Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi della
Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione")
e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre
1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico
Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati
personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(il "GDPR")
Belvedere SPV S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 11
dicembre 2018 (la "Data di Cessione") ha concluso i contratti di
cessione di crediti pro soluto e in blocco, ai sensi degli articoli 1
e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, di seguito descritti, con
efficacia economica a partire dal 20 settembre 2018 (la "Data di
Efficacia Economica") ed efficacia giuridica a partire dall'11
dicembre 2018 (la "Data di Efficacia Giuridica") con i soggetti di
seguito indicati:
(1) con Gemini SPV S.r.l. ("Gemini" o un "Cedente") i seguenti
contratti:
(I) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di
Cessione Gemini I") in virtu' del quale la Societa' ha acquistato pro
soluto e in blocco, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, da tale Cedente tutti i crediti pecuniari di tale
Cedente relativi o comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano
i Criteri Gemini I (come di seguito definiti), ivi inclusi, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti al
rimborso del capitale e al pagamento di interessi (anche di mora),
commissioni, penali, danni e indennizzi, costi e spese (incluse spese
legali e giudiziali); (ii) qualsiasi credito da indennizzo (per
violazione di dichiarazioni e garanzie o altrimenti), sia che la
relativa richiesta di indennizzo sia stata gia' avanzata sia in caso
contrario, vantati nei confronti del cedente originario dal quale
Gemini ha acquistato i crediti ai sensi del relativo contratto di
cessione originario; e (iii) tutti i crediti attribuibili a tale
Cedente in relazione a polizze assicurative relative ai crediti o ai
finanziamenti originari o derivanti dall'escussione di garanzie
personali acquisite da tale Cedente (i "Crediti Gemini I" o i
"Crediti").
"Criteri Gemini I" significa i seguenti criteri:
I Crediti Gemini I:
(a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati
nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 80 del 10 luglio 2012; e
(b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed erano
ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del 28 febbraio
2018 ed erano ancora di proprieta' di Gemini alla Data di Cessione.
(I) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di
Cessione Gemini II") in virtu' quale la Societa' ha acquistato pro
soluto e in blocco, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, da tale Cedente tutti i crediti pecuniari di tale
Cedente relativi o comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano
i Criteri Gemini II (come di seguito definiti), ivi inclusi, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti al
rimborso del capitale e al pagamento di interessi (anche di mora),
commissioni, penali, danni e indennizzi, costi e spese (incluse spese
legali e giudiziali); (ii) qualsiasi credito da indennizzo (per
violazione di dichiarazioni e garanzie o altrimenti), sia che la
relativa richiesta di indennizzo sia stata gia' avanzata sia in caso
contrario, vantati nei confronti del cedente originario dal quale
Gemini ha acquistato i crediti ai sensi del relativo contratto di
cessione originario; e (iii) tutti i crediti attribuibili a tale
Cedente in relazione a polizze assicurative relative ai crediti o ai
finanziamenti originari o derivanti dall'escussione di garanzie
personali acquisite da tale Cedente (i "Crediti Gemini II" o i
"Crediti").
"Criteri Gemini II" significa i seguenti criteri:
I Crediti Gemini II:
(a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati
nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 153 del 31 dicembre 2013;
(b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed erano
ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del 28 febbraio
2018 ed erano ancora di proprieta' di Gemini alla Data di Cessione.
(III) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il
"Contratto di Cessione Gemini III") in virtu' quale la Societa' ha
acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi degli articoli 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, da tale Cedente tutti i crediti
pecuniari di tale Cedente relativi o comunque connessi ai
finanziamenti che soddisfano i Criteri Gemini III (come di seguito
definiti), ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, (i) tutti i crediti al rimborso del capitale e al
pagamento di interessi (anche di mora), commissioni, penali, danni e
indennizzi, costi e spese (incluse spese legali e giudiziali); (ii)
qualsiasi credito da indennizzo (per violazione di dichiarazioni e
garanzie o altrimenti), sia che la relativa richiesta di indennizzo
sia stata gia' avanzata sia in caso contrario, vantati nei confronti
del cedente originario dal quale Gemini ha acquistato i crediti ai
sensi del relativo contratto di cessione originario; e (iii) tutti i
crediti attribuibili a tale Cedente in relazione a polizze
assicurative relative ai crediti o ai finanziamenti originari o
derivanti dall'escussione di garanzie personali acquisite da tale
Cedente (i "Crediti Gemini III" o i "Crediti").
"Criteri Gemini III" significa i seguenti criteri:
I Crediti Gemini III:
(a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati
nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 134 del 13 novembre 2014;
(b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed erano
ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del 28 febbraio
2018 ed erano ancora di proprieta' di Gemini alla Data di Cessione.
(III) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il
"Contratto di Cessione Gemini IV") in virtu' quale la Societa' ha
acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi degli articoli 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, da tale Cedente tutti i crediti
pecuniari di tale Cedente relativi o comunque connessi ai
finanziamenti che soddisfano i Criteri Gemini IV (come di seguito
definiti), ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, (i) tutti i crediti al rimborso del capitale e al
pagamento di interessi (anche di mora), commissioni, penali, danni e
indennizzi, costi e spese (incluse spese legali e giudiziali); (ii)
qualsiasi credito da indennizzo (per violazione di dichiarazioni e
garanzie o altrimenti), sia che la relativa richiesta di indennizzo
sia stata gia' avanzata sia in caso contrario, vantati nei confronti
del cedente originario dal quale Gemini ha acquistato i crediti ai
sensi del relativo contratto di cessione originario; e (iii) tutti i
crediti attribuibili a tale Cedente in relazione a polizze
assicurative relative ai crediti o ai finanziamenti originari o
derivanti dall'escussione di garanzie personali acquisite da tale
Cedente (i "Crediti Gemini IV" o i "Crediti").
"Criteri Gemini IV" significa i seguenti criteri:
I Crediti Gemini IV:
(a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati
nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 137 del 26 novembre 2015;
(b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed erano
ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del 28 febbraio
2018 ed erano ancora di proprieta' di Gemini alla Data di Cessione.
(2) con Antares SPV S.r.l. ("Antares" o un "Cedente") un contratto
di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e
per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione Antares") in
virtu' del quale la Societa' ha acquistato pro soluto e in blocco, ai
sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, da
tale Cedente tutti i crediti pecuniari di tale Cedente relativi o
comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano i Criteri Antares
(come di seguito definiti), ivi inclusi, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti al rimborso del
capitale e al pagamento di interessi (anche di mora), commissioni,
penali, danni e indennizzi, costi e spese (incluse spese legali e
giudiziali); (ii) qualsiasi credito da indennizzo (per violazione di
dichiarazioni e garanzie o altrimenti), sia che la relativa richiesta
di indennizzo sia stata gia' avanzata sia in caso contrario, vantati
nei confronti del cedente originario dal quale Gemini ha acquistato i
crediti ai sensi del relativo contratto di cessione originario; e
(iii) tutti i crediti attribuibili a tale Cedente in relazione a
polizze assicurative relative ai crediti o ai finanziamenti originari
o derivanti dall'escussione di garanzie personali acquisite da tale
Cedente (i "Crediti Antares" o i "Crediti").
"Criteri Antares" significa i seguenti criteri:
I Crediti Antares:
(a) sono relativi a crediti rispondenti o (i) ai criteri indicati
nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 12 dell'28 gennaio 2016, o
(ii) ai criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 120
dell'8 ottobre 2016;
(b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed erano
ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del 28 febbraio
2018 ed erano ancora di proprieta' di Antares alla Data di Cessione.
(3) con Sirius SPV S.r.l. ("Sirius" o un "Cedente") un contratto di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per
gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58
del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione Sirius") in
virtu' del quale la Societa' ha acquistato pro soluto e in blocco, ai
sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, da
tale Cedente tutti i crediti pecuniari di tale Cedente relativi o
comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano i Criteri Sirius
(come di seguito definiti), ivi inclusi, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti al rimborso del
capitale e al pagamento di interessi (anche di mora), commissioni,
penali, danni e indennizzi, costi e spese (incluse spese legali e
giudiziali); (ii) qualsiasi credito da indennizzo (per violazione di
dichiarazioni e garanzie o altrimenti), sia che la relativa richiesta
di indennizzo sia stata gia' avanzata sia in caso contrario, vantati
nei confronti del cedente originario dal quale Sirius ha acquistato i
crediti ai sensi del relativo contratto di cessione originario; e
(iii) tutti i crediti attribuibili a tale Cedente in relazione a
polizze assicurative relative ai crediti o ai finanziamenti originari
o derivanti dall'escussione di garanzie personali acquisite da tale
Cedente (i "Crediti Sirius" o i "Crediti").
"Criteri Sirius" significa i seguenti criteri:
I Crediti Sirius:
(a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati
nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 151 del 24 dicembre 2015;
(b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed erano
ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del 28 febbraio
2018 ed erano ancora di proprieta' di Sirius alla Data di Cessione.
(4) con SPV Project 1702 S.r.l. ("1702" o un "Cedente") un
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione
1702") in virtu' del quale la Societa' ha acquistato pro soluto e in
blocco, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, da tale Cedente tutti i crediti pecuniari di tale
Cedente relativi o comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano
i Criteri 1702 (come di seguito definiti), ivi inclusi, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti al
rimborso del capitale e al pagamento di interessi (anche di mora),
commissioni, penali, danni e indennizzi, costi e spese (incluse spese
legali e giudiziali); (ii) qualsiasi credito da indennizzo (per
violazione di dichiarazioni e garanzie o altrimenti), sia che la
relativa richiesta di indennizzo sia stata gia' avanzata sia in caso
contrario, vantati nei confronti del cedente originario dal quale
1702 ha acquistato i crediti ai sensi del relativo contratto di
cessione originario; e (iii) tutti i crediti attribuibili a tale
Cedente in relazione a polizze assicurative relative ai crediti o ai
finanziamenti originari o derivanti dall'escussione di garanzie
personali acquisite da tale Cedente (i "Crediti 1702" o i "Crediti").
"Criteri 1702" significa i seguenti criteri:
I Crediti 1702:
(a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati
nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 72 del 20 giugno 2015;
(b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed erano
ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del 28 febbraio
2018 ed erano ancora di proprieta' di 1702 alla Data di Cessione.
(5) con Adige SPV S.r.l. ("Adige" o un "Cedente" e, unitamente a
Gemini, Antares, Sirius e 1702, i "Cedenti") un contratto di cessione
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli
effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del
Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione Adige") in virtu' del
quale la Societa' ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi
degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, da tale
Cedente tutti i crediti pecuniari di tale Cedente relativi o comunque
connessi ai finanziamenti che soddisfano i Criteri Adige (come di
seguito definiti), ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo, (i) tutti i crediti al rimborso del capitale e al
pagamento di interessi (anche di mora), commissioni, penali, danni e
indennizzi, costi e spese (incluse spese legali e giudiziali); (ii)
qualsiasi credito da indennizzo (per violazione di dichiarazioni e
garanzie o altrimenti), sia che la relativa richiesta di indennizzo
sia stata gia' avanzata sia in caso contrario, vantati nei confronti
del cedente originario dal quale Adige ha acquistato i crediti ai
sensi del relativo contratto di cessione originario; e (iii) tutti i
crediti attribuibili a tale Cedente in relazione a polizze
assicurative relative ai crediti o ai finanziamenti originari o
derivanti dall'escussione di garanzie personali acquisite da tale
Cedente (i "Crediti Adige" o i "Crediti").
"Criteri Adige" significa i seguenti criteri:
I Crediti Adige:
(a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati
nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 118 del 13 ottobre 2015;
(b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed erano
ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del 28 febbraio
2018 ed erano ancora di proprieta' di Adige alla Data di Cessione.
Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58
del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresi'
trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice
civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni,
eccezioni o facolta' relativi agli stessi, tra i quali i diritti
derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione
ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che
assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti,
senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione oltre alla
pubblicazione del presente avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e
l'iscrizione del medesimo avviso nel registro delle imprese dove
risulta iscritta la Societa'.
La Societa' ha nominato Prelios Credit Servicing S.p.A. quale
soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei
servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della
conformita' delle operazioni alla legge ed al prospetto informativo
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c) e comma 6-bis della
Legge sulla Cartolarizzazione (il "Master Servicer"), e il Master
Servicer a sua volta: (1) ha delegato a Bayview Italia S.r.l. in
qualita' di special servicer (uno "Special Servicer") lo svolgimento
delle attivita' di riscossione, incasso e recupero delle somme dovute
in relazione alla porzione di Crediti delegata alla sua gestione e
(2) in qualita' di special servicer (uno "Special Servicer" e,
unitamente a Bayview Italia S.r.l., gli "Special Servicers")
svolgera' le attivita' di riscossione, incasso e recupero delle somme
dovute in relazione alla porzione di Crediti delegata alla sua
gestione, affinche' ciascuno degli Special Servicers in nome e per
conto della Societa', in qualita' di soggetti incaricati della
riscossione dei Crediti, proceda all'incasso ed al recupero delle
somme dovute in relazione ai Crediti e delle garanzie e dei privilegi
che li assistono e garantiscono.
A seguito della cessione tutte le somme dovute ai Cedenti in
relazione ai Crediti dovranno essere versate alla Societa' sui
seguenti conti correnti intestati alla Societa' e aperti presso BNP
Paribas Securities Services, Milan Branch, Piazza Lina Bo Bardi 3,
20124 Milano: (i) limitatamente alla porzione di portafoglio gestito
da Prelios Credit Servicing S.p.A., sul conto corrente avente IBAN n.
- IT 05 N 03479 01600 000802285300; e (ii) limitatamente alla
porzione di portafoglio gestito da Bayview Italia S.r.l., sul conto
corrente avente IBAN n. IT 79 O 03479 01600 000802285301, e/o in
conformita' con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti ed ai garanti.
A seguito della cessione, inoltre, la Societa' e' divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2016/679 (il "GDPR"), titolare autonomo del
trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali)
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai
Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali
garanti, successori ed aventi causa (i "Dati"), e ha nominato,
rispettivamente, il Master Servicer, ciascuno Special Servicer e
Zenith Service S.p.A. quali responsabili esterni del trattamento dei
Dati.
Gli Special Servicers, ciascuno limitatamente alla porzione di
portafoglio da esso gestito, si e' impegnato a inviare agli
interessati un'informativa in forma individuale secondo quanto
previsto dal GDPR.
Con la presente la Societa' intende fornire ai debitori ceduti e ai
relativi garanti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad essere
trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le
quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti al momento della
stipulazione dei contratti ai sensi dei quali i Cedenti sono
diventati titolari dei Crediti. I Dati saranno trattati dalla
Societa' e, in qualita' di responsabile del trattamento, dagli
Special Servicers per conto della Societa' al fine di: (a) gestire,
amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli
altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di
antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della
vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche
inviando alle autorita' competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni
applicabili alla Societa' o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta
ed alla gestione di un archivio unico informatico. Il trattamento dei
Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici,
con logiche strettamente correlate alle suddette finalita' e,
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici
della Societa' (in qualita' di titolare del trattamento) e/o degli
Special Servicers e/o di Zenith Service S.p.A. (in qualita' di
responsabili esterni del trattamento) e altre societa' terze che
saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti
e l'adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in
materia di conservazione documentale. I server e i supporti
informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e
all'interno dell'Unione Europea per il tempo necessario a garantire
il soddisfacimento dei crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi
di legge. Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati
solo ed esclusivamente a soggetti la cui attivita' sia strettamente
collegata o strumentale alle indicate finalita' del trattamento tra i
quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa
e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i
revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Societa', per la consulenza da essi prestata, e
(iii) le autorita' di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove
applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i
soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei
titoli che verranno emessi dalla Societa' per finanziare l'acquisto
dei Crediti nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione posta
in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i
soggetti incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti,
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori
autonomi della Societa' e degli altri soggetti sopra indicati
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualita' di soggetti
autorizzati al trattamento ai sensi dell'articolo 4 n. 10 del GDPR.
Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei
Dati da parte della Societa' e/o dei soggetti a cui questa comunica i
Dati e' identificata nell'esistenza di un obbligo di legge ovvero
nella circostanza che il trattamento e' strettamente funzionale
all'esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori
ceduti (pertanto non e' necessario acquisire alcun consenso ulteriore
da parte della Societa' per effettuare il sopra citato trattamento).
Si precisa inoltre che non verranno trattati dati personali di cui
all'articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di
salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati
non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all'Unione
Europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato puo' (a) ottenere dal responsabile o da ciascun
titolare autonomo del trattamento la conferma dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la
loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l'indicazione
dell'origine dei Dati, le finalita' e le modalita' del trattamento e
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono
essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di
responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l'aggiornamento, la
rettifica e, qualora vi sia interesse, l'integrazione dei Dati, (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di
cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g)
chiedere l'attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed
(f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto
riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati
comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonche' (h) richiedere
la limitazione di trattamento ove non tutti i dati personali fossero
necessari per il perseguimento delle finalita' sopra esposte. Ciascun
interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i)
per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano,
ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento
di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti
previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di
apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Prelios Credit
Servicing S.p.A., Via Valtellina 15-17, 20159, Milano in qualita' di
responsabile esterno del trattamento e/o presso la sede legale della
Societa'.
Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta per
iscritto agli Special Servicers nella loro qualita' di "Responsabili"
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dell'articolo 28 del GDPR.
Milano, 13 dicembre 2018
Belvedere SPV S.r.l. - L'amministratore unico
dott.ssa Arianna Volpato
TX18AAB12696