TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Lavoro

(GU Parte Seconda n.49 del 26-4-2018)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con provvedimento del 19.02.2018 il Tribunale Ordinario di  Milano,
Sezione Lavoro, in Milano, ha autorizzato la  notifica  per  pubblici
proclami del ricorso numero  di  registro  generale  8464  del  2017,
proposto da Silvana Sibilio,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato
Rosa Cilea, con domicilio eletto presso lo  studio  legale  Cilea  in
Reggio  Calabria,  viale  G.  Amendola  n.   37,   contro   Ministero
dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale per la Provincia  di
Milano, nonche' << i docenti della classe A046 (ex  A019:  Discipline
Giuridiche ed Economiche) inseriti nelle graduatorie  ad  esaurimento
della Provincia di Milano, in possesso  di  un  punteggio  uguale  od
inferiore rispetto a quello della ricorrente>>; FATTO:  con  giudizio
ex art. 414  c.p.c.  iscritto  presso  il  Tribunale  di  Milano,  la
ricorrente Sibilio Silvana chiede l' accertamento, il  riconoscimento
e        la        declaratoria        del         diritto         al
reinserimento/permanenza/aggiornamento/trasferimento            nelle
Graduatorie Ad Esaurimento della provincia di Milano per il  triennio
2014/2017. La ricorrente e' titolata all'inclusione  e  reinserimento
nelle GAE  di  cui  trattasi,  in  quanto  dispone  dell'abilitazione
all'insegnamento  scuola  secondaria  di   secondo   grado   mediante
superamento di pubblico concorso di  cui  al  Decreto  del  Direttore
Generale  31.03.1999  e  gia'  iscritta  nelle  suddette  GAE   senza
soluzione di continuita' fino al biennio 2004/2005 si ritiene che  la
contestazione in ordine alla mancata e/o tardiva presentazione  della
domanda di aggiornamento ex D.M. 42/2009 - 44/2011 e D.M. N. 235  del
1 aprile 2014, non puo' costituire causa di esclusione dalla predetta
procedura di reclutamento. La richiesta avviene per i seguenti motivi
di DIRITTO: applicabilita' dei disposti legislativi di  cui  alla  L.
143/2004  e  dell'  art.  8  della  L.  296  del   2006,   risultando
immediatamente  disapplicabili  le  diverse  disposizioni  di   rango
normativo inferiore di cui all' art.1 c.2 del D.M. 42 del l' 8 aprile
2009 e D.M. 44 del 12 maggio 2011 e del D.M.  N.  235  del  1  aprile
2014. CONCLUSIONI: Si conclude affinche' l'Ecc.mo Tribunale di Milano
- Sezione Lavoro cosi'  come  adito,  in  accoglimento  del  presente
ricorso, Voglia accertare, dichiarare e  riconoscere  il  diritto  di
Sibilio    Silvana     al     reinserimento/permanenza/aggiornamento/
trasferimento nelle graduatorie ad  esaurimento  della  provincia  di
Milano per il triennio  2014/2017  e  seguenti  per  ogni  effetto  e
beneficio di legge. Il ricorso viene notificato a  tutti  coloro  che
sono utilmente inseriti nelle graduatorie ad  esaurimento  di  scuola
infanzia e  primaria  della  provincia  di  Torino  per  il  triennio
2014/2017. 
  Reggio Calabria li', 06.04.2018 

                           avv. Rosa Cilea 

 
TX18ABA4607
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