PREFETTURA DI FORLI' - CESENA

(GU Parte Seconda n.145 del 10-12-2013)

Protocollo: n. 51688/W/Gab.
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Forli-Cesena, 
  Visto il Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,  relativo  alla
proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi  di  chiusura
delle Aziende di credito e  singole  dipendenze  a  causa  di  eventi
eccezionali; 
  Vista la lettera del 18 novembre 2013, n. 1063405/13 con  la  quale
il  Direttore  della  filiale  della  Banca  d'Italia  di  Forli'  ha
segnalato che,  a  causa  dello  sciopero  nazionale  dei  lavoratori
bancari nella giornata del  31  ottobre  2013,  la  dipendenza  della
sottoindicata  azienda  di   credito   non   ha   potuto   funzionare
regolarmente ed ha pertanto chiesto che, ai sensi dell'art.  2,  D.L.
15 gennaio 1948, n. 1, sia dichiarata l'eccezionalita' dell'evento; 
  Ritenuto che sussistono le condizioni per l'adozione del  richiesto
provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
  lo sciopero nazionale dei lavoratori nella giornata del 31  ottobre
2013, che ha precluso la regolare attivita'  della  dipendenza  della
sottoindicata  azienda  di  credito,  e'   da   considerarsi   evento
eccezionale ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo  15  gennaio
1948, n. 1 secondo cui «i  termini  legali  o  convenzionali  scaduti
durante il periodo di  mancato  funzionamento  o  nei  cinque  giorni
successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi  su
altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle  aziende  di
credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal  giorno  della
riapertura degli sportelli al pubblico»: 
    Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc.  coop.,  Filiale  di
Cesena. 

                             Il prefetto 
                               Cesari 

 
TC13ABP15333 (Gratuito)
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