Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art 414 c.p.c. R.G.
1560/2017
Il sig. Liuzzi Domenico - c.f. LZZDNC70B18L049V - rappresentato e
difeso dall'avv. Michele Brunetti - c.f. BRNMHL61M13E155L- conviene
in giudizio il MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca, dinanzi al suddetto Tribunale per ivi sentire
accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare
l'illegittimita' dell'assegnazione al ricorrente, con decorrenza dal
01.09.2016, all'Ambito Territoriale Emilia Romagna 0010 e presso
l'Istituto "G. Galilei" di Mirandola (MO); 2) dichiarare il diritto
del ricorrente ad essere assegnato con decorrenza dal 01.09.2016
all'Ambito Territoriale Puglia 0021 (Taranto) o, subordinatamente, ad
altro ambito e/o scolastica piu' vicina al comune di residenza
(Taranto), nel rispetto del principio di scorrimento della
graduatoria in relazione al punteggio, alle fasi della mobilita' e al
criterio di vicinorieta'; 3) per l'effetto, condannare Il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del
Ministro pro-tempore, ad adottare ogni provvedimento atto ad
assegnare il ricorrente in organico di diritto ad una delle sedi
dell'Ambito Territoriale Puglia 0021 o, subordinatamente, ad altro
ambito e/o sede scolastica piu' vicina al comune di residenza
(Taranto) , nel rispetto del principio di scorrimento della
graduatoria in relazione al punteggio, alle fasi della mobilita' e al
criterio di vicinorieta'; 4) condannare il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, in persona del ministro
pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio. Con
memoria difensiva depositata in cancelleria in data 06.04.208 si
costituiva il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca il quale chiedeva in via preliminare: verificato il mancato
rispetto delle norme sul litisconsorzio necessario, dichiarare
improcedibile il presente ricorso o ordinare l'integrazione del
contraddittorio; nel merito: dichiarare inammissibile e comunque
rigettare la domanda proposta dalla ricorrente in quanto infondata in
fatto e in diritto con vittoria di spese diritti ed onorari.
All'udienza del 17.04.2018 il Tribunale di Modena disponeva con
ordinanza l'integrazione del contradditorio. Parte ricorrente, su
autorizzazione del Presidente del Tribunale di Modena provvede in tal
senso.
Taranto 06.06.2018
avv. Michele Brunetti
TX18ABA6436