Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio
di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
Regolamento CE N. 1234/2008 come modificato dal Regolamento UE
712/2012.
Codice pratica: C1B/2018/6074. Procedura europea
DE/H/2536/001-004/P/001
Medicinale: MERIOFERT (AIC 043275) in tutte le confezioni
autorizzate. Comunicazione di approvazione di DKMA del 03.05.2018
Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.
Tipologia variazione: Modifica stampati ai sensi dell'art. 61(3)
della Direttiva 2001/83 EC
Modifica apportata: adeguamento al QRD template con introduzione
dei paragrafi 17 e 18 nei testi relativi al confezionamento
secondario.
E' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati
(Etichette) e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell'AIC.
Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate all'Etichettatura entro e non
oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana della variazione.
Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare
di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e
tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua
tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del
suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott. Paolo Castelli
TX18ADD5824