Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami
Con ordinanza a verbale della Camera di Consiglio del 14.03.2018,
l'On. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, ha ordinato al ricorrente
Pietro Lavigna di procedere alla integrazione del contraddittorio
mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i
soggetti individuati per relationem di cui all'allegato A (Pacchetto
Giovani, domande ammesse) del D.D.G. della Regione Calabria, del
7.12.2017, prot. n. 13907, in relazione al ricorso, proposto da
Pietro Lavigna, e pendente avanti al T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez.
I, R.G. n. 252/2018. Pertanto, si procede, ad ogni effetto di legge,
alla notifica nei confronti di tutti i soggetti ammessi, individuati
per relationem, ed elencati nell'allegato A (Pacchetto Giovani,
domande ammesse) del D.D.G., Regione Calabria, del 7.12.2017, prot.
n. 13907. Il ricorso propone i seguenti motivi: A) violazione di
legge per falsa applicazione dell'art. 2.2 della Disposizioni
Procedurali per il trattamento delle domande di sostegno in relazione
alla violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 7 e 14.3
delle Disposizioni Attuative, in quanto il tecnico che ha
sottoscritto il B.P.O.L. ed il computo metrico risulta abilitato ed
accreditato sul Portale S.I.A.N.; B) Violazione di legge per mancata
applicazione dell'art. 5, Regolamento U.E. n. 807/2014 in relazione
alla violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 19,
Regolamento U.E. n. 1305/2013, in quanto non e' prescritto uno
specifico titolo professionale abilitante per la sottoscrizione del
Piano aziendale a supporto della presentazione della domanda di
sostegno; C) violazione di legge per mancata applicazione dell'art.
6, L. 241/1990, per mancata attivazione del soccorso istruttorio. Si
avvisa, inoltre, che il T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, con la
predetta ordinanza a verbale ha fissato per la data del 23.05.2018,
la successiva Camera di Consiglio per la trattazione della domanda
cautelare.
avv. Lioi Domenico
avv. Francesco Bocchinfuso
TX18ABA4842