Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio
di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
Regolamento n. 1234/2008/CE, come modificato dal Regolamento n.
712/2012/UE.
Codice Pratica: C1A/2018/2486
Nr. di Procedura Europea: DE/H/3313/001/IA/015
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
INIBACE PLUS (029103013) INIBACE PLUS 5 mg + 12,5 mg compresse
rivestite con film 14 compresse
Titolare AIC: ROCHE S.P.A.
Tipologia variazione: IAin nr. C.I.z.
Modifica Apportata: aggiornamento degli stampati a seguito alla
raccomandazione del PRAC (EMA/PRAC/621116/2018 del 1 ottobre 2018).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa
all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto (RCP) e paragrafi 2 e 4 del Foglio
Illustrativo (FI)), relativamente alle confezioni sopra elencate, e
la responsabilita' si ritiene affidata all' Azienda titolare
dell'AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU)
della variazione, il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche
autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al FI.
Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella GU che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione nella GU, che non riportino le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU della
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato
agli utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il
titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro
il medesimo termine.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del
suddetto decreto legislativo.
La presente variazione puo' assumersi approvata dal giorno
successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott. Nicola Panzeri
TX18ADD12619