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Rinegoziazione per l'anno 2021 dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni agli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 - Circolare n. 1301 Premessa La Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di seguito "CDP") si rende disponibile ad effettuare, nel corso del primo semestre dell'anno 2021, un'operazione di rinegoziazione dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2021, concessi agli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati dall'articolo 2-bis del D.L. n. 148/2017 (di seguito "Enti"), alle condizioni, nei termini e con le modalita' di seguito indicate. I prestiti rinegoziati nell'ambito dell'operazione di cui alla presente Circolare non potranno beneficiare dell'ulteriore operazione di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione di CDP nella seduta del 22 ottobre 2020, che CDP intende proporre agli Enti in alternativa alla presente operazione di rinegoziazione e nei medesimi termini previsti dall'art. 57, comma 17, del D.L. n. 104/2020, relativamente ai prestiti concessi da CDP e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in occasione della trasformazione di CDP in societa' per azioni e gestiti da CDP stessa. Parte Prima Caratteristiche dei prestiti 1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili Possono essere oggetto della presente rinegoziazione esclusivamente i prestiti intestati agli Enti beneficiari elencati in Premessa, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche (di seguito "Prestiti Originari"): a) prestiti ordinari e flessibili, a tasso fisso o variabile; b) concessi originariamente agli Enti in data antecedente gli eventi sismici del 2012 e con oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario; c) in ammortamento al 1° gennaio 2021, con debito residuo, a tale data, pari o superiore ad euro 10.000,00 e scadenza successiva al 31 dicembre 2021. Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i Prestiti Originario ggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in societa' per azioni, nonche' i Prestiti Originari rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili i Prestiti Originari intestati ad Enti in procedura di dissesto, purche', al momento della domanda di rinegoziazione,risulti approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito "TUEL"), con apposito decreto del Ministro dell'interno,ai sensi dell'articolo 261, comma 3, del TUEL. Non possono in ogni caso essere rinegoziati i prestiti che presentino una delle seguenti caratteristiche: I. rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana, ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005; II. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; III. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; IV. intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, per i quali non risulti adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, del TUEL; V. concessi in base a leggi speciali. In ogni caso, i Prestiti Originari rinegoziabili da ciascun Ente saranno esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco reso disponibile dalla CDP attraverso l'Applicativo (come di seguito definito) di cui al successivo Paragrafo 1 (Procedura di adesione e perfezionamento) della Parte Seconda della presente Circolare. 2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati Gli Enti beneficiari di prestiti aventi le caratteristiche elencate nel precedente Paragrafo 1 (Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili),possono accedere alla rinegoziazione secondo le modalita' indicate nella Parte Seconda della presente Circolare. Fermo restando quanto previsto nel contratto di rinegoziazione, i prestiti oggetto di rinegoziazione (di seguito "Prestiti Rinegoziati") avranno, tra l'altro, le seguenti caratteristiche: a) debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2021, comprensivo delle quote capitale non corrisposte alle scadenze previste dal piano di ammortamento vigente in virtu' delle iniziative di differimento del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui attivate tempo per tempo dalla CDP in favore degli Enti; b) corresponsione,dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati,di rate semestrali costanti posticipate (piano di ammortamento c.d. "francese"), comprensive di quota capitale e di quota interessi calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati (di seguito "Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione"); c) scadenza del Prestito Rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i Prestiti Originari con scadenza successiva al 31 dicembre 2043; d) Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione; e) garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL. Ove presenti, i covenant previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati; f) facolta' in capo alla CDP di recedere dal contratto di rinegoziazione, entro il 30 giugno 2021, nel caso in cui, tra l'altro, una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del contratto si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata, limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali l'Ente abbia reso le predette dichiarazioni e/o garanzie; g) facolta' in capo alla CDP di risolvere ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile i Prestiti Rinegoziati (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento),oltre che ai sensi di quanto previsto dai Prestiti Originari, al verificarsi, tra l'altro, dei seguenti eventi: a. mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Prestito Rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si e' verificato; b. destinazione del Prestito Rinegoziato ad uno scopo diverso da quello previsto in relazione al relativo Prestito Originario, senza preventiva autorizzazione della CDP; c. non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, relativamente al rapporto di finanziamento. Le modalita' di risoluzione dei Prestiti Rinegoziati, nonche' i relativi effetti, saranno disciplinate sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.; h) disciplina(i) del rimborso anticipato volontario (consentito sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2021), (ii) della riduzione (consentita sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2021),(iii) del calcolo degli interessi di mora e (iv) degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare, sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii. I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati: - dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, per i relativi Prestiti Originari concessi precedentemente al 27 gennaio 2005; - dai vigenti contratti, per i relativi Prestiti Originari concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005. Parte Seconda Procedura di adesione e perfezionamento Di seguito viene descritta, tra l'altro, la procedura di adesione all'operazione di rinegoziazione dei Prestiti Originarie di perfezionamento dei relativi contratti. 1. Procedura di adesione 1.1 Premessa La CDP mettera' a disposizione di ciascun Ente, dal 24 febbraio 2021 al 12 marzo 2021 (di seguito "Periodo di Adesione"), l'elenco dei Prestiti Originari rinegoziabili e rendera' note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito "Applicativo"). La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi: 1) scelta delle condizioni; 2) domanda di adesione; 3) perfezionamento del contratto. 1.2 Scelta delle condizioni Durante il Periodo di Adesione, il soggetto abilitato a rappresentare l'Ente puo' accedere all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate per l'accesso al Portale Enti Locali e PA ed effettuare le azioni sotto elencate: 1) selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare; 2) prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP per la rinegoziazione dei Prestiti Originari ed inserire l'indirizzo PEC al quale verranno inviati i documenti controfirmati per accettazione dalla CDP ai sensi del successivo Paragrafo1.4 (Perfezionamento del contratto); 3) confermare di voler accettare le condizioni di cui al precedente Paragrafo 2 (Caratteristiche dei prestiti rinegoziati) della Parte Prima della presente Circolare; inoltre, durante il Periodo di Adesione e fino al 17 marzo 2021 sara' possibile: 4) compilare il form documentale con tutte le informazioni richieste e necessarie per la successiva generazione in automatico dei documenti di cui al successivo punto 5; 5) effettuare il download i) della proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione, ii) del relativo documento con il quale l'Ente approva specificatamente le clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, iii) dell'elenco dei Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito "Elenco Prestiti"), nel quale sono indicate, tra l'altro, le principali caratteristiche post rinegoziazione, iv) del modulo di attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, v) della delegazione di pagamento relativa a ciascun prestito. Tali documenti dovranno essere firmati e trasmessi secondo quanto previsto dal successivo Paragrafo 1.3 (Domanda di adesione). 1.3 Domanda di adesione L'Ente che intenda perfezionare la rinegoziazione deve trasmettere alla CDP, entro il termine perentorio del 17 marzo 2021, tramite l'Applicativo, la seguente documentazione, firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri: a) la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, generati dall'Applicativo, ciascuno di tali documenti sottoscritto con apposizione di firma digitale; b) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo e' disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La citata determinazione dovra' essere munita dei pareri di regolarita' tecnica e contabile di cui all'articolo 147 bis del TUEL, nonche' del visto di regolarita' contabile di cui all'articolo 183 del TUEL, e firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri e dai soggetti abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti; c) il modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto,firmato digitalmente; d) il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy, completo di copia del documento d'identita' del sottoscrittore del contratto, in corso di validita', firmato digitalmente. Inoltre, dovranno pervenire, entro il medesimo termine del 17 marzo 2021 e in originale, le delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato, generate dall'Applicativo, complete delle relate di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente firmate da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore. Le delegazioni devono essere trasmesse in originale alla CDP a mezzo corriere, tramite servizio postale o mediante consegna a mano, all'indirizzo: Cassa depositi e prestiti societa' per azioni - Finanziamenti Pubblici - via Goito, 4 - 00185 Roma, specificando: "Rinegoziazione 2021 Enti Sisma 2012". E' possibile procedere alla trasmissione delle delegazioni di pagamento anche a mezzo Posta Elettronica Certificata, a condizione che sia trasmesso tramite PEC l'originale di ciascuna delegazione di pagamento relativa a ciascun Prestito Rinegoziato, redatto nella forma del documento informatico (il file .pdf e' generato dall'Applicativo), completo della relata di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente sottoscritto digitalmente sia dal soggetto munito di idonei poteri che dal messo notificatore. In altri termini, a titolo esemplificativo, se un Ente rinegozia 7 prestiti, dovra' inviare - preferibilmente con unica PEC - 7 distinte delegazioni di pagamento (ossia, 7 distinti file). In considerazione della numerosita' delle delegazioni di pagamento da inviare, l'Ente potra' anche procedere con piu' trasmissioni via PEC, purche', in ogni caso, nel rispetto del termine massimo del 17 marzo 2021. Ai fini del rispetto del suddetto termine per il ricevimento della documentazione in originale, fa fede unicamente la data di ricezione della documentazione da parte della CDP. Gli orari per la consegna sono indicati nel sito internet della CDP. La CDP provvedera' ad inviare, prima della scadenza del 17 marzo 2021, e con congruo preavviso, una e-mail di avviso a tutti gli Enti che abbiano confermato le condizioni per la rinegoziazione dei Prestiti Originari ai sensi del precedente Paragrafo 1.2 (Scelta delle condizioni), per i quali non risulti ancora pervenuta la documentazione richiesta. 1.4 Perfezionamento del contratto La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione - valide ed accompagnate dalla documentazione completa ed idonea- ricevute dalla CDP medesima secondo le modalita' e nei termini sopra descritti. La trasmissione via PEC da parte della CDP all'Ente della proposta contrattuale e del relativo Elenco Prestiti, controfirmati digitalmente, entro il 31 marzo 2021, sancisce il perfezionamento del Contratto. 2. Limitazioni e considerazioni finali La rinegoziazione dei Prestiti Originari e' soggetta alle seguenti limitazioni: a) per poter accedere alla rinegoziazione l'Ente deve aver approvato il bilancio di previsione 2021 o la relativa variazione; b) contestualmente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, le eventuali domande di rimborso anticipato, con effetto al 30 giugno 2021 ed al 31 dicembre 2021, di riduzione con effetto al 1° luglio 2021 e di variazione di ente pagatore, nonche' eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso concernenti i Prestiti Originari in relazione alla data del 30 giugno 2021, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto; c) eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari pervenute dopo il 1° gennaio 2021, ove autorizzate, avranno effetto sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati; d) i Prestiti Rinegoziati non potranno beneficiare dell'ulteriore operazione di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione di CDP nella seduta del 22 ottobre 2020, che CDP intende proporre agli Enti al fine di consentire il rimborso dell'importo complessivo delle rate oggetto di sospensione mediante il pagamento di 20 semestralita' di pari importo, in un periodo di 10 anni a partire dal 2022, senza applicazione di sanzioni ed interessi a carico dell'Ente, in quanto tale misura e' da considerare alternativa alla Rinegoziazione; e) la CDP, inoltre, si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni offerte per la rinegoziazione indicate nella presente Circolare in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione; f) la CDP, infine, si riserva di modificare i termini di adesione e perfezionamento dell'operazione, dandone comunicazione mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet www.cdp.it. Roma, 24 dicembre 2020 L'amministratore delegato Fabrizio Palermo TX21AAB116