Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami
Ex ordinanza Tribunale Civile di Catania - Sez. Lavoro dott.ssa
Mirenda n. 11170 del 28 marzo 2018 resa nel procedimento N.R.G.
10228/2016. Estratto del ricorso.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto al ruolo il 26 ottobre
2016 al n. 10228/2016 R.G., proposto contro il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e formazione, l'Ufficio Scolastico
Regionale per la Regione Siciliana, l'Ambito Territoriale della
Provincia di Catania, la Sig.ra Grazia Bonaccorsi ha chiesto al
Tribunale civile di Catania - Sezione Lavoro, Dott.ssa Mirenda, di:
- accertare e dichiarare l'illegittimita' dell'esclusione della
stessa dalle graduatorie provinciali ad esaurimento dell'Ambito
Territoriale Scolastico Provinciale di Catania il suo diritto ad
essere reinserita nelle graduatorie GaE per la scuola primaria;
- e per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, previa
adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari, a ristabilire
il diritto della stessa illegittimamente leso, ordinando il
reinserimento nella graduatoria GaE con il punteggio posseduto al
momento della cancellazione;
- condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno derivante
alla stessa dalla perdita di chances lavorative per il mancato
ottenimento di supplenze e incarichi annuali per il triennio
2014-2017, in conseguenza dell'esclusione dalla GAE, pur avendone
tempestivamente presentato domanda. Con ordinanza n. 40795 del 12
dicembre 2017, il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Mirenda, ha disposto
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti inseriti
nella graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo
dell'ambito territoriale di Catania per il triennio 2014/2017. Con
successiva ordinanza n. 11170 del 28 marzo 2018, il Giudice del
Lavoro, Dott.ssa Mirenda, ha disposto che, entro il 31 luglio 2018,
copia del ricorso da notificare ai contro interessati -siccome
individuati in seno all'ordinanza del 12 dicembre 2017 con cui e'
stato disposto integrarsi il contraddittorio - sia inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Sunto dei motivi di ricorso
Nella parte motiva del ricorso de quo, e' stata eccepita
l'illegittimita' del meccanismo di esclusione automatica dalle
graduatorie GAE previsto da una fonte secondaria, quale e' il D.M. n.
42/2009, in contrasto con quanto disposto dalla fonte legislativa
primaria, ossia l'art. 1, comma 1 bis, L. n. 97/2004, e altresi' in
contrasto con i consolidati principi e garanzie partecipative del
procedimento amministrativo e con i principi costituzionali di cui
agli art. 3, 4 e 97 Cost. E invero, la citata normativa del 2004 ha
condizionato la presenza nelle graduatorie GaE ad una espressa
volonta' dei docenti di permanervi, da manifestarsi nel termine
fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime ai sensi
dell'art. l comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 convertito con
L. 4.06.2004, n. 143.
La sanzione per l'omessa presentazione della domanda di
aggiorna-mento/permanenza in GAE, nella ratio della legge, e'
pertanto solo l'esclusione temporanea dalla stessa. Su tale contesto
normativo di rango primario si sono poi innestati i D.M. n. 42/2009,
n. 44/2011 e n. 235/2014, i quali, nel disciplinare le procedure di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, hanno ulteriormente
previsto che l'aggiornamento delle graduatorie presupponesse la
presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato,
cosicche' "la mancata presentazione della domanda comporta la
cancellazione definitiva dalla graduatoria". Tali Decreti
Ministeriali non hanno, dunque, riprodotto la disposizione di cui
all'art. 1, comma 1 bis, l. 143/2004, poiche' non hanno piu' previsto
la possibilita' di reinserimento in graduatoria dei docenti
cancellati, i quali peraltro sono rimasti del tutto ignari di tali
disposizioni e dei loro effetti. La palese compressione dei diritti
della ricorrente, in contrasto con i principi costituzionali di
efficienza, trasparenza e partecipazione e l'evidente contrasto tra
norma di legge (norma primaria) e un decreto ministeriale (norma
secondaria), determinano la conseguente illegittimita' dei citati
decreti ministeriali. Alla luce delle argomentazioni rilevato, e'
stato osservato come la ricorrente abbia pieno titolo per richiedere
l'immediato reinserimento nella graduatoria GaE, con contestuale
riconoscimento del punteggio maturato al momento della cancellazione.
Catania, 02.08.2018
avv. Fiorella Russo
TX18ABA8424