REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA
Presidenza della Regione


Decreto n. 354

(GU Parte Seconda n.105 del 7-9-2013)

 
Biverbanca S.p.a.- Proroga dei termini  legali  e  convenzionali  per
              mancato funzionamento il 24 luglio 2013. 
 

  Il Presidente della Regione, 
  Vista la nota n. 0723047/13 del 31 luglio  2013  con  la  quale  la
Filiale  di  Aosta  della  Banca  d'Italia  ha  chieste  di  valutare
l'opportunita' di  procedere  nei  confronti  dell'istituto  bancario
Biverbanca S.p.a. all'emissione  del  provvedimento  di  proroga  dei
termini legali e convenzionali scaduti il 24 luglio 2013 o nei cinque
giorni successivi, a causa di un disservizio  della  Telecom  che  ha
impedito  il  regolare  svolgimento  delle  attivita'  delle  filiali
seguenti: Aosta, Courmayeur, Saint-Vincent, Donnas e Agenzia n. 1  di
Aosta; 
  Considerato che l'evento, per il suo carattere  di  eccezionalita',
rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del  decreto  legislativo
15 gennaio 1948, n. 1 a norma  del  quale:  «Qualora  le  aziende  di
credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12  marzo  1936,
n. 375 e successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non
potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini  legali
o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato  funzionamento
o nei  cinque  giorni  successivi,  ancorche'  relativi  ad  atti  od
operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15  giorni
a favore delle aziende di credito e degli istituti di  cui  sopra,  a
decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico»; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre  1945,  n.
545, e lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' riconosciuto il mancato funzionamento  il  giorno  24  luglio
2013 di  alcune  filiali  dell'istituto  bancario  Biverbanca  S.p.a.
operanti sul territorio della Valle d'Aosta e indicate  in  premessa,
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15  gennaio  1948,
n. 1, come causato da eventi eccezionali. 
  2. I termini legali e convenzionali scaduti  il  giorno  24  luglio
2013 o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi  ad  atti  od
operazioni da compiersi in altra piazza, sono, pertanto, prorogati di
quindici  giorni  in  favore  dell'istituto  bancario   indicato   in
premessa, a decorrere dal giorno di  riapertura  degli  sportelli  al
pubblico. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  a
cura del Servizio Affari di Prefettura della Presidenza della Regione
ed affisso nei locali regionali della Banca stessa. 
    Aosta, 8 agosto 2013 

                     Il presidente della Regione 
                          Augusto Rollandin 

 
TC13ABP11014 (Gratuito)
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