TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Sezione lavoro

(GU Parte Seconda n.24 del 26-2-2013)

 
          Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. 
 

  Con sent. n.1227 dell'08.11.2012  la  Sezione  Lavoro  della  Corte
d'Appello di Firenze nella causa promossa da Matteoni Cristina contro
il MIUR e taluni istituti scolastici della provincia  di  Pistoia  ha
cosi' deciso: "La Corte visto  l'art.354  cpc  rimette  la  causa  al
Tribunale di  Pistoia  innanzi  al  quale  dev'essere  riassunta  nei
termini  di  legge  perche'  si  provveda  alla  trattazione   previa
necessaria integrazione del contraddittorio con i  controinteressati.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado". 
  La ricorrente signora Matteoni Maria Cristina ha  quindi  riassunto
presso il Tribunale di Pistoia, Sezione  lavoro,  la  causa  proposta
avverso  il  Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'   e   della
Ricerca,  l'Istituto  Comprensivo  "Cino  da   Pistoia",   l'Istituto
Comprensivo San Marcello Pistoiese, Istituto Comprensivo San Marcello
Pistoiese, Istituto Tecnico Commerciale e sperimentale  "F.  Pacini",
Direzione Didattica 1° Circolo di Quarrata, Istituto Tecnico  Statale
per Geometri "E. Fermi", Istituto  Comprensivo,  Direzione  Didattica
Statale 3° Circolo, Istituto Professionale, di Stato per  l'Industria
e  l'Artigianato  "Pacinotti",  Istituto   Comprensivo   Statale   di
Lamporecchio,  Direzione  Didattica  Statale  4°  Circolo,  al   fine
dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: 
  "1) Accertare, in relazione  alle  circostanze  di  tempo  ed  alle
modalita'  descritte  in  narrativa,  l'avvenuta   violazione   della
normativa  vigente  in  materia  di  conferimento  ai   collaboratori
scolastici di supplenze annuali, temporanee  sino  al  termine  delle
attivita' didattiche e  temporanee  da  parte  delle  Amministrazioni
convenute; 
  2)  Accertare  il  conseguente  pregiudizio  subito  dalla  signora
Matteoni  Maria  Cristina  a  cagione  dell'avvenuta  violazione  del
proprio diritto all'assunzione in luogo dei destinatari  dei  singoli
incarichi censurati; 
  3) Condannare gli istituti  scolatici  convenuti,  in  persona  dei
rispettivi Dirigenti Scolastici pro tempore nonche' eventualmente  il
Ministero dell'Istruzione in persona del  Ministro  pro  tempore,  in
solido tra loro, ovvero nei limiti delle rispettive  responsabilita',
al  risarcimento  del  danno  patito  dalla  signora  Matteoni  Maria
Cristina a fronte del mancato conferimento delle supplenze  in  luogo
dei  destinatari  dei   singoli   incarichi   censurati,   danno   da
quantificarsi previa ammissione di idonea CTU  con  riferimento  agli
emolumenti spettanti ratione temporis  al  destinatario  dei  singoli
incarichi  di  supplenza  oggetto  di  censura;   con   interessi   e
rivalutazione monetaria; 
  4) Disporre, previa idonea CTU,  la  ricostruzione  ex  post  e  la
conseguente attribuzione  del  punteggio  spettante  alla  ricorrente
nelle graduatorie provinciali di I e II  fascia,  qualora  incaricata
delle singole supplenze oggetto di censura. 
  Con ogni diritto consequenziale. 
  Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio". 
  In ottemperanza al provvedimento 8.2.2013 con cui il Presidente del
Tribunale di Pistoia ha autorizzato  la  notificazione  per  pubblici
proclami di estratto del ricorso in  riassunzione,  si  procede  alla
pubblicazione del  presente  estratto  invitando  gli  aspiranti  che
precedevano la signora Matteoni (n. 482) nella graduatoria permanente
provinciale (Pistoia) ad esaurimento per il conferimento di incarichi
a collaboratori scolastici,  stilata  ai  sensi  del  D.M.  n.75  del
19.04.2001 e del D.M. n.35 del 24.03.2004 a costituirsi  in  giudizio
nei tempi e nelle forme di legge e dando atto che il testo  integrale
del ricorso in riassunzione verra' pubblicato sul sito del MIUR. 

                           Il richiedente 
                        avv. Daniela Breschi 

 
T13ABA2168
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