduatoria sulla  base  del  mero  criterio  residuale
della maggiore anzianita' anagrafica. Ne e' scaturita una graduatoria
palesemente erronea, che ha visto la  ricorrente  collocata  al  209°
posto degli idonei. La corretta applicazione  dei  criteri  stabiliti
dalla lex specialis, ed in  particolare  del  criterio  di  cui  alla
lettera c), avrebbe collocato la ricorrente  in  posizione  utile  ai
fini dell'ammissione al corso di formazione professionale.  Gli  atti
impugnati, infatti, sono sicuramente illegittimi e vanno annullati  -
previa sospensione - per i seguenti MOTIVI 
  I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 241/90) - VIOLAZIONE DELL'ART. 5
DELLA LEX SPECIALIS IN RELAZIONE ALL'ART. 10 DEL  C.C.N.L.  MINISTERI
PER IL QUADRIENNIO 1998-2001 ECCESSO DI POTERE 
  Il procedimento concorsuale e' sicuramente illegittimo per  difetto
di motivazione  e  per  violazione  dei  criteri  fissati  dalla  lex
specialis per la redazione della graduatoria di accesso al  corso  di
riqualificazione. L'art. 10 del C.C.N.L. 1998-2001 e l'articolo 5 del
bando hanno fissato  i  seguenti  criteri  per  la  formazione  della
graduatoria  dei  concorrenti,  collocati  a  parita'  di  punteggio,
all'esito della prova pratica: posizione  economica  di  provenienza;
anzianita' di servizio  nella  posizione  economica  di  provenienza;
originaria posizione nel ruolo di anzianita';  criteri  generali  per
gli inquadramenti. Una volta utilizzati i criteri delle lettere a)  e
b), la Commissione di Concorso e' tenuta ad  utilizzare  il  criterio
della lettera c) ovvero la  posizione  nel  ruolo  di  anzianita'  e,
dunque, l'anzianita' generale di  servizio  di  ciascun  concorrente.
Sennonche', l'intimata Amministrazione  ha  clamorosamente  bypassato
tale  criterio  ed  ha  affidato  la  selezione  alla   semplicistica
scorciatoia  del   criterio   meramente   residuale   dell'anzianita'
anagrafica. In tal modo e' stato stravolto  l'ordine  di  graduazione
fissato dalla lex specialis  e  dalla  disciplina  contrattuale.  Dal
semplice raffronto  della  graduatoria  impugnata  con  il  ruolo  di
anzianita' emerge, infatti, che l'accesso al corso di  formazione  e'
stato consentito a dipendenti dell'Amministrazione con anzianita'  di
servizio minore rispetto  a  quella  della  ricorrente.  In  caso  di
corretta applicazione  dei  criteri,  la  sig.ra  Mastandrea  avrebbe
trovato collocazione  in  una  posizione  utile  di  graduatoria  per
l'accesso  al  corso,  tenuto  conto  che  presta   servizio   presso
l'Amministrazione Civile dell'Interno sin dal 30.12.1982. istanza  di
sospensione Il danno e' grave  ed  irreparabile  per  la  ricorrente,
tenuto conto che per effetto della illegittima  graduatoria  si  vede
precluso l'accesso al corso. 
  p.q.m. Accogliersi il ricorso  -  previa  sospensione  -  con  ogni
conseguenza di legge. Salerno, 30 novembre 2007 
    
  Avv. Andrea Di Nunno 
    
  T.A.R. LAZIO - ROMA SEZ. I-TER -  MOTIVI  AGGIUNTI  per  la  sig.ra
Concetta MASTANDREA, nata il 26.6.1957 -  rappresentata  e  difesa  -
giusta procura a margine - dall'Avv. Andrea DI NUNNO,  con  il  quale
elettivamente domicilia in Roma alla via  Cosseria  n.  2  presso  lo
studio del dott. Giuseppe Placidi; contro il Ministero  dell'Interno,
in persona del Ministro p.t.; avverso e per l'annullamento  -  previa
somministrazione di idonee misure cautelari 
  a - del decreto del  Ministero  dell'Interno,  pubblicato  in  data
13.2.2008 nei siti intranet ed internet dell'Amministrazione, con cui
e' stato disposto l'inquadramento del personale  risultato  vincitore
delle  procedure  di  riqualificazione  per  l'accesso  nel   profilo
professionale di collaboratore amministrativo contabile, appartenente
all'area funzionale C, posizione economica C1 del  settore  economico
finanziario, nella parte in cui non ha disposto l'inquadramento della
ricorrente tra il personale vincitore; 
  b -  per  quanto  di  ragione,  del  telegramma  urgente  prot.  n.
M/6161/BIS/93 del 12.2.2008, con cui  il  Ministero  dell'Interno  ha
ordinato  agli  organi  ministeriali  periferici  di  comunicare   al
personale  interessato  la  data   di   pubblicazione   del   decreto
ministeriale sub a); 
  c  -  per  quanto  di  ragione,  della  nota  del  15.2.2008   cat.
2/2.2008/Pers. Civ. con cui la Questura di Salerno- Ufficio Personale
ha notificato alla ricorrente il telegramma sub b); d - di tutti  gli
atti presupposti,  collegati,  connessi  e  consequenziali,  comunque
lesivi  degli  interessi  della  ricorrente.  nel  ricorso  (r.g.  n.
11944/2007) FATTO In data  13.2.2008  il  Ministero  dell'Interno  ha
adottato decreto con cui ha disposto  l'inquadramento  del  personale
vincitore. 
  La  ricorrente,  nonostante,  sia  stata  ammessa  con  riserva   a
partecipare al corso di riqualificazione, non e' stata inquadrata tra
il personale risultato vincitore delle procedure di  riqualificazione
per   l'accesso   nel   profilo   professionale   di    collaboratore
amministrativo  contabile,  appartenente   all'area   funzionale   C,
posizione economica C1 del settore  economico  finanziario.  In  tale
contesto sussiste l'interesse alla proposizione dei  presenti  MOTIVI
AGGIUNTI A - SULL'ILLEGITTIMITA' PER VIZI PROPRI - I - VIOLAZIONE  DI
LEGGE (ART. 7,COMMA 5 DELLA LEX SPECIALIS -  ARTT.  28  E  33  L.  N.
1034/71 - ART. 27 R.D. N. 1054/1924 - ART. 21-SEPTIES) -VIOLAZIONE ED
ELUSIONE DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. - CAMPANIA - SALERNO - SEZ. I  DEL
5.12.2007 N. 1179/2007 - ECCESSO DI POTERE 
  Le decisioni del Giudice  si  eseguono,  non  si  eludono.  Facendo
applicazione di tale principio,  per  quanto  qui  rileva,  e'  stato
affermato che la statuizione del Giudice  Amministrativo  prevale  su
quella incompatibile ed adottata (non importa  se  consapevolmente  o
meno) dall'Amministrazione con contenuto oggettivamente elusivo,  che
diviene  irrilevante  e  comunque  tamquam  non  esset.  Si  e'  gia'
rappresentato che il T.A.R. Campania, Sez. di Salerno nella Camera di
Consiglio del  5.12.2007,  con  ordinanza  n.  1179/2007  ha  accolto
l'istanza di sospensione avanzata dalla ricorrente. Nella  specie  il
decreto impugnato viola ed elude le  citate  pronunce  cautelari.  Il
decreto e', pertanto, illegittimo per  l'evidente  contrasto  con  le
risultanze processuali, cristallizzate e non  piu'  modificabili  con
l'ordinanza del T.A.R. Campania, Sez.  I  di  Salerno  n.  1179/2007,
nonche' per violazione dell'art. 21-septies della L. n. 241/90. 
  Il  decreto  impugnato  e',  inoltre,  illegittimo  per  violazione
dell'art. 7, comma 5 della lex specialis.  L'articolo  7  del  bando,
infatti, cosi' dispone: "Al termine del corso  i  dipendenti  che  vi
hanno partecipato saranno inquadrati, con apposito provvedimento, nel
nuovo   profilo   professionale   di   collaboratore   amministrativo
contabile...". In ragione di cio',  emerge  per  tabulas  il  diritto
della   ricorrente   ad   essere   inquadrata   nel   nuovo   profilo
professionale. 
  B  -  ILLEGITTIMITA'  DERIVATA  Il   provvedimento   impugnato   e'
illegittimo, in via derivata, stante le illegittimita' denunciate con
il ricorso R.G. n. 11944/2007 per seguenti MOTIVI - I - VIOLAZIONE DI
LEGGE (ART. 3 L. 241/90) - VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEX SPECIALIS
IN RELAZIONE ALL'ART. 10 DEL C.C.N.L. MINISTERI  PER  IL  QUADRIENNIO
1998-2001  ECCESSO  DI  POTERE   Il   procedimento   concorsuale   e'
sicuramente illegittimo per difetto di motivazione e  per  violazione
dei criteri fissati  dalla  lex  specialis  per  la  redazione  della
graduatoria di accesso al corso di riqualificazione. 
  L'art. 10 del C.C.N.L. 1998-2001 e l'articolo  5  del  bando  hanno
fissato i seguenti criteri per la formazione  della  graduatoria  dei
concorrenti, collocati a parita' di punteggio, all'esito della  prova
pratica: posizione economica di provenienza; anzianita'  di  servizio
nella posizione economica di provenienza;  originaria  posizione  nel
ruolo di anzianita'; criteri  generali  per  gli  inquadramenti.  Una
volta utilizzati i criteri delle lettere a) e b), la  Commissione  di
Concorso e' tenuta ad utilizzare il criterio della lettera c)  ovvero
la posizione nel ruolo di anzianita' e, dunque, l'anzianita' generale
di  servizio   di   ciascun   concorrente.   Sennonche',   l'intimata
Amministrazione ha  clamorosamente  bypassato  tale  criterio  ed  ha
affidato la selezione alla  semplicistica  scorciatoia  del  criterio
meramente residuale dell'anzianita' anagrafica. In tal modo e'  stato
stravolto l'ordine di graduazione fissato dalla lex specialis e dalla
disciplina contrattuale. Dal  semplice  raffronto  della  graduatoria
impugnata con il ruolo di anzianita' emerge, infatti,  che  l'accesso
al  corso  di   formazione   e'   stato   consentito   a   dipendenti
dell'Amministrazione con anzianita' di  servizio  minore  rispetto  a
quella della ricorrente. 
  In caso di corretta applicazione dei criteri, la sig.ra  Mastandrea
avrebbe trovato collocazione in una posizione  utile  di  graduatoria
per l'accesso al corso,  tenuto  conto  che  presta  servizio  presso
l'Amministrazione Civile dell'Interno sin dal 30.12.1982. 
  istanza  cautelare  Il  danno  e'  grave  ed  irreparabile  per  la
ricorrente,  tenuto  conto  che  si  vede  illegittimamente   privata
dell'inquadramento cui ha sicuramente diritto. 
  p.q.m. Accogliersi  il  ricorso  ed  i  motivi  aggiunti  -  previa
somministrazione di idonee misure cautelari - con ogni conseguenza di
legge. Salerno-Roma, 25 marzo 2008 

                        avv. Andrea Di Nunno 

 
T13ABA377
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