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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami in ottemperanza all'ordinanza n. 5532/2013 Reg. Prov. Coll. (ricorso n. 1256/2013) del TAR Lazio Roma, Sez. 1 ter. Ricorso promosso da Provincia di Ravenna contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche e nei confronti di Provincia di Forli-Cesena per l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Interno n. 64434 del 25/10/2012, pubblicato su G.U. 6/11/2012 n. 259 di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali dovuti alle province per l'anno 2012 nonche' per l'annullamento di tutti gli atti connessi, presupposti, correlati o conseguenti. La ricorrente contesta il "taglio orizzontale" dei suddetti fondi operato in forza dell'art.16 co. 7 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 come convertito con modificazioni con L. 135/2012, in assenza delle conclusioni della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in base alla ripartizione proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi, desunte per l'anno 2011 dal SIOPE. I motivi di diritto attengono alla violazione degli artt. 5, 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e del principio del giusto procedimento, violazione dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 95 del 2012, eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria. Secondo il ricorso la scelta dei parametri di riferimento non ha garantito un riparto dei tagli che risponda a criteri di adeguatezza, imparzialita', efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ed il procedimento; l'analisi dei costi effettuata dal Commissario Straordinario non risponde alle esigenze della azione amministrativa e la mancata acquisizione della deliberazione della Conferenza Stato citta' autonomie locali e' stata illegittimamente pretermessa. Sussistono, inoltre, ulteriori profili di eccesso di potere per illogicita', ingiustizia manifesta e violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 7 del d.lgs. n. 95 del 2012, conv. con modif con legge n. 135 del 2012. Violazione artt. 118 e 119 Cost. Ulteriori profili di violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento per le conseguenze derivanti sull'autonomia e sull'esercizio delle funzioni proprie dell'ente locale nonche' sulle funzioni delegate. I provvedimenti impugnati compromettono irreparabilmente l'equilibrio finanziario a seguito della interferenza tra l'azione dello Stato e quella degli enti locali; altre province invece, risultano avvantaggiate dalla scelta dei criteri operata dal ministero. Secondo il dettato costituzionale (artt. 118 e 119), gli enti locali, e quindi anche le province, hanno compiti propri, autonomia di entrata e di spesa, il tutto armonizzato dalla normativa statale secondo principi di coordinamento non solo dell'esercizio delle funzioni, proprie e delegate, ma anche di norme e principi di finanza pubblica. Il provvedimento riduttivo statale e' intervenuto a bilancio approvato il 9 febbraio 2012. La violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento consegue anche dalla utilizzazione incongrua del concetto di "consumi intermedi". Il Commissario Straordinario, ha confuso il costo dei consumi intermedi con il costo del servizio finale. Dalla erronea impostazione di base addebitabile al Ministero discende l'illegittimita' dell'intervento con provvedimento amministrativo sull'assetto di un quadro normativo compiuto che rispetta l'autonomia amministrativa degli enti, la sfera di attribuzioni e di competenze, fino alla conseguente e strumentale autonomia finanziaria, cosi' evidenziando ulteriori profili di eccesso di potere e violazione dell'art. 16, comma 7 del d.lgs. n. 95 del 2012, conv. con modif. con legge n. 135 del 2012. Violazione dei principi di ragionevolezza, disparita' di trattamento, difetto relativo ed assoluto di istruttoria. Tra i consumi intermedi vengono considerati i servizi di trasporto (codice gestionali SIOPE 1302) ed ai corsi di formazione (codice gestionale SIOPE 1310). Dalla disamina del prospetto relativo alle spese dei contratti di servizio per trasporto, codificate tutte con codice SIOPE 1302, si rinvengono spese (capitolo 13613) per costi non assolutamente comprimibili con destinazione vincolata a fronte di finanziamenti provenienti dallo Stato e dalla Regione. Il ricorso evidenzia anche profili di incostituzionalita' dell'art. 16, comma 7, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, conv. con modif. in l. 7 agosto 2012 n. 135, con conseguente illegittimita' derivata del d.m. 25 ottobre 2012 n. 64434. Con il ricorso viene chiesta, previa occorrendo rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimita' costituzione degli artt. dell'art. 16, comma 7 del d.l. n. 95 del 2012, come convertito in l. n. 135 del 2012, l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Interno n. 64434 del 25/10/2012 in parte qua, nonche' gli atti connessi, presupposti, correlati o conseguenti a quello impugnato ed in particolare gli atti le analisi di spesa del Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche. A seguito dell'udienza pubblica del 16/5/2013 il TAR di Roma, Sezione 1 ter, ha emesso l'ordinanza 5532/2013 (ricorso n. 1256/2013) con la quale, ritenuta la interconnessione degli interessi di tutte le province elencate nel dm impugnato (allegato A), ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami alle seguenti province: Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e della Brianza, Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Piacenza, Parma, Reggio nell'Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli' Cesena, Rimini, Massa, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato, Perugia, Terni, Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone, l'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Isernia, Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno, Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta-Andria-Trani, Potenza, Matera, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia, Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanisetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa, Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias avv. Francesco Monaldi T13ABA9155