Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la "Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti") e dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato, il "Testo Unico Bancario"). Monviso 2013 S.r.l. (il "Cessionario") e Consel S.p.A. ("Consel") comunicano che in data 25 febbraio 2013 hanno concluso un contratto di cessione (il "Contratto di Cessione") di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, in virtu' del quale, in data 25 febbraio 2013, Consel ha ceduto al Cessionario e il Cessionario ha acquistato da Consel tutti i crediti (i "Crediti") rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi, accessori, spese, indennizzi, danni e quant'altro, dovuti in forza dei contratti di credito al consumo stipulati da Consel con i propri clienti (i "Contratti di Credito") che, alla data del 21 febbraio 2013 (inclusa), rispettavano i seguenti criteri oggettivi: (i) i Crediti sono denominati in Euro; (ii) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge italiana; (iii) i relativi Contratti di Credito prevedono un piano di ammortamento predefinito nel relativo Contratto di Credito, anche con rate di importo diverso tra loro; (iv) i relativi debitori hanno interamente pagato la prima rata del relativo piano di ammortamento ovvero la somma impagata sulla prima rata del relativo piano di ammortamento non eccede Euro 1,00 (uno); (v) i pagamenti effettuati dai relativi debitori ai sensi dei relativi Contratti di Credito avvengono tramite RID o bollettino postale; (vi) laddove il relativo Contratto di Credito abbia ad oggetto il finanziamento per l'acquisto di beni, non sia stata inviata a Consel una contestazione dal relativo debitore in relazione alla mancata consegna del relativo bene; (vii) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati con soggetti che risultavano essere dipendenti, agenti o rappresentanti di Consel alla data di stipula del relativo contratto di credito ed al 21 febbraio 2013; (viii) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati esclusivamente con persone fisiche che risultavano residenti in Italia al momento della stipulazione del Contratto di Credito; (ix) i relativi debitori non hanno richiesto a Consel l'emissione di fattura relativamente all'operazione di finanziamento contemplata nel relativo Contratto di Credito; (x) i Crediti sorgono da (1) Contratti di Credito stipulati per l'acquisto di beni e/o servizi e (2) Contratti di Credito ai sensi dei quali Consel ha concesso prestiti personali senza vincolo di destinazione; (xi) i relativi Contratti di Credito prevedono piani di ammortamento con 12 (dodici) rate in ciascun anno solare; (xii) i relativi Contratti di Credito prevedono l'applicazione di un tasso di interesse fisso ovvero l'applicazione di due tassi di interesse fissi - in quest'ultimo caso, ciascuno applicabile in due diversi periodi prestabiliti ai sensi del relativo Contratto di Credito; (xiii) i relativi Contratti di Credito non richiedono la prestazione del consenso da parte dei debitori alla cessione dei crediti da essi derivanti; (xiv) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati direttamente da Consel; (xv) la durata contrattuale dei Contratti di Credito (considerando anche l'eventuale periodo di pre-ammortamento) e' pari ad un massimo di 120 (centoventi) mesi; (xvi) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati con debitori che avevano, al momento dell'erogazione del finanziamento, altri rapporti in essere con Consel con almeno due rate scadute e impagate; (xvii) i Crediti non presentano somme impagate eccedenti Euro 1,00 (uno); (xviii) in relazione a nessun rapporto intrattenuto dal relativo debitore con Consel (i) vi siano almeno 9 rate scadute e non pagate o (ii) siano stati instaurati procedimenti giudiziali volti al recupero da parte di Consel dei relativi importi o (iii) Consel a) si sia avvalsa della facolta' di risolvere il relativo Contratto di Credito o abbia dichiarato il debitore decaduto dal beneficio del termine o abbia comunicato al debitore che, in assenza di pagamento di quanto dovuto nel termine ivi previsto, Consel potra' avvalersi della facolta' di risolvere il Contratto di Credito o dichiarare il debitore decaduto dal beneficio del termine o b) abbia comunque messo in mora il relativo debitore; con esclusione dei: (a) crediti i cui relativi Contratti di Credito siano stati stipulati con debitori che hanno notificato a Consel di essere residenti nei comuni interessati dal decreto legge del 6 giugno 2012, n. 74, entrato in vigore l'8 giugno 2012 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 maggio e il 29 maggio 2012), come individuati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012; e dei (b) crediti il cui relativo importo dovuto in linea capitale sia inferiore ad Euro 250 al 21 febbraio 2013. Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti al Cessionario anche ai sensi dell'art. 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal comma 3 dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, richiamato dall'art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti, tutte le garanzie e tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e Crediti, tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonche' ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in conformita' a quanto previsto dai Contratti di Credito e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, nonche' ogni altro diritto di Consel nei confronti dei, ed ogni altra somma eventualmente dovuta dai fornitori dei beni o servizi finanziati ai sensi di tali Contratti di Credito ai sensi dell'articolo 125-quinquies, comma 2, del Teso Unico Bancario. La cessione dei Crediti si inserisce nel piu' ampio quadro di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti nell'ambito della quale il Cessionario emettera' titoli a ricorso limitato, i cui proventi andranno a finanziare l'acquisto dei Crediti stessi. Contestualmente alla stipulazione del Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito incarico a Consel, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti, affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di "soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti", proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Consel ogni somma dovuta in relazione ai detti Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. La cessione dei Crediti ha comportato o potra' comportare il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali -contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"). Il Cessionario, in qualita' di titolare del trattamento (il "Titolare"), e' tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (la "Legge sulla Privacy") ed assolve tale obbligo mediante il presente avviso in forza del provvedimento dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il "Provvedimento dell'Autorita' Garante"), recante disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della Legge sulla Privacy e del citato Provvedimento dell'Autorita' Garante, il Cessionario informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente nell'ambito dell'ordinaria attivita' del Titolare e secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi: (i) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e (ii) per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonche' all'emissione di titoli da parte del Cessionario. Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. I Dati Personali potranno altresi' essere comunicati in ogni momento a soggetti volti a realizzare le finalita' sopra indicate e le seguenti ulteriori finalita': (i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi); (ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento; (iii) emissione di titoli da parte del Cessionario e collocamento dei medesimi; (iv) consulenza prestata in merito alla gestione del Cessionario da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi; (v) assolvimento di obblighi del Cessionario connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale; (vi) effettuazione di analisi relative al portafoglio di Crediti ceduti e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi dal Cessionario; (vii) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli; (viii) cancellazione delle relative garanzie. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle disposizioni della Legge sulla Privacy. In particolare Consel, operante in qualita' di servicer per la gestione dei Crediti e dei relativi incassi, trattera' i Dati Personali in qualita' di responsabile del trattamento (il "Responsabile del Trattamento"). Nello svolgimento delle attivita' di trattamento, persone fisiche appartenenti alla categorie dei consulenti e/o dipendenti del Titolare e del Responsabile del Trattamento potranno altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento e comunque nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento potra' essere consultato in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare o al Responsabile del Trattamento. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per le predette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. Il Cessionario informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all'articolo 7 della Legge sulla Privacy (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione, nonche', qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi). I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi a Consel, nella sua qualita' di Responsabile del Trattamento. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui sopra e ogni ulteriore informazione a direzione@e-consel.it o a consel@actaliscertymail.it. Monviso 2013 S.r.l. - Presidente del consiglio di amministrazione Massimo Antonio Bosisio T13AAB2336