Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge numero 130 del 30
aprile 1999 (come successivamente integrata e modificata, la "Legge
sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs.
numero 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e
integrato (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs.
numero 196 del 30 giugno 2003, come successivamente modificato e
integrato (il "Codice Privacy")
Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie
garantite da parte di Credit Agricole Cariparma S.p.A. ("Cariparma")
costituito in data 12 luglio 2013 (il "Programma"), Credit Agricole
Italia OBG S.r.l. ("Credit Agricole Italia OBG" o il "Cessionario")
ha concluso con Cariparma un contratto quadro di cessione in data 20
maggio 2013, come successivamente modificato e integrato, ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della
Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del
Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione Cariparma").
In virtu' del Contratto Quadro di Cessione Cariparma, Cariparma (i)
ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato
pro soluto da Cariparma, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari
in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da
Cariparma con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo Cariparma") nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o
dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al
Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da Cariparma,
ulteriori crediti derivanti da Contratti di Mutuo Cariparma, nonche'
ulteriori attivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. n. 310
del 14 dicembre 2006 emanato dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze (il "Decreto 310").
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, Credit
Agricole Italia OBG comunica che, in data 19 marzo 2018, Credit
Agricole Italia OBG ha acquistato pro soluto da Cariparma ogni e
qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo Cariparma (i
"Crediti Cariparma") che alla data del 17 marzo 2018 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni e
specifici (collettivamente, i "Criteri Cariparma"):
Crediti derivanti da contratti di mutuo:
(1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale
il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(3) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al
Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo
Bancario Credit Agricole Italia);
(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non
pagata da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di
pagamento;
(6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (ora denominata Credit
Agricole Cariparma S.p.A) di cedere i crediti derivanti dal relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia
necessario ai fini di tale cessione e Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza S.p.A. (ora denominata Credit Agricole Cariparma S.p.A)
abbia ottenuto tale consenso;
(7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di
pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo contratto di
mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata;
(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(9) che sono stati interamente erogati;
(10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone
fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione,
dipendenti di societa' appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma
Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole
Italia), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del
settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e
banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche,
cointestatarie;
(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso
di interesse variabile (determinato di volta in volta da Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (ora denominata Credit Agricole
Cariparma S.p.A)) o fisso;
(12) che sono crediti ipotecari residenziali aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310;
(13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;
(14) il cui debitore e' una persona fisica (o piu' persone fisiche
cointestatarie) residente in Italia che, in accordo con i criteri di
classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 del
11 febbraio 1991, come successivamente modificata, rientra nei Codici
Attivita' SAE 600, 614 o 615 (rispettivamente "Famiglie
consumatrici", "Artigiani" e "Altre Famigli Produttrici");
(15) garantiti da ipoteca di primo grado,
con esclusione dei:
(a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati prima del 1°
gennaio 2004;
(b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente
al 31 dicembre 2017;
(c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo in
linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000;
(d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in data non
posteriore al 31 dicembre 2018;
(e) crediti derivanti da mutui denominati "Mutui Atipici" in
relazione ai quali, cioe', il relativo piano di ammortamento prevede
la possibilita' di sospendere il pagamento di un massimo di tre rate,
senza che cio' determini la maturazione di ulteriori interessi a
valere sulle somme non corrisposte, poiche' tale costo e' coperto (a)
per le prime due rate non pagate da una polizza assicurativa e (b)
per la terza da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (ora
denominata Credit Agricole Cariparma S.p.A);
(f) crediti derivanti da mutui denominati "Sonni Tranquilli";
(g) crediti derivanti da mutui con piano di ammortamento che
prevede il pagamento anticipato di interessi;
(h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati) erogati
in favore di soggetti che alla Data di Valutazione sono
amministratori o ex amministratori del Gruppo Bancario Cariparma
Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole
Italia);
(i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali il pagamento
delle rate (comprensive della componente capitale e della componente
interessi) (i) e' oggetto di una richiesta di sospensione, ovvero
(ii) e' oggetto di sospensione ancora in corso, ovvero (iii) e' stato
oggetto di sospensione e, nonostante la sospensione sia terminata, vi
siano interessi maturati durante il periodo di sospensione che non
siano stati ancora pagati ovvero (iv) e' stato oggetto di sospensione
ma la posizione debitoria e' in fase di recupero;
(j) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai sensi di
qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie
(mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di
legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre
previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai
datori di ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli
interessi;
(k) crediti relativi a debitori che, alla Data di Valutazione,
risultino classificati come "attivita' finanziarie deteriorate" (nel
significato di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30
luglio 2008 ("Matrice dei Conti"), come successivamente modificata ed
integrata);
(l) crediti derivanti da mutui (i) concessi a soggetti che sono
dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del Gruppo Bancario
Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit
Agricole Italia), e (ii) il cui contratto di mutuo prevede che
l'importo finanziato sia suddiviso in fasce di importo alle quali si
applicano diverse condizioni economiche;
(m) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati oggetto
di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 93
del 27 maggio 2008, come convertito con Legge n. 126 del 24 luglio
2008, in forza della convenzione sottoscritta dall'Associazione
Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in
data 19 giugno 2008 e per i quali tale rinegoziazione sia ancora in
essere;
(n) crediti derivanti da mutui per i quali il debitore abbia
corrisposto anticipatamente una o piu' rate ancora non scadute;
(o) crediti che siano costituiti in garanzia attraverso la
procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita
da Banca d'Italia;
(p) crediti derivanti da mutui che prevedono la corresponsione
differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di
gestione del relativo mutuo salvo il pagamento integrale in occasione
del rimborso anticipato del mutuo stesso;
(q) crediti che siano stati oggetto di frazionamento e che non
siano stati successivamente oggetto di accollo da parte del nuovo
debitore.
Ai fini di cui sopra:
"Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia
situato in uno Stato ammesso.
"Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.
"Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione
Elvetica.
L'elenco dei Crediti Cariparma acquistati pro soluto dal
Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica)
che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra
elencati e' (i) disponibile presso il sito internet
http://gruppo.credit-agricole.it/documentazione-primo-programma-di-em
issioni, (ii) disponibile presso ciascuna filiale delle banche
appartenenti al Gruppo Bancario Credit Agricole Italia e (iii)
depositato presso il Notaio Lorenzo Stucchi, avente sede in Milano,
con atto di deposito Repertorio n. 6519 Raccolta n. 3236.
Nel contesto del Programma, Credit Agricole Italia OBG ha concluso
con Credit Agricole Carispezia S.p.A. ("Carispezia") un contratto
quadro di cessione in data 20 maggio 2013, come successivamente
modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni
Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il
"Contratto Quadro di Cessione Carispezia"). In virtu' del Contratto
Quadro di Cessione Carispezia, Carispezia (i) ha ceduto pro soluto al
Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da Carispezia,
alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da Carispezia con i propri
clienti (i "Contratti di Mutuo Carispezia") nel corso della propria
ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del
caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario
acquistera' pro soluto da Carispezia, ulteriori crediti derivanti da
Contratti di Mutuo Carispezia, nonche' ulteriori attivi ai sensi
dell'articolo 2, comma 1 del Decreto 310.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, Credit
Agricole Italia OBG comunica che, in data 19 marzo 2018, Credit
Agricole Italia OBG ha acquistato pro soluto da Carispezia ogni e
qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo Carispezia (i
"Crediti Carispezia") che alla data del 17 marzo 2018 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni e
specifici (collettivamente, i "Criteri Carispezia"):
Crediti derivanti da contratti di mutuo:
(1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale
il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(3) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al
Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo
Bancario Credit Agricole Italia);
(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non
pagata da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di
pagamento;
(6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. (ora denominata Credit
Agricole Carispezia S.p.A) di cedere i crediti derivanti dal relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia
necessario ai fini di tale cessione e Cassa di Risparmio della Spezia
S.p.A. (ora denominata Credit Agricole Carispezia S.p.A) abbia
ottenuto tale consenso;
(7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di
pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo contratto di
mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata;
(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(9) che sono stati interamente erogati;
(10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone
fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione,
dipendenti di societa' appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma
Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole
Italia)), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del
settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e
banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche,
cointestatarie;
(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso
di interesse variabile (determinato di volta in volta da Cassa di
Risparmio della Spezia S.p.A. (ora denominata Credit Agricole
Carispezia S.p.A)) o fisso;
(12) che sono crediti ipotecari residenziali aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310;
(13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;
(14) il cui debitore e' una persona fisica (o piu' persone fisiche
cointestatarie) residente in Italia che, in accordo con i criteri di
classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 del
11 febbraio 1991, come successivamente modificata, rientra nei Codici
Attivita' SAE 600, 614 o 615 (rispettivamente "Famiglie
consumatrici", " Artigiani" e "Altre Famigli Produttrici");
(15) garantiti da ipoteca di primo grado,
con esclusione dei:
(a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati prima del 1°
gennaio 2004;
(b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente
al 31 dicembre 2017;
(c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo in
linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000;
(d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in data non
posteriore al 31 dicembre 2018;
(e) crediti derivanti da mutui denominati "Mutui Atipici" in
relazione ai quali, cioe', il relativo piano di ammortamento prevede
la possibilita' di sospendere il pagamento di un massimo di tre rate,
senza che cio' determini la maturazione di ulteriori interessi a
valere sulle somme non corrisposte, poiche' tale costo e' coperto (a)
per le prime due rate non pagate da una polizza assicurativa e (b)
per la terza da Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. (ora
denominata Credit Agricole Carispezia S.p.A);
(f) crediti derivanti da mutui denominati "Sonni Tranquilli";
(g) crediti derivanti da mutui con piano di ammortamento che
prevede il pagamento anticipato di interessi;
(h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati) erogati
in favore di soggetti che alla Data di Valutazione sono
amministratori o ex amministratori del Gruppo Bancario Cariparma
Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole
Italia);
(i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali il pagamento
delle rate (comprensive della componente capitale e della componente
interessi) (i) e' oggetto di una richiesta di sospensione, ovvero
(ii) e' oggetto di sospensione ancora in corso, ovvero (iii) e' stato
oggetto di sospensione e, nonostante la sospensione sia terminata, vi
siano interessi maturati durante il periodo di sospensione che non
siano stati ancora pagati ovvero (iv) e' stato oggetto di sospensione
ma la posizione debitoria e' in fase di recupero;
(j) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai sensi di
qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie
(mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di
legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre
previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai
datori di ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli
interessi;
(k) crediti relativi a debitori che, alla Data di Valutazione,
risultino classificati come "attivita' finanziarie deteriorate" (nel
significato di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30
luglio 2008 ("Matrice dei Conti"), come successivamente modificata ed
integrata);
(l) crediti derivanti da mutui (i) concessi a soggetti che sono
dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del Gruppo Bancario
Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit
Agricole Italia), e (ii) il cui contratto di mutuo prevede che
l'importo finanziato sia suddiviso in fasce di importo alle quali si
applicano diverse condizioni economiche;
(m) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati oggetto
di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 93
del 27 maggio 2008, come convertito con Legge n. 126 del 24 luglio
2008, in forza della convenzione sottoscritta dall'Associazione
Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in
data 19 giugno 2008 e per i quali tale rinegoziazione sia ancora in
essere;
(n) crediti derivanti da mutui per i quali il debitore abbia
corrisposto anticipatamente una o piu' rate ancora non scadute;
(o) crediti che siano costituiti in garanzia attraverso la
procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita
da Banca d'Italia;
(p) crediti derivanti da mutui che prevedono la corresponsione
differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di
gestione del relativo mutuo salvo il pagamento integrale in occasione
del rimborso anticipato del mutuo stesso;
crediti che siano stati oggetto di frazionamento e che non siano
stati successivamente oggetto di accollo da parte del nuovo debitore.
Ai fini di cui sopra:
"Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia
situato in uno Stato ammesso.
"Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.
"Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione
Elvetica.
L'elenco dei Crediti Carispezia acquistati pro soluto dal
Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica)
che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra
elencati e' (i) disponibile presso il sito internet
http://gruppo.credit-agricole.it/documentazione-primo-programma-di-em
issioni, (ii) disponibile presso ciascuna filiale delle banche
appartenenti al Gruppo Bancario Credit Agricole Italia e (iii)
depositato presso il Notaio Lorenzo Stucchi, avente sede in Milano,
con atto di deposito Repertorio n. 6519 Raccolta n. 3236.
Nel contesto del Programma, Credit Agricole Italia OBG ha concluso
con Credit Agricole FriulAdria S.p.A. ("Friuladria") un contratto
quadro di cessione in data 20 maggio 2013, come successivamente
modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni
Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il
"Contratto Quadro di Cessione Friuladria"). In virtu' del Contratto
Quadro di Cessione Friuladria, Friuladria (i) ha ceduto pro soluto al
Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da Friuladria,
alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da Friuladria con i propri
clienti (i "Contratti di Mutuo Friuladria") nel corso della propria
ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del
caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario
acquistera' pro soluto da Friuladria, ulteriori crediti derivanti da
Contratti di Mutuo Friuladria, nonche' ulteriori attivi ai sensi
dell'articolo 2, comma 1 del Decreto 310.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, Credit
Agricole Italia OBG comunica che, in data 19 marzo 2018, Credit
Agricole Italia OBG ha acquistato pro soluto da Friuladria ogni e
qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo Friuladria (i
"Crediti Friuladria") che alla data del 17 marzo 2018 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni e
specifici (collettivamente, i "Criteri Friuladria"):
Crediti derivanti da contratti di mutuo:
(1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale
il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(3) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al
Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo
Bancario Credit Agricole Italia);
(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non
pagata da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di
pagamento;
(6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banca Popolare FriulAdria S.p.A. (ora denominata Credit Agricole
FriulAdria S.p.A) di cedere i crediti derivanti dal relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia
necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare FriulAdria
S.p.A. (ora denominata Credit Agricole FriulAdria S.p.A) abbia
ottenuto tale consenso;
(7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di
pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo contratto di
mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata;
(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(9) che sono stati interamente erogati;
(10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone
fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione,
dipendenti di societa' appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma
Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole
Italia)), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del
settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e
banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche,
cointestatarie;
(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso
di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca
Popolare FriulAdria S.p.A. (ora denominata Credit Agricole FriulAdria
S.p.A)) o fisso;
(12) che sono crediti ipotecari residenziali aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310;
(13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;
(14) il cui debitore e' una persona fisica (o piu' persone fisiche
cointestatarie) residente in Italia che, in accordo con i criteri di
classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 del
11 febbraio 1991, come successivamente modificata, rientra nei Codici
Attivita' SAE 600, 614 o 615 (rispettivamente "Famiglie
consumatrici", "Artigiani" e "Altre Famigli Produttrici");
(15) garantiti da ipoteca di primo grado,
con esclusione dei:
(a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati prima del 1°
gennaio 2004;
(b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente
al 31 dicembre 2017;
(c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo in
linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000;
(d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in data non
posteriore al 31 dicembre 2018;
(e) crediti derivanti da mutui denominati "Mutui Atipici" in
relazione ai quali, cioe', il relativo piano di ammortamento prevede
la possibilita' di sospendere il pagamento di un massimo di tre rate,
senza che cio' determini la maturazione di ulteriori interessi a
valere sulle somme non corrisposte, poiche' tale costo e' coperto (a)
per le prime due rate non pagate da una polizza assicurativa e (b)
per la terza da Banca Popolare FriulAdria S.p.A. (ora denominata
Credit Agricole FriulAdria S.p.A);
(f) crediti derivanti da mutui denominati "Sonni Tranquilli";
(g) crediti derivanti da mutui con piano di ammortamento che
prevede il pagamento anticipato di interessi;
(h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati) erogati
in favore di soggetti che alla Data di Valutazione sono
amministratori o ex amministratori del Gruppo Bancario Cariparma
Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole
Italia);
(i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali il pagamento
delle rate (comprensive della componente capitale e della componente
interessi) (i) e' oggetto di una richiesta di sospensione, ovvero
(ii) e' oggetto di sospensione ancora in corso, ovvero (iii) e' stato
oggetto di sospensione e, nonostante la sospensione sia terminata, vi
siano interessi maturati durante il periodo di sospensione che non
siano stati ancora pagati ovvero (iv) e' stato oggetto di sospensione
ma la posizione debitoria e' in fase di recupero;
(j) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai sensi di
qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie
(mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di
legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre
previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai
datori di ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli
interessi;
(k) crediti relativi a debitori che, alla Data di Valutazione,
risultino classificati come "attivita' finanziarie deteriorate" (nel
significato di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30
luglio 2008 ("Matrice dei Conti"), come successivamente modificata ed
integrata);
(l) crediti derivanti da mutui (i) concessi a soggetti che sono
dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del Gruppo Bancario
Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit
Agricole Italia), e (ii) il cui contratto di mutuo prevede che
l'importo finanziato sia suddiviso in fasce di importo alle quali si
applicano diverse condizioni economiche;
(m) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati oggetto
di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 93
del 27 maggio 2008, come convertito con Legge n. 126 del 24 luglio
2008, in forza della convenzione sottoscritta dall'Associazione
Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in
data 19 giugno 2008 e per i quali tale rinegoziazione sia ancora in
essere;
(n) crediti derivanti da mutui per i quali il debitore abbia
corrisposto anticipatamente una o piu' rate ancora non scadute;
(o) crediti che siano costituiti in garanzia attraverso la
procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita
da Banca d'Italia;
(p) crediti derivanti da mutui che prevedono la corresponsione
differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di
gestione del relativo mutuo salvo il pagamento integrale in occasione
del rimborso anticipato del mutuo stesso;
(q) crediti che siano stati oggetto di frazionamento e che non
siano stati successivamente oggetto di accollo da parte del nuovo
debitore.
Ai fini di cui sopra:
"Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia
situato in uno Stato ammesso.
"Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.
"Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione
Elvetica.
L'elenco dei Crediti Friuladria acquistati pro soluto dal
Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica)
che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra
elencati e' (i) disponibile presso il sito internet
http://gruppo.credit-agricole.it/documentazione-primo-programma-di-em
issioni, (ii) disponibile presso ciascuna filiale delle banche
appartenenti al Gruppo Bancario Credit Agricole Italia e (iii)
depositato presso il Notaio Lorenzo Stucchi, avente sede in Milano,
con atto di deposito Repertorio n. 6519 Raccolta n. 3236.
Cariparma, Carispezia e Friuladria sono di seguito congiuntamente
denominati i "Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente".
I Crediti Cariparma, i Crediti Carispezia e i Crediti Friuladria
sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti" e, ciascuno di
essi, un "Credito".
I Contratti di Mutuo Cariparma, i Contratti di Mutuo Carispezia e i
Contratti di Mutuo Friuladria sono di seguito congiuntamente
denominati i "Contratti di Mutuo" e, ciascuno di essi, un "Contratto
di Mutuo".
Credit Agricole Italia OBG ha conferito incarico a Cariparma, ai
sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinche'
per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti, proceda alla gestione, incasso ed eventuale
recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. A sua volta,
Cariparma ha demandato a Carispezia e Friuladria le attivita' di
gestione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti ceduti,
rispettivamente, da Carispezia e Friuladria a Credit Agricole Italia
OBG. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del
presente avviso continueranno a pagare al relativo Cedente ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi
Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori
informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy,
del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007, e successive disposizioni equivalenti
(ad esempio, il Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 -
"GDPR"), informiamo i debitori ceduti ai sensi del presente avviso e
i garanti dei Crediti (i "Debitori") sull'uso dei Loro dati personali
e sui Loro diritti. I dati personali in possesso di Credit Agricole
Italia OBG sono stati raccolti presso il rispettivo Cedente. Ai
Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati
"sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio,
al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed
alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I
dati personali dell'interessato saranno trattati (i) per quanto
riguarda Credit Agricole Italia OBG, in qualita' di titolare
autonomo, per finalita' connesse e strumentali alla gestione del
portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti da
leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da
disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e
da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione
ed al recupero del credito e, (ii) per quanto riguarda Cariparma,
Carispezia e Friuladria, in qualita' di responsabili del trattamento,
per finalita' connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di
reportistica in merito agli incassi dei Crediti e taluni servizi di
carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione
relativa all'operazione di emissione di obbligazioni bancarie
garantite e della documentazione societaria. In relazione alle
indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa
che i dati personali dei Debitori in nostro possesso vengono
registrati e formeranno oggetto di trattamento - per il tempo
strettamente necessario al perseguimento delle finalita' su esposte -
in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali
all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso
dell'interessato non e', quindi, richiesto). I dati personali dei
Debitori potranno essere comunicati per le sopraindicate finalita'
del trattamento a societa', associazioni o studi professionali che
prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale,
societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati
possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di
"titolari autonomi". I Debitori potranno rivolgersi per esercitare i
diritti riconosciuti loro dalla normativa in materia di protezione
dei dati personali (quali, a titolo esemplificativo, il diritto di
ottenere: (a) l'indicazione dell'origine dei dati personali; (b)
l'indicazione delle finalita' e modalita' del trattamento; (c)
l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (d) gli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili; (e) l'aggiornamento,
la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione
dei dati; (f) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco del dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
Inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (a) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano,
ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; (b) al trattamento di
dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale), mediante richiesta scritta
da inviare a Credit Agricole Italia OBG S.r.l., con Sede in Milano,
via Alessandro Pestalozza n. 12-14.
I Debitori e gli eventuali loro successori o aventi causa potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione presso le filiali del
Gruppo Bancario Credit Agricole Italia o contattare il Numero Verde
800.771100.
Milano, 20 marzo 2018
Credit Agricole Italia OBG S.r.l. - Il presidente del consiglio di
amministrazione
dott. Stefano Marlat
TX18AAB2798