Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Riconoscimento di proprieta'
Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in persona del
giudice dott.ssa Donatella Cennamo, a scioglimento della riserva
assunta all'udienza dell'11.9.2018, ha pronunciato il seguente
decreto nella causa civile iscritta al n. 1771 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: usucapione tra
- SANTOMARCO Angelo (C.F.: SNTNG40C14D643B) rappresentato e difeso
dagli Avv. Carmela di Corcia e Ettore Censano, unitamente ai quali
elettivamente domicilia in Foggia alla Via Mandara n. 28, e
- Santomarco Antonio, Calabrese Cristina, Calabrese Daniele Di
Tocco Annunziata, Mantino Gisueppe, Mantino Maria Raffaella, Mantino
Antonia, Martino Antonio, Minelli Alfonso, Pilla Mario Incoronato,
Polzella Maria Mattea, Santomarco Giovanna, Santomarco Giovanni,
Santomarco Giuseppina, Santomarco Vincenzo, Santomarco Vittoria,
Ventrone Rosa. PQM
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, cosi' provvede:
1. dichiara in favore di Santomarco Angelo, nato a Foggia il
14.3.1940, l'intervenuto acquisto per usucapione dei fondi siti nel
comune di casalnuovo Monterotaro (Fg), riportato al Catasto Terreni
del Comune di Casalnuovo Monterotaro al:
- foglio 26, part. 30, di tipo seminativo, are 1.39.00, R.D. €
82,17;
- foglio 26, ½ part. 44 (parte prospiciente alla strada comunale)
di tipo seminativo, di are 51.00, R.D. € 44,84;
- foglio 26, part. 124, di tipo seminativo e pascolo, di are 70.48,
R.D. €. 12,21;
- foglio 26, part. 150, di tipo seminativo, di are 49,79, R.D. €
31,20;
2. dispone che tale decreto venga reso noto mediante affissione per
90 giorni all'albo del comune di Casalnuovo Monterotaro e del
Tribunale di Foggia; dispone, altresi', che lo stesso venga
pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della
provincia di Foggia;
3. avverte che contro tale decreto potra' essere proposta
opposizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di affissione
ridetto e che, laddove non opposto, costituira' titolo per la
trascrizione ex art. 2651 c.c..
4. nulla dispone per le spese.
Cosi deciso in Foggia il 12.09.2018
Santomarco Angelo
TX18ABM9980