TAR LAZIO ROMA
Sez. 1 ter

(GU Parte Seconda n.80 del 9-7-2013)

 
Notifica per  pubblici  proclami  in  ottemperanza  all'ordinanza  n.
5532/2013 Reg. Prov. Coll. (ricorso n. 1256/2013) del TAR Lazio Roma,
                             Sez. 1 ter. 
 

  Ricorso  promosso  da  Provincia  di   Ravenna   contro   Ministero
dell'Interno,  Ministero  dell'Economia  e  Finanze,  Presidenza  del
Consiglio   dei   Ministri,   Commissario   Straordinario   per    la
razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche  e  nei
confronti di Provincia di Forli-Cesena per l'annullamento del Decreto
del Ministero dell'Interno n. 64434  del  25/10/2012,  pubblicato  su
G.U.  6/11/2012  n.  259  di  riduzione  del  fondo  sperimentale  di
riequilibrio e dei trasferimenti erariali dovuti  alle  province  per
l'anno 2012 nonche' per l'annullamento di tutti  gli  atti  connessi,
presupposti, correlati  o  conseguenti.  La  ricorrente  contesta  il
"taglio orizzontale" dei suddetti fondi operato in forza  dell'art.16
co. 7 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 come convertito con  modificazioni
con L.  135/2012,  in  assenza  delle  conclusioni  della  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  in   base   alla   ripartizione
proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi, desunte per
l'anno 2011 dal SIOPE. I motivi di diritto attengono alla  violazione
degli artt. 5, 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e del  principio
del giusto procedimento, violazione dell'art. 16, comma 7,  del  d.l.
n. 95 del 2012, eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto
di istruttoria.  Secondo  il  ricorso  la  scelta  dei  parametri  di
riferimento non ha garantito un riparto  dei  tagli  che  risponda  a
criteri  di  adeguatezza,  imparzialita',  efficienza  ed   efficacia
dell'azione amministrativa ed il procedimento;  l'analisi  dei  costi
effettuata dal Commissario Straordinario non risponde  alle  esigenze
della  azione  amministrativa  e  la   mancata   acquisizione   della
deliberazione della Conferenza Stato citta' autonomie locali e' stata
illegittimamente pretermessa. Sussistono, inoltre, ulteriori  profili
di  eccesso  di  potere  per  illogicita',  ingiustizia  manifesta  e
violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 7 del  d.lgs.  n.
95 del 2012, conv. con modif con legge n. 135  del  2012.  Violazione
artt. 118 e 119 Cost. Ulteriori profili di violazione dei principi di
imparzialita'  e  buon  andamento  per   le   conseguenze   derivanti
sull'autonomia e  sull'esercizio  delle  funzioni  proprie  dell'ente
locale nonche' sulle funzioni  delegate.  I  provvedimenti  impugnati
compromettono irreparabilmente  l'equilibrio  finanziario  a  seguito
della interferenza tra l'azione  dello  Stato  e  quella  degli  enti
locali; altre province invece, risultano avvantaggiate  dalla  scelta
dei criteri operata dal ministero. Secondo il dettato  costituzionale
(artt. 118 e 119), gli enti locali, e quindi anche le province, hanno
compiti propri, autonomia di entrata e di spesa, il tutto armonizzato
dalla normativa statale secondo principi di  coordinamento  non  solo
dell'esercizio delle funzioni, proprie e delegate, ma anche di  norme
e principi di finanza pubblica. Il provvedimento riduttivo statale e'
intervenuto a bilancio approvato il 9 febbraio  2012.  La  violazione
dei principi di imparzialita' e buon andamento consegue  anche  dalla
utilizzazione incongrua  del  concetto  di  "consumi  intermedi".  Il
Commissario Straordinario, ha confuso il costo dei consumi  intermedi
con il costo del servizio finale. Dalla erronea impostazione di  base
addebitabile al Ministero discende  l'illegittimita'  dell'intervento
con provvedimento amministrativo sull'assetto di un quadro  normativo
compiuto che rispetta l'autonomia amministrativa degli enti, la sfera
di attribuzioni e di competenze, fino alla conseguente e  strumentale
autonomia  finanziaria,  cosi'  evidenziando  ulteriori  profili   di
eccesso di potere e violazione dell'art. 16, comma 7 del d.lgs. n. 95
del 2012, conv. con modif. con legge n. 135 del 2012. Violazione  dei
principi  di  ragionevolezza,  disparita'  di  trattamento,   difetto
relativo ed assoluto di istruttoria. Tra i consumi intermedi  vengono
considerati i servizi di trasporto (codice gestionali SIOPE 1302)  ed
ai corsi di formazione (codice gestionale SIOPE 1310). Dalla disamina
del prospetto relativo alle  spese  dei  contratti  di  servizio  per
trasporto, codificate tutte con  codice  SIOPE  1302,  si  rinvengono
spese (capitolo 13613) per costi non assolutamente  comprimibili  con
destinazione vincolata a fronte di  finanziamenti  provenienti  dallo
Stato  e  dalla  Regione.  Il  ricorso  evidenzia  anche  profili  di
incostituzionalita' dell'art. 16, comma 7, del d.l. 6 luglio 2012  n.
95, conv. con modif. in l. 7 agosto  2012  n.  135,  con  conseguente
illegittimita' derivata del d.m. 25 ottobre 2012  n.  64434.  Con  il
ricorso  viene  chiesta,  previa  occorrendo  rimessione  alla  Corte
Costituzionale della questione di illegittimita'  costituzione  degli
artt. dell'art. 16, comma 7 del d.l. n. 95 del 2012, come  convertito
in l. n. 135 del  2012,  l'annullamento  del  Decreto  del  Ministero
dell'Interno n. 64434 del 25/10/2012 in parte qua, nonche'  gli  atti
connessi, presupposti, correlati o conseguenti a quello impugnato  ed
in  particolare  gli  atti  le  analisi  di  spesa  del   Commissario
Straordinario   per   la   razionalizzazione   della   spesa    delle
amministrazioni  pubbliche.  A  seguito  dell'udienza  pubblica   del
16/5/2013 il TAR di  Roma,  Sezione  1  ter,  ha  emesso  l'ordinanza
5532/2013  (ricorso  n.  1256/2013)  con  la   quale,   ritenuta   la
interconnessione degli interessi di tutte le province elencate nel dm
impugnato   (allegato   A),   ha    disposto    l'integrazione    del
contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami alle seguenti
province: Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella,
Verbano-Cusio-Ossola,  Varese,  Como,   Sondrio,   Milano,   Bergamo,
Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e della Brianza,
Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo,  Imperia,
Savona, Genova,  La  Spezia,  Piacenza,  Parma,  Reggio  nell'Emilia,
Modena, Bologna, Ferrara,  Ravenna,  Forli'  Cesena,  Rimini,  Massa,
Lucca, Pistoia, Firenze,  Livorno,  Pisa,  Arezzo,  Siena,  Grosseto,
Prato, Perugia, Terni, Pesaro  e  Urbino,  Ancona,  Macerata,  Ascoli
Piceno, Fermo, Viterbo, Rieti,  Roma,  Latina,  Frosinone,  l'Aquila,
Teramo, Pescara, Chieti,  Campobasso,  Isernia,  Caserta,  Benevento,
Napoli, Avellino, Salerno, Foggia, Bari,  Taranto,  Brindisi,  Lecce,
Barletta-Andria-Trani, Potenza, Matera,  Cosenza,  Catanzaro,  Reggio
Calabria,  Crotone,  Vibo  Valentia,   Trapani,   Palermo,   Messina,
Agrigento, Caltanisetta, Enna, Catania,  Ragusa,  Siracusa,  Sassari,
Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio  Campidano,
Carbonia-Iglesias 

                       avv. Francesco Monaldi 

 
T13ABA9155
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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