> FARMAFACTORING SPV II S.R.L.

In corso di iscrizione nell'elenco delle societa' veicolo tenuto
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento della
Banca d'Italia del 29 aprile 2011

Sede legale: via Gustavo Fara 26, 20124 - Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07950160965

> FARMAFACTORING S.P.A.
Sede legale: via Domenichino 5, 20149 Milano, Italia
C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05574741004

(GU Parte Seconda n.14 del 2-2-2013)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130  (in
seguito,  la  "Legge  sulla   Cartolarizzazione   dei   Crediti")   e
dell'articolo 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (in seguito, il
                      "Testo Unico Bancario"). 
 

  Farmafactoring SPV II S.r.l., societa' a  responsabilita'  limitata
costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei
Crediti   (il   "Cessionario"),   comunica   che,   nell'ambito    di
un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della  stessa
legge, in forza di alcuni  atti  di  cessione  di  crediti  pecuniari
conclusi in  data  30  gennaio  2013  (la  "Data  di  Cessione"),  ha
acquistato pro  soluto  da  FarmaFactoring  S.p.A.  (il  "Cedente"  o
"Farmafactoring"), con effetto dalla Data di Cessione, i crediti  per
capitale e relativi interessi maturati e maturandi (complessivamente,
i "Crediti") nascenti da forniture di beni e  servizi  effettuate  da
parte di alcuni fornitori di  beni  e  servizi  (i  "Fornitori")  nei
confronti dei seguenti enti: ESTAV SUD EST; Azienda Sanitaria  Locale
BA; ESTAV NORD OVEST; Azienda Sanitaria Locale TO 2; AO Citta'  della
Salute e della Scienza di Torino; Azienda  Sanitaria  Provinciale  di
Catania; AZ OSP Polo Universitario Luigi Sacco; Azienda USL di Reggio
Emilia; Azienda Unita' Sanitaria Locale di Bologna; Azienda Sanitaria
Locale  LE;  Fondazione  IRCCS  Policlinico  "San  Matteo";   Azienda
Sanitaria Locale TA; IRCCS AOU S Martino - Ist -  Istituto  Nazionale
Ricerca Cancro; Azienda ULSS n. 6 "Vicenza"; Azienda USL N 8; Azienda
USL  di  Modena;  Azienda  Ospedaliera  Universitaria  di  Ferrara  -
Arcispedale  S.  Anna;  Azienda  Sanitaria  Locale  TO   4;   Azienda
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia; ULSS  12  Veneziana;  ULSS  16
Padova;  Azienda  USL  n.  1;  Azienda  USL  di  Piacenza;   ASL   01
Avezzano-Sulmona-L'aquila;  Azienda  Sanitaria  Locale  Al;  ASL   02
Lanciano-Vasto-Chieti;   Azienda   Sanitaria   Locale   BR;   Azienda
Ospedaliera "Istituti Ospitalieri"; Azienda Unita'  Sanitaria  Locale
di  Ravenna;  Azienda  Ospedaliera  Papa  Giovanni   XXIII;   Azienda
Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga; ULSS 20  Verona;  ASL  2
Savonese;  Azienda  Ospedaliera  Universitaria  di   Parma;   Azienda
Sanitaria Provinciale di Agrigento; Azienda Sanitaria  Locale  TO  1;
ASL 5 Spezzino; Azienda Sanitaria Locale TO 3; ASL di Milano; Azienda
Ospedaliera SS Antonio  Biagio  e  Carrigo;  Azienda  USL  di  Parma;
Azienda Ospedaliera Ospedale  S  Gerardo  di  Monza;  ASM  -  Azienda
Sanitaria Locale di Matera; Azienda Ospedaliera  Ospedale  Civile  di
Legnano; ULSS 15 Alta  Padovana;  ULSS  9  Treviso;  Azienda  USL  di
Forli'; Azienda  Sanitaria  Provinciale  di  Enna;  ASL  3  Genovese;
Osplecco Azienda Ospedaliera del SSN; Azienda Ospedaliera S  Croce  e
Carle; Azienda Sanitaria Provinciale Caltanissetta;  Azienda  USL  di
Ferrara; Azienda Sanitaria Locale CN 2; Azienda Ospedaliera  Ospedale
di Circolo; Azienda  Sanitaria  Locale  di  Potenza;  Azienda  Unita'
Sanitaria Locale BAT; Azienda Sanitaria Locale  VCO;  Azienda  Unita'
Locale Socio Sanitaria n. 10 "Veneto  Orientale";  ASL  1  Imperiese;
Azienda    Ospedaliera     Regionale     "San     Carlo";     Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Terni; Azienda Sanitaria Locale BI;  ASL
della Provincia di Bergamo; Azienda Sanitaria Locale  TO  5;  Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Cagliari; ASL della Provincia di Varese;
Ente Ospedaliero Galliera; ASO Ordine Mauriziano di Torino;  Istituto
Tumori "Giovanni Paolo II"  -  IRCCS  Ospedale  Oncologico  di  Bari;
Azienda  Ospedaliera  "Ospedali   Riuniti   Marche   Nord";   Azienda
Ospedaliero-Universitaria  di   Udine;   ASL   04   Teramo;   Azienda
Ospedaliera "G. Brotzu"; Azienda ULSS N17 -  Regione  Veneto;  ASL  4
Chiavarese; Azienda Ospedaliera della  Provincia  di  Pavia;  Azienda
Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste; Azienda USL n.
2  di  Lucca;   Azienda   Ospedaliero-Universitaria   di   Modena   -
Policlinico; Azienda ULSS n. 1 Belluno; Azienda USL n. 3; Istituto G.
Gaslini; Azienda Ospedaliero-Universitaria di Perugia; Azienda USL n.
3 Foligno; Azienda USL n. 2 Perugia; ASL della Provincia di Milano 1;
Azienda Sanitaria Locale NO; ASL della  Provincia  di  Como;  Azienda
Ospedaliera della Provincia di Lodi; IRCCS De Bellis  -  Istituto  di
Ricerca e Cura  a  carattere  scientifico;  ULSS  8  Asolo;  Istituto
Ortopedico Rizzoli; Unita'  Sanitaria  Locale  della  Valle  D'Aosta;
Azienda  Sanitaria  Locale  N2;  Azienda  Ospedaliera  Bolognini   Di
Seriate;    ASL    della    Provincia     di     Mantova;     Azienda
Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi -
G. Salesi; ASL della  Provincia  di  Lecco;  Azienda  USL  n.  10  di
Firenze; Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria  Nuova;  ASL  della
Provincia di Cremona; Azienda USL n. 5; ULSS 4 "Alto Vicentino";  ASL
della Provincia di Monza e Brianza; Azienda ULSS n. 2 Feltre; Azienda
USL 3 di Pistoia; Azienda USL n. 7; Azienda Ospedaliera di  Desenzano
del Garda; Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate; Azienda ULSS  n.
19; Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli; ASL della Provincia di
Sondrio; Azienda USL n. 12 Viareggio;  Azienda  Ospedaliera  Istituto
Ortopedico  G.  Pini;  Azienda  USL  n.  6;  Azienda  Ospedaliera  di
Melegnano; Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Pisana;  IRCCS  Centro
Neurolesi "Bonino Pulejo";  Azienda  per  i  Servizi  Sanitari  n.  2
Isontina; Azienda Ospedaliera della Valtellina e della  Valchiavenna;
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento; Azienda  USL
11 di Empoli; Azienda USL n. 1; Azienda USL n. 6 di Livorno;  Azienda
Ospedaliera Ospedali  Treviglio  Caravaggio;  Centro  di  Riferimento
Oncologico - Istituto Nazionale Tumori - Aviano; Azienda  USSL  n.  3
Bassano del Grappa; Azienda USL n. 4; ULSS 5 Ovest Vicentino; Azienda
USL n. 5 di Pisa; Azienda per i servizi sanitari n.  3  Alto  Friuli;
ULSS 7; INRCA Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani;  Azienda  USL
n. 9 di Grosseto; Azienda Ospedaliera "Ospedale Maggiore"  di  Crema;
Azienda USL n. 8 di Arezzo; Azienda Ospedaliera Ospedale M.  Mellini;
Azienda per i servizi sanitari n. 1 Triestina; Azienda USL  n.  4  di
Prato;   ASL   della   Provincia   di   Lodi;   Azienda   Ospedaliera
Fatebenefratelli e Oftalmico; Azienda per i  servizi  sanitari  n.  5
Bassa  Friulana;  IRCCS  Centro  di  Riferimento   Oncologico   della
Basilicata;  Azienda  Ospedaliera  S.  Carlo   Borromeo   -   Milano;
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";  Azienda  per  i
servizi sanitari n.  4  Medio  Friuli;  Azienda  Ospedaliera  Materno
Infantile OIRM/S. Anna;  Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Careggi;
Azienda  USL  n.   4;   Azienda   Ospedaliero   Universitaria   Meyer
(unitamente,  i  "Debitori  Ceduti"),  e  tutti  gli   accessori,   i
privilegi, tutte le garanzie, le cause di prelazione e gli  accessori
che, ove esistenti, assistono i  Crediti  nonche'  ogni  e  qualsiasi
diritto, ragione e pretesa (anche  di  danni),  azione  ed  eccezione
sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e
al loro esercizio (ivi  incluso  qualsiasi  diritto  di  credito  e/o
azione (inclusi i diritti a procedere per il risarcimento dei  danni)
in capo al Cedente nei confronti del relativo Fornitore ai sensi  del
contratto di factoring  sottoscritto  tra  il  Cedente  e  lo  stesso
Fornitore in relazione a tali Crediti). 
  Tali Crediti, che il Cedente  ha  acquistato  dai  Fornitori  prima
della cessione al Cessionario sono individuabili in blocco  ai  sensi
delle citate  disposizioni  di  legge,  selezionati  tra  quelli  che
soddisfano al 28 gennaio 2013 (la "Data di Riferimento")  i  seguenti
criteri e meglio identificati analiticamente negli allegati agli atti
di cessione di credito sopra citati: 
  (i) sono dovuti dai Debitori Ceduti; 
  (ii) la relativa fattura e' stata emessa prima di 200 giorni  dalla
Data di Cessione, ad eccezione dei Crediti ricompresi nel portafoglio
iniziale della Cessione, i quali potranno presentare  fatture  emesse
prima di 300 giorni dalla Data di Cessione del  portafoglio  iniziale
della Cessione; 
  (iii) sono denominati in Euro; 
  (iv) sono esclusivamente pagabili in Euro e sono dovuti e  pagabili
nel territorio della Repubblica Italiana; 
  (v) sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (vi) sono stati originati in conformita' a ogni  contratto,  legge,
consenso, approvazione e autorizzazione applicabili e sono  dovuti  e
pagabili per il rispettivo intero importo; 
  (vii) sono stati ceduti pro soluto da ciascun Fornitore al  Cedente
in conformita' alle  disposizioni  contrattuali  applicabili  tra  le
menzionate parti; 
  (viii) derivano da contratti di fornitura: 
  (a) disciplinati dalla legge italiana; 
  (b)  che  sono  pienamente  validi  ed  efficaci  e   costituiscono
obbligazioni valide ed efficaci nei confronti del  relativo  Debitore
Ceduto e le  cui  disposizioni  siano  esigibili  nei  confronti  del
relative debitore; 
  (c) riguardo ai quali siano stati ottenuti tutti i consensi e tutte
le approvazioni e le autorizzazioni applicabili ai  Fornitori  ed  ai
relativi  Debitori  Ceduti  necessari  a  fini  di  norme  di  legge,
regolamenti o misure dell'autorita' pubblica; 
  (d) che non siano stati risolti per iniziativa di una  delle  parti
degli stessi e che non siano arrivati a scadenza e, laddove cio'  sia
occorso, i relative Crediti siano rimasti  validi  in  ragione  della
relazione contrattuale tra le parti; 
  (e) che siano soggetti alla  disciplina  di  cui  al  Codice  degli
Appalti Pubblici o, in ogni  caso,  rispetto  ai  quali  le  relative
obbligazioni non facciano si che questi  possano  essere  qualificati
quali "contratti in corso" ai fini del Regio Decreto 2440 del 1923; 
  (ix) danno origine ad obbligazioni legittime,  valide,  efficaci  e
vincolanti nei confronti  del  rispettivo  Debitore  Ceduto  e  dette
obbligazioni sono esigibili in conformita' alle rispettive condizioni
contrattuali (eccezion fatta per  la  circostanza  in  cui  diventino
applicabili al  relativo  debitore  le  norme  del  diritto  italiano
relative al fallimento); 
  (x) con riferimento a Crediti dovuti da Debitori  Ceduti  residenti
nella Regione Campania, che questi  siano  stati  certificati  o  che
questi siano stati oggetto di  specifici  accordi  transattivi  volti
disciplinare un piano di  rientro  stipulato  ai  sensi  delle  leggi
regionali applicabili e che I  Crediti  siano  stati  certificati  ai
sensi dei menzionati accordi e che siano dovuti entro un  termine  di
17 mesi e in ogni  caso  antecedentemente  alla  fine  del  piano  di
ammortamento della Cessione; 
  (xi) con riferimento a Crediti dovuti da Debitori Ceduti  residenti
nella  Regione  Lazio,  che  questi  siano   stati   caricati   nella
piattaforma informatica della  Regione  da  almeno  120  giorni  e  a
condizione che nessuna contestazione sia  pervenuta  al  debitore  di
riferimento durante tale periodo e che  siano  stati  certificati  in
conformita' ad ogni legge o regolamento regionale applicabile; 
  (xii) sono liberamente  trasferibili  a  terzi  e  i  contratti  di
fornitura ad essi  relativi  non  contengono  alcuna  limitazione  al
trasferimento dei Crediti stessi a qualsivoglia terza parte; 
  (xiii) sono identificati e mantenuti in regime di segregazione  nel
sistema informatico  del  Cedenti  a  fini  di  riconoscimento  della
titolarita' e a fini di garanzia; 
  (xiv) sono pagabili sui conti correnti del Cedente; 
  (xv) sono identificati da una fattura emessa dal Debitore Ceduto di
riferimento in conformita' ad ogni disposizione fiscale, ivi  incluse
le disposizioni in materia di IVA e che indichino l'importo dovuto  a
titolo di IVA; 
  (xvi) sono soggetti ai, ed esigibili ai  sensi  dei,  contratti  di
fornitura e sono stati  acquistati  dal  Cedente  in  conformita'  ai
termini e alle condizioni standard di factoring applicate dal Cedente
stesso nel normale svolgimento della propria attivita'; 
  (xvii) sono originati da  e  nel  corso  delle  normali  operazioni
commerciali dei  Fornitori  e  acquistati  nel  corso  delle  normali
operazioni commerciali del Cedente, ai sensi delle policy di  credito
ed incasso e delle condizioni generali di business  dei  Fornitori  e
del Cedente rispettivamente; 
  (xviii) si riferiscono a forniture farmaceutiche e non a  forniture
di macchinari o equipaggiamenti o a noleggio; 
  (xix) non sono scaduti; 
  (xx) non sono oggetto di  alcuna  contestazione  e/o  attivita'  di
recupero e/o di azioni legali o di arbitrato o di un procedimento e/o
qualsiasi altro reclamo proposto dai Debitori Ceduti  di  riferimento
e/o da terzi e non sono oggetto a  diritti  di  terzi  o  diritti  di
compensazione o diritti di recesso, a decadenza o  ad  altra  pretesa
nei confronti  dei  relativi  Debitori  Ceduti,  che  impedirebbe  la
vendita e l'assegnazione di tali Crediti; 
  (xxi) con riferimento a ciascun Credito, il relative importo dovuto
e' inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila//00); e 
  (xxii) a seguito dell'applicazione dei  criteri  di  cui  sopra  ai
punti da (i) a (xxi), sono stati registrati nel conto di gestione del
Cedente, istituito e utilizzato dallo stesso all'interno del  proprio
sistema informatico per registrare e  identificare  tutti  i  crediti
ceduti ai sensi della Cessione, dedicato  a  "Farmafactoring  II  SPV
Srl" e denominato "conto 651". 
  Unitamente  ai  Crediti,  sono   stati   altresi'   trasferiti   al
Cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' ed annotazione, salvo
iscrizione della cessione presso il registro delle  imprese  e  salvo
eventuali forme alternative di pubblicita' della  cessione  stabilite
dalla Banca d'Italia, ai sensi del combinato disposto degli  articoli
4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs. 385/93, tutti gli altri  diritti
(inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione  ai
Crediti e, piu' in  particolare,  ogni  diritto,  ragione  e  pretesa
(anche di danni), azione  ed  eccezione  sostanziali  e  processuali,
facolta'  e  prerogativa  ad  essi  inerenti  o  comunque  accessori,
derivanti da ogni legge applicabile,  ad  espressa  esclusione  degli
interessi maturati anteriormente fino alla Data di Riferimento. 
  I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od aventi
causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione  al  Cedente
al seguente indirizzo:  FarmaFactoring  S.p.A.,  Via  Domenichino  5,
20149 Milano (MI). 
  Inoltre, a seguito  della  cessione,  il  Cessionario  e'  divenuto
esclusivo  titolare  dei  Crediti  e,   di   conseguenza,   ulteriore
"Titolare" del trattamento dei dati personali  relativi  ai  debitori
ceduti. 
  Tanto  premesso,  il   Cessionario,   in   virtu'   dei   contratti
sottoscritti nell'ambito dell'operazione di  cartolarizzazione  sopra
descritta, ha nominato Zenith Service S.p.A., con sede legale in  Via
Guidubaldo del Monte 61, 00197, Roma e con sede amministrativa in Via
G. Fara n. 26 - 20124 Milano, Codice fiscale e numero  di  iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma 02200990980,  come  Servicer
dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il "Servicer").
Il Servicer e' di conseguenza, divenuto ulteriore "Titolare autonomo"
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. 
  Con l'espresso consenso del Cessionario, il Servicer  ha  conferito
incarico  a  Farmafactoring  affinche',  in  nome  e  per  conto  del
Cessionario e  nella  qualita'  di  sub-servicer  dell'operazione  su
descritta  (il  "Sub-Servicer")  svolga   tutte   le   attivita'   di
amministrazione,  incasso  e  gestione  dei  Crediti  nonche'   delle
eventuali  procedure  di  recupero  degli  stessi,  anche   in   sede
giudiziale ed a tal fine il Cessionario ha conferito a Farmafactoring
apposito mandato all'incasso  dei  Crediti.  Per  effetto  di  quanto
precede, i debitori ceduti sono legittimati a pagare a Farmafactoring
S.p.A.,  quale  mandatario  all'incasso  in  nome  e  per  conto  del
Cessionario, ogni somma dovuta in  relazione  ai  Crediti  e  diritti
ceduti, salvo specifiche indicazioni in senso  diverso  che  potranno
essere comunicate ai debitori ceduti. 
  Ai sensi e per gli effetti del codice in materia di protezione  dei
dati personali (in particolare i commi 1 e 2  dell'articolo  13),  il
Cessionario ed il Servicer non tratteranno dati definiti  dal  codice
in materia di protezione dei dati personali come "sensibili". 
  I dati personali continueranno ad essere  trattati  con  le  stesse
modalita' e per le stesse finalita' per  le  quali  gli  stessi  sono
stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi come a suo
tempo illustrate. In  particolare,  il  Cessionario  ed  il  Servicer
tratteranno i dati personali per  finalita'  connesse  e  strumentali
alla gestione ed amministrazione del portafoglio di  Crediti  ceduti;
al recupero del credito (ad es. conferimento a  legali  dell'incarico
professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti
da leggi, da regolamenti e dalla  normativa  comunitaria  nonche'  da
disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e  da
organi di vigilanza e  controllo.  Inoltre,  per  lo  svolgimento  di
alcune attivita' poste a suo carico  nell'ambito  dell'operazione  di
cartolarizzazione  sopra  citata,  il  Cedente  e'   stato   nominato
"Responsabile"  del  trattamento  dei  dati  personali  relativi   ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy. 
  In relazione alle  indicate  finalita',  il  trattamento  dei  dati
personali  avviene  mediante   strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle  finalita'  stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza  dei
dati stessi. 
  Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione  e  recupero
crediti,  il  Cessionario  ed  il  Servicer  comunicheranno  i   dati
personali per le "finalita' del  trattamento  cui  sono  destinati  i
dati", a persone, societa', associazioni o  studi  professionali  che
prestano attivita' di assistenza o consulenza  in  materia  legale  e
societa' di recupero crediti. 
  Un elenco dettagliato di tali soggetti  e'  disponibile  presso  la
sede del Responsabile FarmaFactoring S.p.A., come sotto indicato. 
  I soggetti esterni, ai  quali  possono  essere  comunicati  i  dati
sensibili del cliente a seguito del  suo  consenso,  utilizzeranno  i
medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del codice in materia  di
protezione dei dati personali, in piena autonomia,  essendo  estranei
all'originario trattamento effettuato presso il Responsabile. 
  I  diritti  previsti  all'articolo  7  del  codice  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali  potranno  essere  esercitati  anche
mediante richiesta scritta al  Responsabile,  FarmaFactoring  S.p.A.,
Via Domenichino 5, 20149 Milano (MI), all'attenzione di Dott.  Gianni
Marzi. 
  Milano, 30 gennaio 2013 

                    Farmafactoring SPV II S.r.l. 
                        dott. Umberto Rasori 

 
T13AAB1209
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.