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Errata corrige
Errata corrige
Eredita' giacente di Iuzzolino Giuseppe - Proc. n. 30000177/12 R.G.V.
- Approvazione del rendiconto, liquidazione del compenso del curatore
e chiusura dell'eredita' giacente aperta in morte di Iuzzolino
Giuseppe, nato il 26.1.1922 a San Gregorio Magno e deceduto in
Salerno il 07.01.2009
Il giudice designato, dott.ssa Ilaria Bianchi;
visto il rendiconto e la relazione finale depositati in data
22.01.2018 dal curatore dell'eredita' giacente, aperta a seguito
della morte di Iuzzolino Giuseppe, nominato con provvedimento del
10.10.12, avv. Leo Alfredo, su istanza di Tozzi Gregorio e Tozzi
Maria;
rilevato che all'udienza del 17.5.18, fissata per l'approvazione
del rendiconto, e' comparso l'avv. Mastrolia, nonche' gli stessi
istanti Tozzi di persona, i quali non si sono opposti
all'approvazione del rendiconto, contestando, invece, la liquidazione
richiesta dal curatore per l'attivita' prestata, insistendo perche'
essa sia posta a loro carico, rimettendosi, comunque, al giudice per
le determinazioni del caso;
esaminato il rendiconto;
rilevato che, in assenza di opposizione, lo stesso puo' essere
approvato, emergendo da esso, inoltre, che non sussiste piu' alcun
attivo da liquidare;
rilevato, altresi', che deve procedersi alla chiusura dell'eredita'
giacente, per mancanza di attivo, come documentato in atti (il
curatore evidenzia solo la presenza di due beni immobili privi di
interesse economico, per di piu' nel possesso di terzi per i quali
sarebbe anche antieconomico procedere ad accertamenti del diritto di
proprieta');
considerato, difatti, che, oltre nelle ipotesi in cui vi e'
l'accettazione di eredita' ai sensi dell'art. 532 c.c., si ha la
chiusura dell'eredita' giacente anche quando non vi sia piu' alcuna
posta attiva da liquidare, non sussistendo alcun interesse
all'apertura di un procedimento che non ha piu' ragion d'essere, non
potendo ne' liquidarsi altra attivo, ne' individuarsi soggetti
successibili;
ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la chiusura dell'eredita'
giacente, con conseguente cessazione dalle proprie funzioni del
curatore, dovendo comunque procedersi alla sua liquidazione;
ritenuto, in proposito, che, in mancanza di un criterio univoco e
non potendo farsi applicazione dei criteri di liquidazione del
curatore fallimentare (in considerazione della disomogeneita'
dell'attivita' prestata, richiamandosi sul punto Cass. Civ. n.
12767/91), il compenso al curatore possa essere liquidato ex art.
2233 c.c., facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per
lo svolgimento della professione da individuare, nel caso di specie,
anche in via analogica in quelli previsti dal D.M. n.55/14;
ritenuto, pertanto, che, tenuto conto della natura di volontaria
giurisdizione della procedura, del valore dei beni effettivamente
amministrati quale e' desumibile dagli atti, dell'attivita'
concretamente svolta, della partecipazione del curatore al giudizio
civile, anche al fine di giungere alla accettazione della proposta
conciliativa, della partecipazione alla procedura esecutiva al solo
scopo di monitorare l'andamento della procedura (come risultante
dalla comparsa di costituzione prodotta in atti), della denuncia
querela per invasione di terreni ex art. 633 c.p. appare congruo
liquidare al curatore, avv. Leo Alfredo, a titolo di compenso, la
somma di € 2160,00 per l'attivita' di curatore dell'eredita' giacente
(applicando la tariffa relativamente all'attivita' stragiudiziale),
nonche' la somma di € 4015,00 per l'attivita' di procuratore
costituito nel processo civile (tenendo conto anche dell'esito del
giudizio concluso con proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.)
ed € 350,00 per l'attivita' di redazione della denuncia querela, non
riconoscendo alcunche' nella procedura esecutiva, vista la sola
attivita' volta a monitorare la procedura, oltre accessori di legge;
ritenuto, invece, di dover liquidare le spese come documentate per
€ 1614,25;
ritenuto che il compenso del curatore, cosi' come tutte le spese
della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione del
decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale, devono essere poste a
carico degli istanti nel presente procedimento ex art. 8 DPR 115/02,
considerato invero che la procedura e' stata aperta su istanza di
Tozzi Gregorio e Tozzi Maria;
P.Q.M.
Approva il rendiconto depositato dal curatore avv. Leo Alfredo in
data 23.1.18;
dichiara la chiusura dell'eredita' giacente aperta in morte di
Iuzzolino Giuseppe, nato il 26.1.22 a San Gregorio Magno e deceduto
in Salerno il 7.1.09;
liquida a favore del curatore, avv.to Leo Alfredo, a titolo di
compenso la somma di € 6175,00 ed accessori di legge, oltre ad €
1614,25 a titolo di rimborso spese, ponendo il relativo pagamento,
così come tutte le spese di procedura compresa la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del presente decreto, da effettuarsi a cura del
curatore, a carico degli istanti Tozzi Gregorio e Tozzi Maria, in
solido tra loro.
Si comunichi.
Salerno il 22.5.18
il giudice
dott. Ilaria Bianchi
RG n. 30000177/2012
Il curatore dell'eredita' giacente
avv. Alfredo Leo
TX18ABH8049