Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami in ottemperanza all'ordinanza del TAR
Molise 203/2018, resa nel giudizio N.R.G. 268/2017
I sig.ri Romano Giovambattista, Zecchini Elio, Soave Anna,
Maccarelli Angela Maria, Venditti Maria, Venditti Domenico,
Bartolomeo Maria Luisa, Venditti Antonio, titolari di aziende
zootecniche ubicate nei Comuni di Venafro, Sesto Campano e Pozzilli,
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alfredo Ricci e Vincenzo
Colalillo, hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Molise, Campobasso,
contro la Regione Molise e altri, per l'annullamento della
determinazione del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise
n. 67 del 18.4.2017 e allegato Bando attuativo per la presentazione
delle domande di sostegno/pagamento anno 2017, relativo al Programma
di Sviluppo Rurale Molise 2014/2020 - Misura 13 "Indennita' a favore
delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici"
- Sottomisura 13.1 "Pagamenti compensativi per le aree montane",
nella parte in cui si e' limitato l'ambito di applicazione ai soli
Comuni montani, non ricomprendendo anche le zone montane ubicate in
Comuni parzialmente montani (con particolare riferimento a quelle dei
Comuni di Venafro, Sesto Campano e Pozzilli), unitamente a tutti gli
atti ad essi connessi, in parte qua, con richiesta di declaratoria
del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla procedura indetta
con il predetto Bando e di condanna delle Amministrazioni resistenti,
in solido tra loro, al risarcimento dei danni, subiti e subendi dai
ricorrenti, in misura comunque non inferiore all'ammontare che
spetterebbe per effetto dell'ammissione al predetto Bando. Avverso
tali atti sono stati proposti i seguenti motivi di gravame:
violazione e falsa applicazione del regolamento UE n. 1305/2013 e
della direttiva 75/268/CEE e s.m.i. - violazione e falsa applicazione
del programma di sviluppo rurale Molise 2014/2020, approvato con
delibera di Giunta Regionale del Molise n. 412 del 3.8.2015 - difetto
e insufficienza di istruttoria e di motivazione - violazione e falsa
applicazione della legge n. 241/1990 e s.m.i., con particolare
riferimento all'art. 3 - eccesso di potere per illogicita',
disparita' di trattamento, contraddittorieta', sviamento e sotto
ulteriori diversi profili - violazione e falsa applicazione degli
artt. 2, 3, 41 e 97 Cost.
In particolare, i ricorrenti hanno impugnato i predetti atti, nella
parte in cui si e' illegittimamente limitata la possibilita' di
partecipare alla procedura alle sole aziende collocate in Comuni
totalmente montani (classificati tali secondo i dati ISTAT), cosi'
escludendo tutte quelle aziende (come quelle dei ricorrenti) situate
in aree a tutti gli effetti montane, ma appartenenti
amministrativamente a Comuni classificati statisticamente come
"parzialmente montani" (quali Venafro, Pozzilli e Sesto Campano).
Il ricorso pende dinanzi al TAR Molise con n.r.g. 268/2017, con
udienza fissata al 10/10/2018. Con ordinanza n. 203/2018 il TAR
Molise ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti
dei controinteressati, individuati in tutti gli ammessi al beneficio
economico di che trattasi.
Sulla base della predetta ordinanza n. 203/2018, i
controinteressati sono elencati al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/1RK8yV_XZjPnUbNOTZCME7WM7NC4LLFYC/vie
w?usp=sharing
avv. Vincenzo Colalillo
avv. Alfredo Ricci
TX18ABA9938