Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Proposta di concordato ai sensi degli artt. 78 D.Lgs. 270/1999 e 214
L.F.
Il Commissario Straordinario della procedura in epigrafe, Dott.
Gian Luca Soffritti, preso atto dell'avvenuto deposito in data 20
giugno 2018 presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di
Ferrara, della proposta di concordato formulata dalla societa' BLU
S.r.l. con Socio Unico, su autorizzazione del Ministero dello
Sviluppo Economico in data 11 giugno 2018, provvede con la presente
inserzione alla sua pubblicazione per ogni effetto di legge,
informando, ai sensi dell'art. 214, comma 3, L.F., che le eventuali
opposizioni alla Proposta da parte di ogni interessato potranno
essere presentate nella Cancelleria del medesimo Tribunale (Sezione
Fallimentare) nei termini di legge. Si riporta integrale trascrizione
della proposta de quo.
"TRIBUNALE DI FERRARA
BBS RIVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
N. 1/2007
Giudice Delegato: Dott.ssa Anna Ghedini
Commissario Straordinario: Dott. Gian Luca Soffritti
PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE EX ARTT. 78 D.LGS. 270/1999 E
214 R.D. N. 267/1942, FORMULATA DA
BLU S.R.L. CON SOCIO UNICO, con sede legale in Milano, Corso
Venezia n. 10, C. F. 01952620225, P. IVA 01952620225, in persona
dell'Amministratore Unico Dott.ssa Francesca Oss munita dei necessari
poteri (Doc. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Beccaria
Balduzzi (C.F. BCCFNC58C12F205L, pec:
francesco.beccariabalduzzi@milano.pecavvocati.it, fax:
02.76.00.00.49) e dall'Avv. Luigi Pizzi (C.F. PZZLGU83D21G388M, pec:
luigi.pizzi@milano.pecavvocati.it, fax: 02.76.00.00.49) entrambi del
Foro di Milano (di seguito definita "Blu" o l'"Assuntore" o, ancora,
la "Proponente"), elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'Avv. Alberto Bova (C.F. BVOLRT60D08F158K, pec:
alberto.bova@ordineavvocatiferrara.eu), sito in Ferrara, Via Spadari
n. 3, il tutto come da delega a margine della presente proposta.
1. PREMESSE
1.1 Con sentenza del Tribunale di Ferrara resa in data 10/11 maggio
2007 la BBS Riva S.p.A. e' stata dichiarata insolvente ai sensi
dell'art. 8 D.Lgs. n. 270/1999 ed e' stata poi ammessa alla procedura
di amministrazione straordinaria con decreto del Tribunale di Ferrara
in data 5/10 luglio 2007 ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 270/1999,
previo parere favorevole del competente Ministero delle Attivita'
Produttive (di seguito la "Procedura"). La Procedura e' stata
rubricata presso il Tribunale di Ferrara al n. 1/2007.
1.2. Con decreto ministeriale in data 18 luglio 2007 e' stato
nominato Commissario Straordinario il Dott. Gianluca Soffritti (di
seguito il "Commissario"), mentre con decreto in data 2 agosto 2007
sono stati nominati quali membri del Comitato di Sorveglianza il
Dott. Antonio Lirosi (presidente), il Dott. Andrea Costa (esperto),
la Dott.ssa Cecilia Lamaro (esperto), la Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.A. (creditore) e Unicredit Banca d'Impresa S.p.A.
(creditore).
1.3. Successivamente, in data 17 maggio 2015, il Commissario ha
pubblicato un bando per la ricerca di potenziali interessati alla
presentazione di una proposta di concordato fallimentare migliorativa
di quella pendente presentata da un terzo soggetto, al quale Blu ha
partecipato presentando la propria proposta nei termini assegnati.
1.4. Nelle more sono intervenuti alcuni fatti che hanno indotto gli
Organi della Procedura a sospendere temporaneamente la procedura
concordataria in corso.
1.5. Con comunicazione a mezzo PEC inviata in data 10 gennaio 2017
ai precedenti offerenti, il Commissario ha invitato Blu a formulare
una nuova proposta di concordato fallimentare, che la Proponente ha
depositato nel termine assegnato del 10 aprile 2017.
1.6. Con lettera in data 19 luglio 2017, tuttavia, il Commissario
ha comunicato a Blu che la sua proposta, benche' fosse stata l'unica
presentata nel termine assegnato, non era stata ritenuta aderente
alle condizioni di gara previste, mandando conseguentemente deserta
la gara stessa. Il Commissario, su conforme provvedimento del
Ministero, ha, quindi, comunicato a Blu l'indizione di una nuova ed
ultimativa procedura competitiva, con termine per la presentazione di
proposte concordatarie al 2 ottobre 2017, il tutto alle condizioni
individuate nel nuovo invito (di seguito l'"Invito").
1.7. La scrivente Blu ha svolto un aggiornamento della due
diligence sugli aspetti principali della Procedura, con particolare
riferimento agli eventi occorsi successivamente alla presentazione
della precedente proposta, e ha quindi depositato - entro il termine
indicato del 2 ottobre 2017 e con le modalita' previste dall'Invito -
una proposta di concordato fallimentare ai sensi degli artt. 78
D.Lgs. n. 270/1999 e 214 L.F. (di seguito la "Proposta").
1.8. Con decreto assunto ai sensi degli artt. 78 D.Lgs. n. 270/1999
e 214 L.F. in data 11 giugno 2018 (Doc. 2 - di seguito il "Decreto
Autorizzativo"), e comunicato a Blu a mezzo PEC in pari data, il
Ministero dello Sviluppo Economico, preso atto dei pareri favorevoli
espressi dal Commissario e dal Comitato di Sorveglianza e rilevato
che la proposta di Blu e' conforme all'Invito, nonche' maggiormente
conveniente per i creditori concorsuali rispetto alla prosecuzione
della Procedura, ha autorizzato la Proponente a presentare avanti al
Tribunale di Ferrara la Proposta, onde richiederne l'omologazione ai
sensi dell'art. 214 L.F.; il tutto nei termini ed alle condizioni di
cui al Decreto Autorizzativo.
1.9. Preme infine precisare che i dati indicati sono stati
comunicati dalla Procedura alla scrivente e, salvo che sia
diversamente indicato nella presente Proposta, si riferiscono alla
data del 2 ottobre 2017.
2. IL PASSIVO DELLA PROCEDURA
2.1. I crediti ammessi allo stato passivo aggiornato della
Procedura (di seguito lo "Stato Passivo") ammontano ai seguenti
importi (cosi' come indicati dal Commissario, ivi inclusa la
variazione di cui alla comunicazione in data 29 settembre 2017 e qui
prodotta sub Doc. 3):
Crediti privilegiati generali € 2.258.207,10
Fondo Interessi e rivalutazione sui crediti privilegiati generali
(stima) € 230.000,00
Credito privilegiato speciale ex art. 46 del D.Lgs. 14 novembre
2016, n. 223 € 180.000,00
Credito ipotecario inclusi interessi € 2.780.790,30
TOTALE PRIVILEGIO AMMESSO € 5.448.997,40
Crediti chirografari (incluse insinuazioni ex art. 70 L.F.) €
26.277.025,05
TOTALE CHIROGRAFO AMMESSO € 26.277.025,05
2.2. Per quanto concerne gli interessi e la rivalutazione
monetaria, si e' scelto di inserire un fondo stimato, da considerarsi
quale importo massimo, ritenuto in ogni caso capiente. La Proponente,
in fase di esecuzione della Proposta, si riserva di verificare
puntualmente le singole domande di ammissione allo stato passivo ed i
relativi provvedimenti assunti dal Giudice Delegato, onde accertare
nel dettagli quali creditori abbiano diritto a percepire gli
interessi e la rivalutazione monetaria, tenuto anche conto del
provvedimento emesso dal Giudice Delegato e riportato in calce allo
stato passivo medesimo, che testualmente recita "il GD dispone che
per quanto riguarda i crediti di cui alle domande dalla n. 1 alla n.
364 relative ai crediti derivanti da lavoro subordinato la
rivalutazione monetaria e gli interessi legali, se richiesti e nei
limiti della domanda, siano riconosciuti [...]" (nostre le
evidenziazioni).
2.3. L'importo indicato come privilegio speciale corrisponde alla
reale capienza del privilegio, al netto delle spese specifiche e di
quota spese generali, cosi' come comunicato dal Commissario, tenuto
conto che i beni a cui afferiva tale privilegio sono stati a suo
tempo alienati unitamente all'azienda della BBS Riva S.p.A.
2.4. Il credito ipotecario si riferisce all'insinuazione di un pool
di banche composto da Efibanca S.p.A. (poi Banco Popolare S.p.A. ed
ora Banco BPM S.p.A., quale capofila, con quota 30%), Mediocredito
Fondiario Centroitalia S.p.A. (ora Nuova Banca delle Marche S.p.A. su
mandato della Rev Gestione Crediti S.p.A., con quota 30%) e Banca
Antoniana Popolare Veneta S.p.A. (ora Monte dei Paschi di Siena
S.p.A., con quota 40% - di seguito le tre banche sono definite
congiuntamente il "Pool"), che vanta un'ipoteca di primo grado
iscritta sull'immobile industriale facente parte dell'attivo della
Procedura (e di cui si dira' infra).
2.5. L'importo di € 26.277.025,05 e' indicato al netto di crediti
postergati ammessi al passivo per € 7.391.140,60, che, proprio in
quanto postergati, non potranno trovare soddisfazione alcuna ne'
nell'ambito della Procedura, ne' nella presente Proposta, come
espressamente confermato dal Commissario. Per tali ragioni e per
semplicita' di calcolo si e' quindi ritenuto di non indicarli nel
fabbisogno concordatario.
2.6. Oltre agli importi indicati in Stato Passivo, ad oggi risulta
pendente avanti alla Suprema Corte di Cassazione una causa di
opposizione allo stato passivo, dopo che i primi due gradi di
giudizio hanno respinto la domanda avanzata dal preteso creditore. Si
tratta, in sintesi, di una domanda di insinuazione al passivo in via
prededucibile presentata da Trafigura A.G. per € 418.031,20 a fronte
di asseriti danni patiti da un inadempimento di BBS Riva S.p.A. ad un
contratto successivo all'apertura della Procedura. La domanda e'
stata respinta, nei primi gradi di giudizio, anche perche' presentata
oltre il termine annuale massimo previsto dall'art. 101 L.F.
2.7. Infine, per fornire un quadro esaustivo delle occorrenze della
Procedura, devono essere aggiunti anche i debiti contratti dalla
massa e, quindi, da riconoscersi in prededuzione, relativi al
compenso del Commissario, dei legali e dei consulenti incaricati,
alle spese di procedura (tra cui, in particolare, vanno annoverati i
costi di ultimazione della bonifica dell'immobile industriale di cui
si dira' infra), nonche' agli ulteriori costi di chiusura della
Procedura, il cui importo viene indicato, con una stima dei costi a
chiudere fino al 31 dicembre 2017 sulla base di quanto comunicato
dallo stesso Commissario, nell'importo complessivo massimo stimato di
€ 480.233,98 (compresi accessori di legge). L'importo indicato e'
calcolato partendo dalle originarie spese stimate dal Commissario per
tutta l'annualita' 2017 in € 600.000,00 (oltre accessori di legge),
alle quali sono stati detratti i costi gia' sostenuti al 31 agosto
2017 (cosi' come comunicati dal Commissario).
2.8. Il fabbisogno stimato per le spese in prededuzione si reputa,
quindi, piu' che capiente, basandosi su stime effettuate dal
Commissario e viepiu' comprendendo un ulteriore fondo rischi di €
60.000,00, destinato a far fronte ad eventuali altre spese impreviste
che si dovessero rendere necessarie e che siano poi effettivamente
sostenute.
2.9. In considerazione di tutto quanto sopra indicato, il
fabbisogno finale della Procedura, comprensivo delle spese in
prededuzione e delle opposizioni pendenti, puo' essere cosi'
indicato:
Spese stimate di procedura in prededuzione (inclusi accessori di
legge) € 480.233,98
Prededuzione in opposizione € 418.031,20
Privilegio ammesso (inclusi interessi e rivalutazione) €
5.448.997,40
Chirografo ammesso € 26.277.025,05
TOTALE DEBITI DELLA PROCEDURA € 32.624.287,63
3. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA
3.1. Passando ora all'esame dell'attivo, si evidenzia che esso e'
composto essenzialmente da tre voci: l'immobile industriale sito in
RO Ferrarese (FE) e catastalmente identificato come segue: Catasto
Fabbricati del Comune di RO Ferrarese, foglio 37, mappale 98 sub 6 e
Catasto Terreni del Comune di RO Ferrarese, foglio 37, mappale 161
(di seguito l'"Immobile"); alcune cause di revocatoria fallimentare
intentate nei confronti di istituti bancari e dei crediti fiscali,
oltre ovviamente alle liquidita' disponibili sui conti della
Procedura.
3.2. In primo luogo, preme soffermarsi sull'Immobile, costituito da
alcuni estesi fabbricati industriali siti in Ro Ferrarese e da un
attiguo terreno agricolo. Su tale cespite insiste la garanzia
ipotecaria del Pool per un credito, comprensivo di interessi, di €
2.780.790,30.
3.3. L'Immobile, tenuto conto della cessazione dell'attivita'
aziendale, e' stato periziato nel dicembre 2011 dal Geom. Paolo
Minghini, incaricato dalla Procedura, per un valore di €
1.770.000,00. Si evidenzia pero' che successivamente sono stati
sostenuti dalla Procedura notevoli costi di bonifica per ben €
1.209.375,04, oltre IVA.
La Procedura, avendo gia' sostenuto la quasi totalita' dei costi di
bonifica, ha quindi indetto diverse aste per l'alienazione
dell'Immobile, tutte andate deserte, con la conseguenza che, viste
anche le notevoli spese specifiche sostenute, e come meglio si
illustrera' infra, la garanzia ipotecaria gravante sull'Immobile deve
ormai considerarsi integralmente incapiente, circostanza questa piu'
volte confermata anche per iscritto dallo stesso Commissario.
3.4. La seconda voce maggiormente rilevante dell'attivo della
Procedura e' costituita da n. 3 azioni revocatorie fallimentari
promosse nei confronti di istituti bancari, le quali pendono tutte
avanti alla Suprema Corte di Cassazione, dopo esiti di carattere
differente nei precedenti gradi di giudizio.
Piu' precisamente, si tratta dei seguenti giudizi.
La causa avverso al Banco Popolare S.p.A. (ora Banco BPM S.p.A.) si
e' conclusa in appello con la condanna della Banca al versamento
della somma complessiva di € 1.174.239,60 (Detta somma, come si avra'
modo di meglio precisare infra, e' stata provvisoriamente corrisposta
dalla Banca alla Procedura, con riserva di ripetizione all'esito del
giudizio di legittimita'), con integrale riforma della sentenza di
primo grado che aveva invece completamente respinto le domande
formulate dalla Procedura (Avverso al Banco Popolare S.p.A. pendeva
altresi' un'altra causa revocatoria, conclusasi con la condanna della
Banca in grado di appello al pagamento della somma di € 267.136,02,
comprensiva di interessi e spese, a fronte, pero', di un petitum
originario ben superiore e pari ad € 747.155,98. La sentenza di
secondo grado non e' stata impugnata nel termine di legge ed e'
quindi passata in giudicato. La somma di € 267.136,02 e' gia' stata
corrisposta dalla Banca ed e' quindi ricompresa nelle liquidita'
della Procedura).
3.5. La causa contro Banca Popolare di Ravenna S.p.A. (ora Banca
Popolare dell'Emilia Romagna) ha avuto, invece, un decorso opposto.
Il primo grado di giudizio si e' concluso con la condanna della
convenuta alla corresponsione della somma di € 721.695,49 a fronte di
un maggior petitum di € 1.586.434,09, mentre il giudizio di appello
ha riformato la sentenza di primo grado ed ha quindi interamente
respinto le pretese della Procedura. La causa pende ora avanti alla
Suprema Corte di Cassazione.
3.6. Infine, la causa promossa contro Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. per il notevole importo di € 2.550.412,47 si e' conclusa in
secondo grado con la condanna della Banca alla corresponsione della
somma di € 1.842.399,68 (Anche tale somma e' stata versata da MPS
alla Procedura, ma non e' allo stato disponibile, in quanto soggetta
a restituzione in caso di cassazione della sentenza di appello)
(comprensiva di interessi e spese), con riforma della sentenza di
primo grado, che, invece, aveva interamente respinto la domanda della
Procedura. La causa pende ora avanti alla Suprema Corte di
Cassazione.
3.7. Dalla sommaria descrizione delle cause sopra svolta appare
evidente la forte alea che esse comportano, come confermano le
notevoli oscillazioni delle pronunce rese dai diversi Giudici. Tutte
le tre cause ancora pendenti hanno, infatti, avuto esiti opposti nei
due gradi di giudizio: in un caso con sentenza di primo grado
favorevole alla Procedura e pronuncia di appello interamente
favorevole alla Banca (revocatoria Banca Popolare di Ravenna); negli
altri due casi il decorso e' stato diametralmente opposto.
Inoltre, le sentenze emesse - sia nelle cause pendenti, sia in
quelle ormai definite - anche quando favorevoli alla Procedura, hanno
ridotto in maniera significativa gli importi revocabili.
3.8. Nel valutare in via estimativa il valore di detto contenzioso
revocatorio occorre, quindi, considerare i non trascurabili elementi
di alea connaturati a tale tipologia di cause e, in particolare, la
complessita' delle questioni giuridiche sottese alle singole liti,
nonche' la mutevolezza degli orientamenti della giurisprudenza, tanto
in ordine ai presupposti soggettivi, quanto ai requisiti oggettivi;
mutevolezza, peraltro, testimoniata dalle diverse sentenze emesse nei
vari giudizi.
A cio' si aggiunga che la quasi totalita' delle banche convenute,
oltre ad aver rilevato la supposta assenza dell'elemento soggettivo
di cui all'art. 67 L.F., ha sollevato numerose eccezioni anche sotto
il profilo oggettivo, nonche' eccezioni di natura processuale, che,
nel caso della causa avverso alla Banca Popolare di Ravenna, sono
state accolte.
Bisogna, infine, tener conto dei tempi di definizione delle
predette cause, che, considerate le ben note tempistiche della
Suprema Corte, possono stimarsi in almeno 3/4 anni. Nella valutazione
del contenzioso revocatorio dovra', quindi, considerarsi anche
l'attualizzazione degli importi dei quali la Proponente garantira' ai
creditori l'incasso immediato a fronte, invece, di un'aspettativa
aleatoria ed assai differita nel tempo, nonche' le spese in
prededuzione - non ultimo l'IMU sull'immobile che ammonta ad una
media di ben oltre € 20.000,00 annui - che maturerebbero in caso di
prosecuzione della Procedura ancora per diversi anni.
3.9. Pertanto, le cause revocatorie intentate nei confronti delle
banche, alle quali si riferisce buona parte dell'attivo ancora da
realizzare, paiono presentare ampi margini di incertezza, a fronte di
costi per spese legali sicuramente ragguardevoli e di tempi
certamente lunghi.
3.10. Per completare la descrizione dell'attivo della Procedura,
bisogna infine considerare la sussistenza di alcuni crediti fiscali e
previdenziali, ammontanti, secondo quanto riferito dal Commissario, a
poco piu' di € 1 milione per crediti IVA ed € 116.883,00 per crediti
previdenziali. Questi ultimi, come da parere reso alla Procedura dal
professionista incaricato (Ci si riferisce al parere della Dott.ssa
Paola Bovolenta reso in data 1 luglio 2015 e qui allegato quale Doc.
4.), risultano compensabili con il maggior credito insinuato
dall'INPS al passivo, mentre i crediti IVA dovranno essere
presumibilmente ceduti a terzi ad un prezzo che, con ogni
probabilita', sara' significativamente inferiore al loro valore
nominale.
3.11. Le disponibilita' liquide della Procedura alla data del 6
settembre 2017 ammontano, come riferito dal Commissario, all'importo
complessivo di € 5.420.940,04, con la precisazione, tuttavia, che
tale somma include quanto versato con riserva di ripetizione dal
Banco Popolare S.p.A. (ora Banco BPM S.p.A.) e dal Monte dei Paschi
di Siena S.p.A. all'esito del secondo grado delle cause revocatorie
che li vedono coinvolti, attualmente oggetto di gravame avanti alla
Suprema Corte di Cassazione. Dette somme ammontano rispettivamente ad
€ 1.174.239,60 per il Banco BPM ed € 1.842.399,68 per MPS e dovranno
quindi accantonarsi perche' passibili di ripetizione in caso di esito
sfavorevole alla Procedura dei predetti giudizi.
La Liquidita' effettivamente disponibile per la Procedura, alla
data del 6 settembre 2017, ammonta pertanto alla minor somma di €
2.404.300,76.
4. LA PROPOSTA CONCORDATARIA DI BLU
4.1. Tutto cio' premesso e considerato, Blu, sulla base dei dati
ricevuti dal Commissario e conformemente a quanto previsto dal
Decreto Autorizzativo, formula la seguente Proposta di concordato
fallimentare senza suddivisione dei creditori in classi, ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 78 D. Lgs. n. 270/1999, 124 e 214
L.F.
4.2. I termini della Proposta sono i seguenti:
a) pagamento integrale, come per legge, e previa loro liquidazione,
degli importi in prededuzione stimati per le spese di Procedura e gli
ulteriori costi e spese di chiusura, per l'importo complessivo
massimo di € 480.233,98 (inclusi accessori di legge);
b) pagamento integrale del creditore Trafigura A.G. a condizione
che esso venga ammesso al passivo in via prededucibile, con sentenza
passata in giudicato, all'esito dell'opposizione allo stato passivo
pendente avanti alla Suprema Corte di Cassazione, per complessivi €
418.031,20 (o la diversa minor somma ammessa);
c) pagamento integrale dei crediti privilegiati generali ammessi
per complessivi € 2.258.207,10 (Come sopra evidenziato, il creditore
INPS verra' soddisfatto, per la quota corrispondente, mediante
compensazione con il controcredito vantato dalla Procedura per €
116.883,00) in linea capitale, oltre interessi e rivalutazione
monetaria se effettivamente dovuti e, comunque, nel limite massimo
del fondo appostato di € 230.000,00;
d) pagamento del credito privilegiato speciale nella misura della
capienza dei beni su cui insiste il privilegio, cosi' come comunicata
dal Commissario a seguito della vendita a suo tempo intervenuta, al
netto delle spese, per complessivi € 180.000,00;
e) pagamento dei creditori chirografari, ivi incluso il credito
ipotecario degradato per incapienza del relativo privilegio,
ammontanti a nominali complessivi € 29.057.815,35, nella misura del
6% e, quindi, per totali € 1.743.468,92.
4.3. I creditori della Procedura verranno tutti assolti, per gli
importi ivi indicati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di
Omologazione Definitiva, cosi' come previsto dall'Invito e dal
Decreto Autorizzativo.
4.4. Qualora alla data di Omologazione Definitiva i crediti
relativi alle spese di Procedura di cui alla lettera a) non fossero
ancora stati liquidati dal Giudice Delegato e dal Tribunale, il
decorso del suindicato termine di 30 (trenta) giorni per il loro
assolvimento si intendera' automaticamente prorogato a partire dalla
data dei provvedimenti di liquidazione delle predette spese e
limitatamente agli importi che verranno effettivamente liquidati dai
rispettivi Organi della Procedura.
4.5. Infine, qualora alla data di Omologazione Definitiva la causa
di opposizione allo stato passivo promossa da Trafigura A.G. non
fosse ancora stata definita, l'eventuale pagamento della somma dovuta
avverra' entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza che avra' riconosciuto in tutto o in parte il diritto di
credito vantato da Trafigura A.G.
4.6. In ragione di quanto sopra si riporta il seguente
Prospetto sintetico del fabbisogno del concordato fallimentare (per
semplicita' di consultazione, il predetto prospetto viene altresi'
prodotto quale Doc. 5.)
PASSIVO
Spese stimate per la Procedura (100%) € 480.233,98
Opposizione Trafigura A.G. (100%) € 418.031,20
Crediti privilegiati generali ammessi (100%) € 2.258.207,10
Fondo interessi e rivalutazione su crediti privilegiati generali
(100%) € 230.000,00
Credito privilegiato speciale capiente (100%) € 180.000,00
Crediti chirografari incluso ipotecario incapiente (6%) €
1.743.468,92
TOTALE € 5.309.941,20
Dedotta la liquidita' disponibile pari a 2.404.300,76
Apporto netto dell'Assuntore € 2.905.640,44
4.7. La Proponente, quindi, rendera' disponibile alla Procedura,
entro 30 (trenta) giorni dall'Omologazione Definitiva, la somma
omnicomprensiva massima (arrotondata) di € 2.906.000,00, onde far
fronte agli impegni presi in forza della presente Proposta, affinche'
l'esecuzione del concordato oggetto della presente Proposta e,
quindi, i relativi pagamenti ai creditori vengano effettuati dal
Commissario, cosi' come previsto dall'Invito.
Piu' precisamente, per l'esecuzione della presente Proposta, il
Commissario potra' utilizzare le somme gia' presenti sul conto della
Procedura, ivi inclusi i versamenti provvisoriamente effettuati da
Banco BPM S.p.A. e MPS S.p.A., la cui restituzione alle predette
banche in caso di esito negativo delle cause revocatorie pendenti
sara' a carico della Blu, quale assuntore, e sara' comunque garantita
dalla fideiussione rilasciata dalla Proponente, cosi' come meglio
indicato al successivo paragrafo 4.8.
4.8. Secondo quanto previsto dall'Invito e dal Decreto
Autorizzativo, Blu ha gia' consegnato al Commissario una fideiussione
bancaria a prima richiesta emessa da Banca Ifis S.p.A. a totale
garanzia dell'impegno concordatario di € 2.906.000,00 (che qui si
produce in copia sub Doc. 6 - di seguito la "Fideiussione").
La fideiussione manterra' i suoi effetti sino all'integrale
soddisfo dei creditori, conseguente alla definitivita' del decreto di
omologazione del concordato, e, comunque, sino alla definizione di
tutti i contenziosi pendenti con sentenza passata in giudicato od
accordo transattivo, al fine di garantire eventuali obblighi che
dovessero derivare alla Procedura dall'esito di tali contenziosi
(i.e. somme da restituire in caso di riforma delle sentenze di
appello favorevoli alla Procedura, spese legali, insinuazioni ex art.
70 L.F. da parte delle banche revocate, accoglimento della domanda di
insinuazione al passivo promossa da Trafigura A.G. ecc.). Resta,
tuttavia, inteso che l'importo della fideiussione dovra'
progressivamente ridursi in ragione dei pagamenti effettuati in
adempimento della presente Proposta e/o della definizione, in
qualsiasi modo, dei giudizi pendenti.
4.9. La responsabilita' della Proponente e' limitata ai soli
crediti che, alla data del 20 giugno 2018, data corrispondente al
deposito della presente Proposta avanti al competente Tribunale di
Ferrara (di seguito la "Data di Deposito"), risulteranno
definitivamente ammessi allo Stato Passivo o che saranno oggetto di
domande tardive od opposizioni allo Stato Passivo pendenti alla Data
di Deposito, cosi' come previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 124
L.F.
Resta, pertanto, espressamente inteso che l'Assuntore non assume
alcun impegno, ne' sara' in ogni caso responsabile, relativamente a
tutti quei crediti dei quali dovesse eventualmente essere richiesta
l'ammissione al passivo in forza di atti di opposizione allo stato
passivo ex art. 98 L.F. e/o di domande di insinuazione ultratardiva
ex art. 101, comma 4 L.F., avanzate in data successiva alla Data di
Deposito.
4.10. Laddove emergessero importi in prededuzione e/o in privilegio
inferiori rispetto a quelli stimati nella presente Proposta,
l'eventuale eccedenza rimarra' acquisita a favore della Proponente;
mentre, nel denegato (ed alquanto improbabile) caso in cui dovessero
risultare dovuti importi superiori a quanto stimato dalla presente
Proposta, la percentuale di soddisfacimento al ceto chirografario
verra' corrispondentemente ridotta, onde lasciare inalterato il
complessivo impegno dell'Assuntore.
4.11. In aderenza a quanto previsto dall'art. 136, comma 2 L.F. e
conformemente alle previsioni del Decreto Autorizzativo, le somme
eventualmente dovute a creditori che risultassero irreperibili
saranno depositate nei modi stabiliti dal Giudice Delegato.
4.12. La Proponente richiede che, a decorrere dalla Data di
Deposito e sino all'Omologazione Definitiva, ogni attivita' di
liquidazione dell'attivo (con la sola eccezione per l'Immobile di cui
infra), salva ovviamente la gestione ordinaria del contenzioso, venga
sospesa, fermo restando che eventuali accordi transattivi relativi ai
giudizi pendenti dovranno essere conclusi con l'accordo anche della
Proponente, tenuto conto che la presente Proposta e' stata formulata
sulla base della situazione attuale sopra illustrata.
Conseguentemente, la prosecuzione delle attivita' di liquidazione
dell'attivo comporterebbe il mutamento oggettivo della situazione
economica della Procedura e, quindi, della Proposta.
Per quanto concerne l'Immobile l'Assuntore, invece, richiede che
l'attivita' di liquidazione sia proseguita, con lo svolgimento della
procedura competitiva indetta con provvedimento contestuale al
Decreto Autorizzativo sulla base di un'offerta di acquisto gia'
ricevuta dal Commissario e, conseguentemente, con l'alienazione
dell'Immobile al miglior offerente (o, in mancanza di offerte
migliorative, all'originario offerente).
4.13. A decorrere dall'Omologazione Definitiva la Procedura sara'
integralmente e definitivamente liberata dalle obbligazioni di cui la
Proponente si rendera' Assuntore, ai sensi della presente Proposta.
4.14. All'Omologazione Definitiva, quale effetto del provvedimento
definitivo di omologa, tutto l'attivo della Procedura (con l'unica
eccezione dell'Immobile) verra' trasferito in favore dell'Assuntore.
Per tale attivo si intendono tutti i beni mobili, i rapporti, nessuno
escluso, i crediti di qualsiasi natura (ivi compresi quelli
tributari) vantati dal Fallimento verso terzi, la cessione, cosi'
come previsto dall'ultimo comma dell'art. 124 L.F., di ogni e
qualsiasi azione (in particolare - ma non in via esaustiva - tutte le
cause per revocatoria fallimentare previamente autorizzate dal
Giudice Delegato, ed attualmente pendenti o anche solamente
autorizzate dallo stesso, cosi' come le cause per recupero crediti),
nonche' di ogni altro diritto e/o eccezione (anche relativamente ad
estinzione di obbligazioni per qualsiasi legittima causa) e/o altra
ragione creditoria a qualsivoglia titolo vantati/vantabili dalla
stessa Procedura verso terzi, creditori compresi e con la sola
eccezione dell'Immobile, come espressamente richiesto al paragrafo
4.12.
Con riferimento alle disponibilita' liquide della Procedura, si
precisa che le stesse (cosi' come altre eventuali somme o diritti
che, anche conseguentemente a transazioni condivise, la Procedura
dovesse acquisire all'attivo anteriormente all'Omologazione
Definitiva) non rientrano nel residuo attivo che, per effetto della
definitiva omologazione della presente proposta concordataria, sara'
trasferito all'Assuntore all'Omologazione Definitiva. La predetta
liquidita', infatti, rimarra' nella disponibilita' del Commissario,
verra' utilizzata per il pagamento dei creditori concorsuali ai sensi
della presente Proposta e verra' successivamente trasferita
all'Assuntore solamente nella misura eventualmente eccedente gli
obblighi di cui alla presente Proposta.
Piu' precisamente, come evidenziato al paragrafo 4.7. che precede,
il Commissario potra' utilizzare, per l'adempimento della presente
Proposta e fino al limite dell'impegno complessivo dell'Assuntore, le
liquidita' ad oggi presenti sui conti della Procedura (i.e. €
5.420.940,04 o la diversa somma che risultera' all'Omologazione
Definitiva). L'eventuale obbligo di restituzione delle somme versate
solamente in via provvisoria da Banco BPM S.p.A. e MPS S.p.A. e
l'eventuale pagamento del debito verso Trafigura A.G. all'esito del
giudizio di legittimita' saranno, infatti, garantiti dalla Blu in
forza della fideiussione bancaria dalla stessa prestata, con
conseguente integrale liberazione della Procedura da ogni
obbligazione.
Con riferimento poi ai crediti tributari, si precisa che
l'Assuntore, per effetto della definitiva omologazione della
Proposta, acquisira' direttamente tali crediti, ferma la facolta' di
cederli a soggetti terzi. A tal fine, si richiede fin da ora che il
decreto di omologazione della Proposta contenga l'espressa
autorizzazione, da parte degli Organi della Procedura, a cedere detti
crediti a terzi non appena essi verranno esposti a rimborso nelle
relative dichiarazioni periodiche ed anche qualora, all'epoca della
presentazione delle suddette dichiarazioni, la Procedura risultasse
gia' chiusa.
4.15. Con specifico riguardo alla cessione delle azioni intentate
dalla Procedura, la Proponente dichiara espressamente di liberare -
sempre con effetto a decorrere dalla Data di Definitivita' - la
Procedura da ogni e qualsiasi eventuale effetto pregiudizievole, a
qualunque titolo conseguente alle medesime azioni. La Proponente
riconosce altresi' di non assumere, per effetto della cessione in
proprio favore delle predette azioni, ne' la veste di sostituto, ne'
quella di successore processuale della Procedura, ma di subentrare
nei relativi giudizi in forza di successione a titolo particolare nel
diritto controverso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111,
comma 1, c.p.c. (Cosi' come stabilito dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 4766 del 28 febbraio 2007).
La Proponente da', infine, espressamente atto che, in caso di esito
favorevole delle azioni cedute dalla Procedura, la stessa agira'
direttamente nei confronti della parte soccombente per ottenere il
pagamento dell'importo revocato o comunque oggetto di condanna,
sostituendosi alla Procedura e, per essa, al Commissario. Parimenti,
sempre in caso di esito favorevole delle azioni di revocatoria
fallimentare, la Proponente si obbliga fin da ora a soddisfare gli
eventuali crediti che sorgeranno in capo alle controparti ai sensi
dell'art. 70 L.F., ovviamente nella percentuale chirografaria del 6%
ed entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato delle relative
sentenze.
5. LA CONVENIENZA DELLA PRESENTE PROPOSTA
5.1. In merito, infine, alla convenienza della presente Proposta,
preme osservare che l'attuale situazione della Procedura, pur a
distanza di 10 anni dalla sua apertura, rimane assai incerta e
mantiene alcune peculiarita' che pare opportuno sottolineare, al fine
anche di ben rappresentare nel suo insieme la presente Proposta.
5.2. Ci si riferisce al fatto che le uniche poste attive che
potrebbero consentire un soddisfacimento del ceto creditorio sono
costituite, come gia' detto, dalle cause di revocatoria fallimentare,
le cui vicende, ancora tutte sub iudice dopo esiti alterni nei primi
due gradi di giudizio, appaiono di esito assai incerto; nonche'
dall'Immobile, il quale, tuttavia, verra' posto in asta a valori
considerevolmente ribassati rispetto a quelli individuati in perizia
e che, in definitiva, e' stato fonte per la Procedura di notevoli
spese di bonifica e di mantenimento.
5.3. A fronte di un simile quadro, la prospettiva di un possibile
riparto, in misura significativa ed a favore di tutto il ceto
creditorio - oltre che fortemente aleatoria, in quanto possibile solo
in caso di esito positivo delle azioni revocatorie - andrebbe
comunque inevitabilmente a collocarsi su di un orizzonte temporale
alquanto remoto (e non di mesi ma certamente di anni ancora!),
poiche' connesso ai tempi necessariamente lunghi per l'esecuzione di
un piano di liquidazione alternativo a quello qui rappresentato.
5.4. La rappresentata incertezza rende, quindi, ancor piu' evidente
la convenienza per i creditori della soluzione prospettata
dall'Assuntore, in quanto essa garantisce loro l'incasso certo ed in
tempi assai brevi, oltreche' integralmente garantiti, di una
percentuale delle loro spettanze, vale a dire l'integrale soddisfo
delle spese in prededuzione, del privilegio generale ed il pagamento
del chirografo (incluso il credito ipotecario interamente degradato)
nella misura del 6%; il tutto per un impegno complessivo
dell'Assuntore pari alla ragguardevole cifra di € 5.309.941,20, che,
al netto delle liquidita' disponibili, assomma al notevole apporto
netto da parte dell'Assuntore di € 2.905.640,44.
A tale somma si aggiungera' il realizzo dell'Immobile, che, con
ogni probabilita', verra' alienato dalla Procedura all'esito
dell'instauranda procedura competitiva di vendita, che verra' a breve
promossa sulla base di un'offerta d'acquisto presentata e pure
cauzionata, con conseguente aumento della percentuale di
soddisfacimento del ceto chirografario.
5.5. La convenienza della Proposta e' stata altresi' rilevata dallo
stesso Commissario, che nel proprio parere, come riportato dal
Decreto Autorizzativo, ha sottolineato che "la soluzione
concordataria appare congrua atteso che l'apporto concordatario pari
ad € 2.906.000,00 e' comunque migliorativo rispetto alle ipotesi di
prosecuzione della liquidazione, garantendo la definizione della
procedura in un periodo di tempo inferiore con risparmio dei costi
ulteriori (stimati variabili tra € 100 mila ed € 200 mila)".
5.6. La presente Proposta, ove avesse esito positivo,
consentirebbe, quindi, alla Procedura un'agevole e pronta chiusura
sulla base di percentuali di soddisfo a favore di tutti i creditori
superiori alle realistiche previsioni di realizzo dell'attivo, con
l'ulteriore indubbio vantaggio di tempi certi, assai contenuti oltre
che, come gia' detto, interamente garantiti.
5.7. Preme, inoltre, sottolineare un'ulteriore circostanza
favorevole per i creditori concorsuali commerciali, concernente il
recupero dell'IVA versata e non percepita, che, a seguito
dell'Omologazione Definitiva della Proposta, potra' essere ottenuto
attraverso l'emissione di nota di accredito ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 26 DPR n. 633/1972.
5.8. A parere della scrivente, quindi, non sussistono dubbi circa
la maggior convenienza della presente Proposta per i creditori
rispetto alla prosecuzione della Procedura, circostanza questa che
del resto ha trovato piena conferma al termine dell'iter
amministrativo, sia dai pareri favorevoli del Commissario e del
Comitato di Sorveglianza che dal Mise con il proprio Decreto
Autorizzativo.
Tutto cio' premesso
BLU S.R.L. CON SOCIO UNICO, come sopra rappresentata, difesa e
domiciliata,
ACCERTATO CHE
in conformita' al Decreto Autorizzativo ed in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 214, comma 2 L.F.. il Commissario abbia provveduto
a:
- dare pubblicita' della presente Proposta mediante inserzione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e mediante
deposito presso il competente Registro delle Imprese;
- comunicare la Proposta ai creditori ammessi al passivo con le
modalita' di cui all'art. 207, comma 4 L.F.
CHIEDE CHE
l'Ill.mo Tribunale di Ferrara voglia omologare la presente proposta
di concordato fallimentare relativa alla procedura di amministrazione
straordinaria della BBS Riva S.p.A.
Si allega copia dei seguenti documenti:
1. visura camerale di Blu S.r.l. con socio unico;
2. decreto autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico
assunto in data 11 giugno 2018 e comunicato a Blu in pari data a
mezzo PEC;
3. comunicazione della Procedura a Blu in data 29 settembre 2017;
4. parere reso dalla Dott.ssa Paola Bovolenta in data 1 luglio
2015;
5. prospetto riepilogativo della proposta concordataria formulata
da Blu;
6. fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata da Banca Ifis
S.p.A. a garanzia dell'impegno concordatario assunto da Blu.
Blu dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le
notificazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti indirizzi
di posta elettronica certificata:
francesco.beccariabalduzzi@milano.pecavvocati.it
luigi.pizzi@milano.pecavvocati.it
Con osservanza.
Milano - Ferrara, il 19 giugno 2018.
Avv. Francesco Beccaria Balduzzi
Avv. Luigi Pizzi"
Il commissario straordinario
dott. Gian Luca Soffritti
TX18ABQ8107