Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami
I sig.ri Rossano Bellandi(c.f. BLLRSN68T12G999B) e Osvaldo
Bellandi(c.f. BLLSLD38T08G999P) entrambi residenti in Agliana (PT)
Via Giovannella 57, rappresentati e difesi dall'Avv. Gianni Osti del
Foro di Firenze e domiciliati presso il suo studio in Via Lamarmora
26 Firenze come da mandato in atti, nel procedimento dinanzi alla
Corte di Appello di Firenze RG 479/VG/2017 in sede di rinvio in esito
alla ordinanza 11307/2017 della Corte di Cassazione, affinche' la
Corte distrettuale accolga la domanda di esdebitazione da essi
proposta in qualita' di soci illimitatamente responsabili della
Maglificio Bellandisnc di Bellandi Rossano e C., dichiarati falliti
con sentenza n. 51/2004 del Tribunale di Pistoia, con conseguente
pronuncia di inesigibilita' dei debiti concorsuali nei confronti dei
sig.ri Osvaldo Bellandi e Rossano Bellandi come sopra identificati.
Questo in applicazione di quanto dettato dalla Corte di Cassazione:
L'art. 142 L. Fall. si limita a prevedere al 2° co., che
l'esdebitazione non puo' essere concessa qualora i creditori
concorsuali non siano stati soddisfatti neppure in parte. Questa
Corte ha chiarito che la condizione del soddisfacimento parziale deve
intendersi realizzata anche quando taluni creditori non abbiano
ricevuto alcunche' in sede diriparto, essendo invece sufficiente che
con i riparti, almeno per una parte dei debiti esistenti,
oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito una
valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto
complessivamente dovuto (Cass. S.U. n. 24214/011). Nella specie
invece il giudice del reclamo non ha compiuto tale valutazione, ne'
ha tenuto conto che i creditori privilegiati erano stati soddisfatti
nella misura del 58,25%.
La Corte d'Appello di Firenze, con ordinanza del 16.2.2018 ha
autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei
creditori del fallimento, disponendo la notifica del ricorso e del
provvedimento ai medesimi per mezzo di pubblici proclami ex art. 150
c.p.c..
avv. Gianni Osti
TX18ABA7166