BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IRPINA
Societa' cooperativa

Sede legale: via Roma, n.14 - Montemiletto (AV)
Registro delle imprese: Avellino n.01514890647
Iscritta all'albo delle banche al n.4925
Iscritta all'albo delle societa' cooperative al n. A150246
Aderente al fondo di garanzia dei depositanti al fondo di garanzia
degli obbligazionisti del credito cooperativo

(GU Parte Seconda n.94 del 10-8-2013)

 
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai  sensi  dell'articolo  58
del  decreto  legislativo  1  settembre  1993,   n.385   (il   ""T.U.
Bancario"), corredato dall'informativa  ai  sensi  dell'articolo  13,
commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196  (il"Codice
in materia di protezione dei dati  personali")  e  del  provvedimento
dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati  personali  del  18
                            gennaio 2007 
 

  Con  riferimento  al  contratto  di  cessione  (il  «Contratto   di
Cessione») sottoscritto in data  29  luglio  2013  tra  la  Banca  di
Credito Cooperativo Irpina societa' cooperativa (la  «Banca»)  e  BCC
Securis - Societa' per la Cartolarizzazione dei  Crediti  S.r.l.  (la
«Societa'»), societa' di cartolarizzazione con  sede  legale  in  Via
Lucrezia Romana, 41/47, 00178 Roma, la Banca comunica che,  ai  sensi
dell'articolo 58 del T.U. Bancario, la Societa' ha ceduto pro  soluto
ed in blocco, e la Banca ha acquistato pro  soluto  e  in  blocco  un
portafoglio  di  crediti  (per  capitale,   interessi,   maturati   e
maturandi, accessori e quant'altro) derivanti da contratti  di  mutuo
fondiari,  contratti  di  mutuo  ipotecari  ed  altri  contratti   di
finanziamento  in  varie  forme  tecniche   che   risultavano   nella
titolarita' della Societa'.  La  cessione  dei  crediti  oggetto  del
Contratto di Cessione ha avuto  (i)  efficacia  giuridica  dalle  ore
00:01 del 7 agosto  2013  (la  «Data  di  Efficacia  Giuridica  della
Retrocessione») e (ii) efficacia economica  dalle  ore  00:01  dell'8
luglio 2013 (la «Data di Efficacia Economica  della  Retrocessione»).
Alla Data  di  Efficacia  Economica  della  Retrocessione  i  crediti
presentavano le seguenti caratteristiche: 
    (i) crediti derivanti da contratti di mutuo fondiario,  contratti
di mutuo ipotecario ed altri  contratti  di  finanziamento  in  varie
forme tecniche ceduti dalla Banca Cessionaria alla Societa'  mediante
contratto di cessione sottoscritto in data [19 luglio 2002/13  agosto
2002] ed aventi le caratteristiche indicate nell'avviso  di  cessione
dei crediti pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 208, parte Seconda del 5 settembre 2002. 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  sono  stati  altresi'
trasferiti alla Banca, senza ulteriori formalita' o  annotazioni,  ai
sensi dell'articolo 1263 del codice civile  e  dell'articolo  58  del
T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti alla Societa'  dai
contratti di mutuo - che assistono e garantiscono  il  pagamento  dei
crediti oggetto del Contratto  di  Cessione,  o  altrimenti  ad  esso
accessori, ivi incluse le  garanzie  ipotecarie,  le  altre  garanzie
reali e personali, i privilegi, gli accessori e,  piu'  in  generale,
ogni diritto, azione facolta'  o  prerogativa  inerente  ai  suddetti
crediti. 
  Per  effetto  della  cessione  i   crediti   saranno   gestiti   ed
amministrati in nome e per contro proprio dalla  Banca,  e  non  piu'
quale servicer in nome e per conto  della  Societa'  ai  sensi  degli
accordi preesistenti tra le stesse. Pertanto, la Banca e' creditrice,
quale piena ed esclusiva titolare dei crediti oggetto  del  Contratto
di Cessione, di ogni somma dovuta dai debitori ceduti in relazione ai
medesimi crediti, nelle forme rispettivamente previste dai  contratti
di mutuo fondiario, dai contratti di mutuo ipotecario e  dagli  altri
contratti di finanziamento in varie forme tecniche. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'agenzia
della Banca presso la quale risultano domiciliati i  pagamenti  delle
rate di mutuo, nelle ore di apertura  di  sportello  di  ogni  giorno
lavorativo bancario. 
  La Banca continuera' ad essere responsabile  a  tutti  gli  effetti
delle comunicazioni  (documenti  di  sintesi  periodici,  rendiconti,
ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire  alla  clientela  in
quanto previste dalla normativa sulla «Trasparenza Bancaria». 
  Alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  si   informa,   ai   sensi
dell'articolo 13  del  Codice  in  materia  di  Protezione  dei  Dati
Personali (come successivamente modificato ed integrato  anche  dalla
normativa regolamentare e di attuazione), che i  dati  personali  dei
debitori ceduti continueranno ad essere trattati dalla Banca  con  le
stesse modalita' e per le stesse  finalita'  relative,  tra  l'altro,
alla gestione, amministrazione, riscossione e  recupero  dei  crediti
oggetto di cessione ai sensi del Contratto di  Cessione,  conservando
la propria qualita' di «Titolare» ai sensi del Codice in  materia  di
Protezione dei Dati Personali. Pertanto, i debitori  ceduti  potranno
continuare  a  rivolgersi  per  l'esercizio  dei   diritti   di   cui
all'articolo  7  del  Codice  in  materia  di  Protezione  dei   Dati
Personali, presso la sede legale della Banca in Montemiletto. 

   Banca di credito cooperativo Irpina - Il legale rappresentante 
                        dott. Giovanni Lusini 

 
TC13AAB10457
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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