TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Ex Tribunale di Acqui Terme

(GU Parte Seconda n.18 del 13-2-2018)

 
Chiusura curatela eredita' giacente di Rangone  Angela  Teresa  -  N.
                             114/2009/VG 
 

  Il Presidente, visti la relazione finale, il rendiconto e l'istanza
di chiusura dell'eredità giacente aperta in morte di Rangone  Angela
Teresa  depositati  in  data  15.5.2017  dal  curatore  nominato  con
provvedimento  del  30.3.2009,  avv.to  Cesare  Dagnino,  nonché  la
richiesta di liquidazione del proprio compenso; 
  rilevato che sono trascorsi più di dieci anni  dalla  morte  della
Rangone, deceduta in Acqui Terme (AL) il 2.5.2007; 
  ritenuto pertanto che il diritto di accettare  la  eredità  si  è
ormai prescritto ex art. 480 c.c.; 
  ritenuto conseguentemente che non sussistono i presupposti  di  cui
all'art. 528 c.c.; 
  rilevato   che   l'eredità   "giacente"   si   distingue   infatti
dall'eredità "vacante"; 
  considerato invero che la prima presuppone la possibilita'  di  una
futura accettazione da parte del chiamato all'eredità,  dal  momento
che la "ratio" dell'istituto è di  evitare  che  i  beni  ereditari,
prima dell'accettazione,  restino  privi  di  tutela  giuridica,  con
evidente  danno  dei  soggetti  che   hanno   interesse   alla   loro
conservazione (chiamati ulteriori, creditori ereditari, ecc..), scopo
questo che può essere realizzato attraverso innanzitutto i poteri di
amministrazione   concessi   dalla   legge    al    chiamato    prima
dell'accettazione ex art. 460 c.c. e, nel caso in cui quest'ultimo si
disinteressi di quei beni, avendo  egli  solo  un  potere  e  non  un
obbligo di  amministrare,  proprio  con  la  nomina  di  un  curatore
dell'eredità giacente; 
  rilevato che la seconda presuppone  invece  l'accertamento  in  via
definitiva che non vi siano più chiamati, perchè  essi  mancano  in
modo assoluto, o  perché  hanno  perduto  il  diritto  di  accettare
l'eredità (per rinuncia, prescrizione, decadenza),  essendo  in  tal
caso l'eredità devoluta ex lege allo Stato; 
  rilevato che nel caso in cui il defunto non  abbia  lasciato  alcun
successibile l'acquisto dell'eredità da parte  dello  Stato  avviene
immediatamente, mentre nel caso in cui i  successibili  esistono,  ma
hanno perso il diritto di accettare, l'acquisto da parte dello  Stato
avviene in questo momento retroagendo comunque in entrambi i casi  al
tempo dell' apertura la successione; 
  considerato pertanto che le disposizioni degli artt. 528 e 529 c.c.
in tema di nomina e di attività del curatore dell'eredità  giacente
presuppongono l'esistenza  di  chiamati  all'eredità  e  la  mancata
accettazione da parte dell'unico chiamato alla successione ovvero  di
tutti i destinatari della delazione ereditaria fino al momento in cui
gli stessi non abbiano perduto il relativo  diritto  (cfr.  Cass.  N.
5113/2000); 
  ritenuto pertanto che può procedersi alla  chiusura  dell'eredità
giacente ex artt. 528 e segg. c.c.; 
  rilevata la mancanza di attivo dell'eredità dal momento che nessun
bene mobile e/o immobile è stato inventariato; 
  ritenuto pertanto che possa procedersi alla chiusura  dell'eredità
giacente anche per inesistenza di attivo da liquidare,  tenuto  conto
che le passività ammontano invece a complessivi €  546.603,36  (cfr.
dichiarazioni di credito e documentazione allegate  dal  curatore  in
atti); 
  ritenuto quanto al compenso del curatore che lo stesso possa essere
liquidato  ex  art.  2233  c.c.  facendo  riferimento  ai   parametri
normalmente  applicati  per  lo  svolgimento  della  professione   da
individuare, nel caso di specie, anche in  via  analogica  in  quelli
previsti dal D.M. n. 55/14; 
  ritenuto pertanto che, tenuto  conto  della  natura  di  volontaria
giurisdizione della procedura e dell'attività concretamente svolta e
della durata dell'incarico, appare  congruo  liquidare  al  curatore,
avv.to Dagnino, a titolo di compenso la somma di  €  1.500,00,  oltre
accessori di legge ed oltre ad € 216,60 per spese anticipate; 
  ritenuto che in assenza della liquidità necessaria della procedura
per farvi fronte il compenso del curatore, così  come  le  spese  di
procedura tutte devono essere poste a carico dell'istante ex  art.  8
D.P.R. 115/2002, considerato invero che la procedura e' stata  aperta
su istanza di Cioli Angela; P.Q.M. dichiara la chiusura dell'eredità
giacente aperta in morte di Rangone Angela Teresa, nata a Castellazzo
Bormida (AL) il 3.7.1926 e deceduta in Acqui Terme (AL) il 2.5.2007; 
  liquida a favore del curatore, avv.to Cesare Dagnino, a  titolo  di
compenso la somma di € 1.500,00, oltre accessori di legge,  ed  oltre
ad  €  216,60  a  titolo  di  rimborso  spese,  ponendo  il  relativo
pagamento, così  come  tutte  le  spese  di  procedura  compresa  la
pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  del  presente   decreto,   da
effettuarsi a cura del curatore, a carico dell'istante Cioli  Angela.
Si comunichi. 
 
  Alessandria, lì 15.11.2017 

                     avv. Cesare Andrea Dagnino 

 
TX18ABH1387
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