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Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 ("Legge sulla Cartolarizzazione ") e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"). La Large Corporate ONE S.r.l. (l'"Acquirente") comunica che in data 25 luglio 2013 ha concluso con UniCredit S.p.A. (l'"Originator") un accordo quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale accordo quadro di cessione l'Originator avra' facolta' di cedere, e l'Acquirente acquistera', periodicamente pro soluto, secondo un programma di cessioni su base rotativa da effettuarsi nel corso del tempo ai termini e alle condizioni ivi specificate, i crediti rappresentati dalle rate, dagli interessi, dagli accessori, dalle spese e quant'altro, dovuti in relazione a finanziamenti (i "Finanziamenti") concessi ad imprese ("Debitori") in forza dei contratti di finanziamento ("Contratti di Finanziamento") stipulati dall'Originator con i Debitori. Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che in data 25 luglio 2013 l'Acquirente ha acquistato pro soluto dall'Originator ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o relativo ai Finanziamenti, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i crediti relativi a: (i) il capitale residuo dei Finanziamenti al 1 luglio 2013 (la "Data di Valutazione") (esclusa) dovuto e non ancora incassato; (ii) gli interessi convenzionali, legali e di mora maturati e non ancora incassati in relazione ai Finanziamenti alla Data di Valutazione (esclusa); (iii) gli interessi convenzionali, legali e di mora che matureranno sui Finanziamenti a decorrere dalla Data di Valutazione (inclusa); (iv) gli importi dovuti alla Data di Valutazione (esclusa) o che matureranno da tale data a titolo di rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passivita', costi e indennita' in relazione ai Finanziamenti; (v) ogni altro importo dovuto all'Originator alla Data di Valutazione (esclusa) o che maturera' da tale data in riferimento ai Finanziamenti e ai Contratti di Finanziamento; (vi) le commissioni fisse di incasso rata, ad esclusione dei crediti dell'Originator relativi a rate a valere sui Finanziamenti che sono state oggetto di sospensione dei pagamenti per effetto di norme di legge o per iniziative commerciali dell'Originator, ovvero crediti dell'Originator non compresi nelle rate dei Finanziamenti e relativi a somme esclusivamente riferibili al pagamento di premi assicurativi e di commissioni dovute per l'espletamento di attivita' straordinarie di gestione dei Finanziamenti (quali, a titolo esemplificativo, le commissioni dovute in caso di rimborso anticipato dei Finanziamenti, ovvero in caso di concessione di "waiver" ovvero in caso di violazione degli impegni contrattuali ovvero le eventuali commissioni di strutturazione del Finanziamento o altre commissioni diverse da quelle elencate nel punto (vi) sopra), che alla Data di Valutazione soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i "Criteri Comuni"): 1. i relativi finanziamenti siano stati originariamente stipulati dall'Originator e/o da banche appartenenti al Gruppo Bancario UniCredit che sono state successivamente fuse per incorporazione nell'Originator (direttamente o per il tramite di precedenti fusioni con altre banche appartenenti al Gruppo Bancario UniCredit); 2. i relativi finanziamenti siano denominati in euro (ovvero siano stati erogati in valuta diversa e successivamente ridenominati in euro) e non siano suscettibili di essere ridenominati in una moneta diversa dall'euro per mera volonta' del relativo debitore; 3. in relazione ai quali vi sia almeno una rata (anche se di soli interessi) scaduta e pagata; Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti derivanti dai finanziamenti che alla relativa Data di Valutazione, pur presentando tutte le caratteristiche sopra indicate, presentavano altresi' (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 1. rispetto ai quali vi siano una o piu' rate scadute che non siano state pagate integralmente da piu' di 30 giorni; 2. i relativi finanziamenti siano classificati ad incaglio o sofferenza o quali esposizioni ristrutturate secondo quanto disposto dalla Circolare 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti) di Banca d'Italia; 3. i relativi finanziamenti siano stati concessi a societa' costituite ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, banche ed altri istituti finanziari (ad eccezione di holding di partecipazioni) iscritti all'elenco tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Decreto legislativo n. 385 del 1 Settembre 1993, cosi' come modificato ed integrato di volta in volta; 4. i relativi finanziamenti siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda o che possa prevedere contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti "finanziamenti agevolati e convenzionati"); 5. i relativi finanziamenti siano stati erogati in tutto o in parte con provvista della Banca Europea degli Investimenti, ovvero della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 6. i relativi finanziamenti siano assistiti dalla garanzia assicurativa dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE); 7. i relativi finanziamenti siano stati erogati e classificati come crediti agrari ai sensi degli articoli 43 e ss. del Decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, cosi' come modificato ed integrato di volta in volta; 8. il cui rimborso ai sensi dei relativi contratti di finanziamento sia subordinato ai debiti chirografari del relativo debitore. Oltre ai Criteri Comuni, alla relativa Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto), i crediti trasferiti dall'Originator all'Acquirente presentavano i seguenti criteri specifici (i "Criteri Specifici"): 1. sia stata inviata al relativo debitore, una lettera di richiesta di consenso alla cessione del credito derivante dal relativo contratto di finanziamento e/o alla comunicazione a soggetti terzi delle informazioni concernenti il relativo finanziamento; 2. con riferimento ai quei crediti i cui contratti di finanziamento richiedevano per la relativa cessione il consenso del relativo debitore, tale consenso sia stato ricevuto entro il 24 luglio 2013; 3. i cui finanziamenti siano stati completamente erogati, anche in un'unica soluzione e per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 4. il cui debito residuo in linea capitale (per tale intendendosi l'importo complessivo della componente capitale di tutte le rate a scadere dalla relativa Data di Valutazione) risulti compreso tra euro 430.000,00 (inclusi) ed euro 75.000.000,00 (inclusi); 5. la cui data di erogazione sia compresa tra l'11 dicembre 1998 e il 30 giugno 2008 ovvero sia successiva al 1 gennaio 2009; 6. la cui data di scadenza sia compresa tra il 31 dicembre 2013 ed il 31 maggio 2015 ovvero sia compresa tra il 31 luglio 2015 ed il 31 dicembre 2034; 7. i cui contratti di finanziamento prevedano un tasso di interesse contrattuale che, per tutta la loro durata residua, appartiene ad una delle seguenti categorie: (i) tasso fisso; ovvero (ii) tasso variabile; 8. i cui contratti di finanziamento prevedano: (a) qualora sia previsto un tasso di interesse contrattuale variabile, che il relativo margine sia superiore o uguale a 0,48%; ovvero (b) qualora sia previsto un tasso di interesse contrattuale fisso, che tale tasso di interesse sia superiore o uguale 4,85%; 9. i relativi debitori abbiano la propria sede legale in Italia; 10. i cui garanti (ove presenti) abbiano sede legale o residenza in Italia; 11. in presenza di garanzia ipotecaria, i cui beni oggetto della relativa garanzia siano situati in Italia; Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti derivanti dai finanziamenti che alla relativa Data di Valutazione, pur presentando tutte le caratteristiche sopra indicate, presentavano altresi' (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 1. i relativi finanziamenti siano stati concessi "in pool" con altre societa' o istituti finanziari; 2. i relativi finanziamenti siano stati erogati sotto forma di apertura di credito rotativa ("revolving facility") ovvero altra forma tecnica che preveda, a fronte del rimborso da parte del relativo debitore, il rispristino della disponibilita' del finanziamento a nuove erogazioni; 3. i relativi finanziamenti abbiano una durata residua inferiore a 6 mesi; 4. i relativi finanziamenti beneficino di una garanzia consortile e/o siano stati concessi ai sensi di convenzioni o accordi conclusi con consorzi di garanzia; 5. i relativi finanziamenti siano stati concessi nell'ambito di operazioni di finanza di progetto (cosiddetto "project financing"), ivi inclusi i finanziamenti concessi nell'ambito di operazioni di partenariato pubblico privato ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 6. i relativi finanziamenti siano garantiti esclusivamente da ipoteca navale ai sensi del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione); 7. i relativi finanziamenti siano stati erogati, in qualsiasi forma tecnica, nel contesto di operazioni di credito all'esportazione; 8. i relativi finanziamenti siano stati concessi a enti ecclesiastici riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, ovvero organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS); 9. i relativi finanziamenti abbiano come controparte contrattuale un ente pubblico o un soggetto cui si applica, in merito alla cessione del relativo credito, il Regio Decreto N. 2440 del 1923; 10. i relativi finanziamenti siano stati erogati da Banca Bipop Carire S.p.A. ed abbiano scadenza il 14 dicembre 2016; e 11. il cui contratto di finanziamento riporti i seguenti codici contratto: 55-00-4270261-000; 55-00-3860248-000; 55-00-4080913-000; 55-00-4075538-000; 55-00-3993617-000; 55-00-4035971-000; 55-00-4222958-000; 55-00-3687398-000; 55-00-3843742-000; 55-00-4510014-850. L'Acquirente ha conferito incarico a UniCredit S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche', in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a UniCredit S.p.A. ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. L'eventuale revoca dell'incarico verra' notificata ai debitori ceduti mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al proprio gestore all'interno di UniCredit S.p.A. Verona, 13 Agosto 2013 Large Corporate ONE S.r.l. - Procuratore autorizzato Paolo Montresor T13AAB10793