BPL MORTGAGES S.R.L.

Societa' con socio unico


iscritta all'elenco delle societa' veicolo tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi del provvedimento del governatore della Banca
d'Italia del 29 aprile 2011 al n. 33259.3


societa' interamente posseduta da SVM Securitisation Vehicles
Management S.r.l.

Sede legale: via Alfieri 1, 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Treviso al n. 04078130269
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 04078130269

(GU Parte Seconda n.25 del 28-2-2013)

 
Avviso di cessione di crediti  pro-soluto  (ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n.  130  in
materia  di  cartolarizzazioni  di  crediti  (la   "Legge   130")   e
dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il
"T.U. Bancario"), corredato dall'informativa ai  sensi  dell'articolo
13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  (il
"Codice  in  materia  di  Protezione  dei  Dati  Personali")  e   del
provvedimento dell'Autorita'  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
                   Personali del 18 gennaio 2007. 
 

  La societa' BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in  Via  Alfieri,
1,  31015  Conegliano  (Treviso)   comunica   che,   nell'ambito   di
un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130,
relativa a crediti ceduti da Credito  Bergamasco  S.p.A.,  una  banca
costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni,
con sede legale in Largo  Porta  Nuova  2,  24122,  Bergamo,  Italia,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro
delle imprese di Bergamo  n.  00218400166,  iscritta  all'albo  delle
banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U.
Bancario al n. 3336, appartenente al Gruppo Bancario  Banco  Popolare
iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi  dell'articolo  64  del
T.U. Bancario al n.  5034.4,  capitale  sociale  Euro  185.180.541,00
interamente versato, in forza di un contratto di cessione di crediti,
"individuabili in blocco"  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli
articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso in data 22 febbraio  2013  e
con effetto  in  pari  data,  ha  acquistato  pro-soluto  da  Credito
Bergamasco S.p.A., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, maturati e maturandi, accessori,  spese,  danni,  indennizzi  e
quant'altro) di proprieta' di Credito Bergamasco S.p.A.  e  derivanti
da contratti di mutuo ipotecario  ovvero  mutui  stipulati  ai  sensi
della normativa sul  credito  fondiario  di  cui  all'articolo  38  e
seguenti del decreto legislativo 1  settembre  1993,  n.  385  ovvero
mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito agrario  di  cui
all'articolo 43 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre  1993,
n. 385 ovvero mutui chirografari che, alla data del 17 febbraio  2013
(inclusa)  (ovvero  alla  diversa  data  specificata   nel   relativo
criterio), presentano  le  seguenti  caratteristiche  (da  intendersi
cumulative salvo ove diversamente previsto): 
  1. mutui erogati da Credito Bergamasco  S.p.A.  ovvero  erogati  da
altre banche e successivamente confluiti in Credito Bergamasco S.p.A.
a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i  d'azienda  o
cessione di ramo/i d'azienda; 
  2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche  a  seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano (a)  persone  fisiche
(incluse  ditte  individuali)  residenti  in  Italia  o  (b)  persone
giuridiche  (incluse  societa'  di  persone)  costituite   ai   sensi
dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; 
  3. mutui i cui debitori principali svolgano un'attivita' economica,
a  prescindere  dalla  loro  forma  giuridica,  e  che  riportano  un
fatturato individuale, o consolidato se  l'entita'  fa  parte  di  un
gruppo, inferiore ai 50 milioni di EUR; 
  4. mutui il cui debitore principale appartenga a una delle seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri  di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica): n. 166 (Enti Produttori Di  Servizi
Assistenziali, Ricreativi e Culturali), n. 256  (Holding  Finanziarie
Private), n. 268 (Altre finanziarie), n.  280  (Mediatori,  agenti  e
consulenti di assicurazione), n. 283 (Promotori finanziari),  n.  284
(Altri ausiliari finanziari), n. 430  (Imprese  produttive),  n.  431
(Holding private), n. 450 (Associazioni fra imprese non finanziarie),
n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o  societa'
con 20 o  piu'  addetti),  n.  481  (Quasi-societa'  non  finanziarie
artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n.
482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno  di
20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita'  o
societa'  con  20  o  piu'  addetti),  n.  491  (Quasi-societa'   non
finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di  5  e  meno  di  20
addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con
meno di 20 addetti),  n.  501  (istituz./enti  finalita'  di  assist,
benef, istruz,  cult,  sind,  polit,  sport,  ricr  e  sim),  n.  614
(Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici). Al fine di valutare
la conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente punto
4, ciascun  mutuatario  potra'  conoscere  la  propria  categoria  di
appartenenza nonche' se il  relativo  mutuo  sia  stato  classificato
quale mutuo stipulato per motivi connessi  all'esercizio  di  impresa
rivolgendosi alla filiale presso la  quale  risultano  domiciliati  i
pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  5. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo
o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
  6.  mutui  denominati  in  euro   (ovvero   erogati   in   lire   e
successivamente ridenominati in euro); 
  7. mutui derivanti da contratti di mutuo disciplinati  dal  diritto
italiano; 
  8. mutui che presentino un  tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  (a) "mutui a tasso fisso", intendendosi per tali quei mutui il  cui
tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda
variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; 
  (b) "mutui a tasso variabile", intendendosi per tali quei mutui  il
cui tasso di interesse applicato sia  parametrato  ad  un  indice  di
riferimento contrattualmente stabilito variabile per tutta la  durata
residua del finanziamento ; 
  (c) "mutui a tasso misto", intendendosi per tali quei mutui il  cui
tasso  di  interesse  applicato  sia  inizialmente  un  tasso  fisso,
contrattualmente stabilito, e a partire da  una  certa  data  sia  un
tasso variabile parametrato ad un indice di riferimento, e viceversa; 
  (d) "mutui c.d. modulari", intendendosi per  tali  quei  mutui  che
attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare, anche piu' volte
durante la durata residua del finanziamento, la modalita' di  calcolo
degli interessi (A) da una modalita' a tasso  variabile  ad  (B)  una
modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i)  il  tasso  swap  del
periodo di riferimento (IRS), rilevato  alla  data  di  esercizio  da
parte del mutuatario della facolta' di modifica  della  modalita'  di
calcolo,  fino  alla  scadenza  del  periodo  di  applicazione  della
modalita' di  calcolo  degli  interessi  a  tasso  fisso  scelto  dal
medesimo   mutuatario   (ii)    la    maggiorazione    (o    spread),
contrattualmente  stabilita,  sopra  l'indice  di  riferimento   come
determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede, e viceversa; 
  9. mutui: 
  (i) ipotecari. diversi da quelli  indicati  nei  paragrafi  (ii)  e
(iii) che seguono, per cui  la  data  di  stipulazione  del  relativo
contratto di mutuo sia compresa tra il 3 marzo 1999 (incluso) ed il 2
agosto 2012 (incluso); 
  (ii) stipulati ai sensi della normativa sul  credito  fondiario  di
cui all'articolo 38 e seguenti del decreto  legislativo  1  settembre
1993, n. 385 per cui la data di stipulazione del  relativo  contratto
di mutuo sia compresa tra il 2 agosto 1999 (incluso) ed il 14 gennaio
2013 (incluso); 
  (iii) stipulati ai sensi della normativa sul credito agrario di cui
all'articolo 43 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre  1993,
n. 385 per cui la data di  stipulazione  del  relativo  contratto  di
mutuo sia compresa tra il 29 luglio 1999 (incluso)  ed  il  18  marzo
2011 (incluso); 
  (iv) chirografari per cui la  data  di  stipulazione  del  relativo
contratto di mutuo sia compresa tra il 7 maggio 1999 (incluso) ed  il
30 gennaio 2013 (incluso); 
  10. mutui: 
  (i) la cui prima rata scada dopo il 17 febbraio 2013; ovvero 
  (ii) le cui rate scadute al 18 gennaio 2013  risultino  interamente
pagate; 
  11. mutui il cui pagamento  rateale  abbia  una  scadenza  mensile,
bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale; 
  12. mutui il cui debito residuo in linea capitale  sia  maggiore  o
uguale ad Euro 5.000; 
  13. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia  inferiore  o
uguale ad Euro 40.000.000; 
  14. con riferimento ai mutui diversi dai mutui chirografari,  mutui
garantiti da ipoteca su immobili  localizzati  sul  territorio  della
Repubblica Italiana. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che alla data del 17 febbraio 2013 pur presentando le caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla  medesima  data  (salvo  ove
diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  A. mutui: 
  (i) i cui debitori principali (eventualmente  anche  a  seguito  di
accollo e/o frazionamento) siano una o piu' persone fisiche; 
  (i) la cui scadenza della prima rata sia precedente alla  data  del
17 febbraio 2013; 
  (ii) mutui le cui rate scadute  alla  data  del  17  febbraio  2013
risultino interamente pagate 
  (iii) (A) (I) garantiti da  ipoteca  su  immobili  localizzati  sul
territorio   della   Repubblica   Italiana   aventi   caratteristiche
residenziali,  per  tali  intendendosi  i  rapporti   prevalentemente
garantiti da immobili che, alla data  di  stipulazione  del  relativo
mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti  categorie  catastali:
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11 e (II) in relazione ai  quali
il rapporto tra:(X) il debito residuo in linea capitale del  medesimo
mutuo alla data del 17  febbraio  2013  e  (Y)  il  valore  di  stima
dell'immobile, determinato  in  prossimita'  della  stipulazione  del
medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'80%; ovvero (B) (I) garantiti
da ipoteca su immobili localizzati sul  territorio  della  Repubblica
Italiana aventi caratteristiche commerciali, per tali intendendosi  i
rapporti prevalentemente garantiti da  immobili  che,  alla  data  di
stipulazione del relativo  mutuo,  ricadevano  in  almeno  una  delle
seguenti categorie catastali: A-10, B-1, B-2,  B-4,  B-5,  B-7,  B-8,
C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-7,
D-8, D-9, D-10, D-11, D-12, E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-9,  F-3,  F-4,
F-10 e (II) in relazione ai  quali  il  rapporto  tra:(X)  il  debito
residuo in linea  capitale  del  medesimo  mutuo  alla  data  del  17
febbraio 2013 e (Y) il valore di stima dell'immobile, determinato  in
prossimita'  della  stipulazione  del  medesimo  mutuo,  e'  pari   o
inferiore al 60%. Ai fini del criterio di cui al presente  paragrafo,
per "valore di stima dell'immobile" si intende  il  valore  di  stima
utilizzato  dalla  banca  mutuante  nella  fase  di  istruttoria  del
relativo mutuo. Al fine di valutare la conformita' del proprio  mutuo
al criterio di cui al presente paragrafo, ciascun mutuatario  potra',
laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere  il  valore
di stima del relativo immobile rivolgendosi alla  filiale  presso  la
quale risultano domiciliati  i  pagamenti  delle  rate  del  medesimo
mutuo; e 
  (iv) mutui che presentino un tasso di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  (a) mutui a tasso fisso secondo la definizione di cui paragrafo (a)
del criterio di cui al punto 8 che precede, il cui tasso  d'interesse
non sia inferiore all'uno per cento su base annua e non sia superiore
al nove virgola due per cento su base annua; 
  (b) "mutui  a  tasso  variabile"  secondo  la  definizione  di  cui
paragrafo (b) del criterio di cui al  punto  8  che  precede  il  cui
parametro di riferimento sia  l'euribor  ovvero  il  Prime  Rate  ABI
ovvero il tasso di  interesse  sulle  operazioni  di  rifinanziamento
principali determinato tempo per tempo dal Consiglio Direttivo  della
Banca Centrale Europea: 
  (I) la cui maggiorazione (o spread) sopra l'indice  di  riferimento
sia pari o superiore allo zero su base annuale e pari o inferiore  al
quattro per cento su base annua; o 
  (II) in relazione ai quali e' previsto un tasso d'interesse massimo
(cap); 
  (c) "mutui a tasso misto" secondo la definizione di  cui  paragrafo
(c) del criterio di cui al punto 8 che precede; ovvero 
  (d) "mutui c.d. modulari" secondo la definizione di  cui  paragrafo
(d) del criterio di cui al punto 8 che precede; 
  B.  mutui  che  siano  stati  concessi,  anche   in   qualita'   di
cointestatari  del  relativo  mutuo,  a  soggetti  che,  al   Credito
Bergamasco S.p.A., erano dipendenti  di  Credito  Bergamasco  S.p.A.,
ovvero di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Banco Popolare
Soc. Coop.; 
  C. mutui che siano stati  stipulati  con  erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui agevolati)  o  comunque  usufruenti  di  contributi
finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzioni; 
  D. mutui che  siano  stati  concessi  a  enti  pubblici,  pubbliche
amministrazioni o enti ecclesiastici; 
  E. mutui che presentino una o piu'  rate,  non  ancora  scadute  ma
pagate anticipatamente in tutto o in parte alla data del 17  febbraio
2013; 
  F. mutui che non rispettino i requisiti previsti dalla Circolare n.
263 della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006  (Titolo  II,  Cap.  1,
Parte Prima, Sez. IV). Al fine di valutare la conformita' del proprio
mutuo al criterio di cui presente  paragrafo  F,  ciascun  mutuatario
potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere  se
il proprio mutui rispetti o meno  tali  requisiti  rivolgendosi  alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle  rate
del medesimo mutuo; 
  G. mutui in relazione ai quali (i)  il  relativo  mutuatario  abbia
aderito, mediante invio a  mezzo  posta  della  lettera  di  adesione
ovvero mediante presentazione della lettera di  adesione  presso  una
filiale  della  banca  mutuante,  alla  proposta  di   rinegoziazione
formulata ai sensi del  decreto  legge  n.  93  del  27  maggio  2008
convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008  e  della  convenzione
stipulata  tra  il  Ministero  dell'Economia  e   delle   Finanze   e
l'Associazione Bancaria Italiana e (ii) tale  rinegoziazione  sia  in
corso alla data del 17 febbraio 2013; 
  H. mutui in relazione ai quali (a) e' stata imposta la  sospensione
del pagamento delle rate ai sensi  di  norme  primarie  o  secondarie
inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita'  di  vigilanza
ovvero (b) il relativo mutuatario abbia ottenuto la  sospensione  del
pagamento delle rate e, in entrambi i casi, (c) tale sospensione  sia
in corso alla data del 17 febbraio  2013.  Al  fine  di  valutare  la
conformita'  del  proprio  mutuo  al  criterio  di  cui  al  presente
paragrafo H, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia'  di
tale informazione, conoscere  se  il  proprio  mutuo  e'  oggetto  di
sospensione rivolgendosi  alla  filiale  presso  la  quale  risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo. 
  In relazione ai criteri esposti nei paragrafi  che  precedono,  per
"data  di  stipulazione"  deve  intendersi  la  data  originaria   di
effettiva stipulazione  del  mutuo,  indipendentemente  da  eventuali
accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero,  in  caso  di
frazionamento, la data del relativo frazionamento. 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  sono  stati  altresi'
trasferiti a BPL  Mortgages  S.r.l.,  senza  ulteriori  formalita'  o
annotazioni, ai sensi del combinato disposto  dell'articolo  4  della
Legge 130 e dell'articolo 58  del  T.U.  Bancario,  tutti  gli  altri
diritti - derivanti a Credito  Bergamasco  S.p.A.  dai  contratti  di
mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto
del  summenzionato  contratto  di  cessione,  o  altrimenti  ad  esso
accessori, ivi incluse le  garanzie  ipotecarie,  le  altre  garanzie
reali e personali, i privilegi, gli accessori e,  piu'  in  generale,
ogni diritto, azione facolta'  o  prerogativa  inerente  ai  suddetti
crediti. 
  Credito Bergamasco S.p.A. ha ricevuto  incarico  da  BPL  Mortgages
S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest'ultima  ed  anche
avvalendosi di terzi - all'incasso delle somme dovute in relazione ai
crediti ceduti e, piu' in generale, alla gestione di tali crediti  in
qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti  ceduti
ai sensi della Legge 130. In virtu'  di  tale  incarico,  i  debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,  sono
legittimati a pagare ogni somma dovuta  in  relazione  ai  crediti  e
diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era
a loro consentito per contratto o in  forza  di  legge  anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso
che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'agenzia
di Credito Bergamasco S.p.A. presso la quale risultano domiciliati  i
pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello  di
ogni giorno lavorativo bancario. 
  Informativa  ai  sensi  dell'art.  13  del  Codice  in  materia  di
Protezione dei Dati Personali 
  La cessione da parte di Credito Bergamasco S.p.A., ai sensi  e  per
gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte  le  ragioni
di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai
mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonche' dei
relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali  e/o  personali  e
quant'altro  di  ragione  (i   "Crediti   Ceduti"),   ha   comportato
necessariamente  il  trasferimento  anche  dei   dati   personali   -
anagrafici, patrimoniali e reddituali -  contenuti  nei  documenti  e
nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi  ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"). 
  Cio' premesso, BPL Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai  debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro  successori  ed  aventi  causa
(gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13  del  Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali -  assolve  tale  obbligo
mediante  la  presente  pubblicazione  in  forza  di   autorizzazione
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei  Dati  Personali  emessa
nella  forma  prevista  dal  provvedimento  emanato  dalla   medesima
Autorita' in data 18 gennaio 2007. 
  Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, BPL Mortgages S.r.l.  -  in
nome e per conto proprio nonche' di Credito Bergamasco S.p.A. e degli
altri soggetti di seguito individuati - informa di aver  ricevuto  da
Credito Bergamasco S.p.A., nell'ambito della cessione dei crediti  di
cui al presente avviso,  Dati  Personali  relativi  agli  Interessati
contenuti nei documenti e nelle  evidenze  informatiche  connesse  ai
Crediti Ceduti. 
  BPL Mortgages S.r.l. informa, in particolare, che i Dati  Personali
saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale  attivita',
secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale  di
BPL Mortgages S.r.l. stessa, e quindi: 
  - per l'adempimento ad obblighi previsti da  leggi,  regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorita'  a
cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e 
  - per finalita' strettamente connesse e strumentali  alla  gestione
del rapporto con i debitori/garanti  ceduti  (es.  gestione  incassi,
esecuzione  di  operazioni  derivanti   da   obblighi   contrattuali,
verifiche  e  valutazione  sulle  risultanze  e  sull'andamento   dei
rapporti, nonche' sui rischi connessi e  sulla  tutela  del  credito)
nonche' all'emissione di titoli da parte della societa'  ovvero  alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti. 
  Resta inteso che  non  verranno  trattati  dati  "sensibili".  Sono
considerati sensibili i dati relativi,  ad  esempio,  allo  stato  di
salute, alle opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  convinzioni
religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi. 
  I Dati Personali potranno, altresi', essere comunicati  -  in  ogni
momento - da BPL Mortgages S.r.l. a  Credito  Bergamasco  S.p.A.  per
trattamenti che soddisfino le finalita' sopra elencate e le ulteriori
finalita'  delle  quali  gli  Interessati  siano  stati   debitamente
informati da quest'ultima e per le quali  Credito  Bergamasco  S.p.A.
abbia  ottenuto  il  consenso,  ove  prescritto,   da   parte   degli
Interessati. 
  I Dati Personali potranno anche essere  comunicati  all'estero  per
dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi  appartenenti
all'Unione Europea. 
  L'elenco completo ed  aggiornato  dei  soggetti  ai  quali  i  Dati
Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire
a  conoscenza  in  qualita'  di  responsabili  del   trattamento   (i
"Responsabili"), unitamente alla presente informativa, saranno  messi
a disposizione presso le filiali di Credito Bergamasco S.p.A.. 
  BPL Mortgages S.r.l. - in nome  e  per  conto  proprio  nonche'  di
Credito Bergamasco S.p.A. e degli altri soggetti sopra individuati  -
informa, altresi', che i Dati Personali potranno essere comunicati  a
societa' che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio
creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i  sistemi  di
informazione creditizia). In  virtu'  di  tale  comunicazione,  altri
istituti di credito  e  societa'  finanziarie  saranno  in  grado  di
conoscere e valutare l'affidabilita' e puntualita' dei pagamenti  (ad
es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati. 
  Nell'ambito dei  predetti  sistemi  di  informazioni  creditizie  e
banche dati, i Dati Personali saranno trattati  attraverso  strumenti
informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e  la
riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche  di
comunicazione  a  distanza  nell'esclusivo  fine  di  perseguire   le
finalita' sopra descritte. 
  Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita'
di incaricati del trattamento - nei limiti  dello  svolgimento  delle
mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie  dei
consulenti e dei  dipendenti  delle  societa'  esterne  nominate  dai
Responsabili, ma sempre e comunque  nei  limiti  delle  finalita'  di
trattamento di cui sopra. 
  Titolare del  trattamento  dei  Dati  Personali  e'  BPL  Mortgages
S.r.l.,  con  sede  legale  in  via  Alfieri,  1,  31015   Conegliano
(Treviso). 
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Bergamo, Italia, Codice fiscale, partita IVA e numero  di  iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Bergamo, n. 00218400166. 
  BPL Mortgages S.r.l. informa, infine, che la  legge  attribuisce  a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui  all'articolo
7 del Codice in materia di Protezione  dei  Dati  Personali;  a  mero
titolo esemplificativo e non esaustivo,  il  diritto  di  chiedere  e
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali,
di conoscere l'origine degli stessi, le  finalita'  e  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. 
  Gli Interessati hanno il diritto di accedere  in  ogni  momento  ai
propri Dati  Personali,  rivolgendosi  al  preposto  pro-tempore  del
Servizio Risorse e Servizi presso Credito Bergamasco S.p.A. 
  Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la  correzione,
l'aggiornamento o l'integrazione  dei  dati  inesatti  o  incompleti,
ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione
di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi  legittimi  da
evidenziare nella richiesta (ai  sensi  dell'art.  7  del  Codice  in
materia di Protezione dei Dati Personali). 

           per BPL Mortgages S.r.l. - Amministratore unico 
                          Claudia Calcagni 

 
T13AAB2225
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