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Errata corrige
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Dematerializzazione delle quote del capitale della Banca d'Italia Viste le disposizioni di cui al Titolo II del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modifiche dalla l. 29 gennaio 2014 n. 5; Viste le disposizioni di cui al Capo II, Titolo II, Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); Viste le disposizioni di cui al regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008; Visto l'articolo 2355 del codice civile; Viste le disposizioni di cui allo Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2013; Considerato che: a seguito dell'aumento deliberato dall'Assemblea straordinaria del 23 dicembre 2013, il capitale della Banca d'Italia e' di 7.500.000.000 euro ed e' rappresentato da 300.000 quote nominative di partecipazione del valore nominale di 25.000 euro ciascuna; ai sensi dell'articolo 6, comma 6-bis del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, la Banca d'Italia e' autorizzata a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale; il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 5, lettera d) del citato articolo, mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti; si applicano l'articolo 2355, comma 5, del codice civile e, in quanto compatibili con le disposizioni del medesimo articolo 6, comma 6-bis e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al Capo II, Titolo II, Parte III del TUF; ai sensi dell'articolo 2355, comma 5 del codice civile, il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina della gestione accentrata in regime di dematerializzazione si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; se le azioni sono nominative, la scritturazione sul conto equivale alla girata; ai sensi dell'articolo 83-ter TUF, per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina della gestione accentrata in regime di dematerializzazione deve essere scelta un'unica societa' di gestione accentrata; l'emittente comunica alla societa' l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari, il suo frazionamento e ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento indicato nell'articolo 81, comma 1 TUF; la societa' di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente; ai sensi dell'articolo 83-quater, commi 3 e 4 TUF, a nome e su richiesta degli intermediari la societa' di gestione accentrata accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso; l'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonche' il trasferimento, gli atti di esercizio e i vincoli disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso; ai sensi dell'art. 83-terdecies TUF, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, e' determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dall'emittente che stabilisce altresi' le modalita' del relativo pagamento; il Consiglio superiore della Banca d'Italia Delibera l'immissione nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, con effetto dal 18.1.2016 e con le modalita' di seguito indicate. Conferimento del capitale e individuazione della societa' di gestione accentrata 1. Il capitale della Banca d'Italia, rappresentato da quote nominative di partecipazione (Quote), e' conferito in un'unica soluzione in un conto (Conto Emittente) alla stessa intestato presso Monte Titoli Spa; presso quest'ultima sono accesi distinti conti terzi per i titolari di Quote (Partecipanti), parimenti intestati alla Banca d'Italia (Conti Terzi Liquidatori) e nei quali sono registrate le Quote di ciascun Partecipante risultanti dalle evidenze del registro dei Partecipanti, di cui all'articolo 4 dello Statuto della Banca d'Italia, alla data del 2/1/20I6. 2. Presso la Banca d'Italia sono aperti conti intestati a ciascun Partecipante (Conti Titoli) nei quali sono registrate le Quote di rispettiva pertinenza. Il rapporto di custodia delle Quote e gli adempimenti connessi con i trasferimenti delle stesse sono disciplinati da un apposito contratto di deposito titoli (Contratto). 3. L'apertura del Conto Emittente e dei Conti Terzi Liquidatori integra un servizio aggiuntivo, ai sensi delle "Condizioni di servizio" vigenti tra la Banca d'Italia e Monte Titoli Spa per l'utilizzo di conti gia' in essere. 4. I certificati cartacei rappresentativi delle Quote (Certificati) cessano di essere validi dalla data di efficacia della dematerializzazione. Adempimenti connessi alla dematerializzazione 1. Gli adempimenti connessi alla dematerializzazione, ivi comprese le modalita' e i termini di restituzione dei Certificati, sono dettagliati in una comunicazione inviata ai soggetti che, alla data di pubblicazione della presente delibera, risultino iscritti nel registro dei Partecipanti. 2. La comunicazione e' resa altresi' disponibile sul sito internet della Banca d'Italia. Regime di circolazione delle Quote e gestione dei rapporti con i Partecipanti 1. Le Quote possono essere cedute in una sede di negoziazione, nel rispetto della normativa vigente, o "fuori mercato" (Over the Counter - OTC). 2. I trasferimenti sono regolati nell'ambito del servizio di liquidazione titoli di Monte Titoli. 3. Gli adempimenti relativi al regolamento delle operazioni di trasferimento e le connesse modalita' di scambio delle comunicazioni con la Banca d'Italia sono specificati in una "Guida operativa" allegata al Contratto. Esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali dei Partecipanti 1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione effettuata dalla Banca d'Italia, in conformita' alle proprie scritture contabili; tale legittimazione spetta ai soggetti che risultino Partecipanti alla data indicata nello Statuto. 2. L'iscrizione nel registro dei Partecipanti non e' condizione di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto. 3. I dividendi sono corrisposti ai soggetti che, alla data indicata nello Statuto, risultino Partecipanti in conformita' alle scritture contabili della Banca d'Italia. Sospensione della cessione delle Quote mediante girata Nei quindici giorni antecedenti la data prevista per l'efficacia della dematerializzazione la cessione delle Quote mediante girata resta sospesa e non possono essere emessi nuovi Certificati. La presente delibera entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 2015 Il governatore Ignazio Visco TC15AAB12882