CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI

(GU Parte Seconda n.3 del 7-1-2021)

 
Rinegoziazione per l'anno 2021  dei  prestiti  concessi  dalla  Cassa
depositi e prestiti societa' per  azioni  agli  Enti  Locali  colpiti
      dagli eventi sismici del maggio 2012 - Circolare n. 1301 
 

  Premessa 
  La Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di seguito "CDP")
si rende disponibile ad effettuare,  nel  corso  del  primo  semestre
dell'anno 2021,  un'operazione  di  rinegoziazione  dei  prestiti  in
ammortamento al 1° gennaio 2021, concessi agli  Enti  Locali  colpiti
dagli eventi sismici del maggio 2012  nelle  Regioni  Emilia-Romagna,
Lombardia e  Veneto  individuati  dall'articolo  2-bis  del  D.L.  n.
148/2017 (di seguito "Enti"), alle condizioni, nei termini e  con  le
modalita' di seguito indicate. 
  I prestiti rinegoziati  nell'ambito  dell'operazione  di  cui  alla
presente Circolare non potranno beneficiare dell'ulteriore operazione
di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento  in  scadenza
nell'anno 2021, approvata dal Consiglio  di  Amministrazione  di  CDP
nella seduta del 22 ottobre 2020, che CDP intende proporre agli  Enti
in alternativa alla  presente  operazione  di  rinegoziazione  e  nei
medesimi termini  previsti  dall'art.  57,  comma  17,  del  D.L.  n.
104/2020, relativamente ai prestiti concessi da CDP e  trasferiti  al
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   in   occasione   della
trasformazione di CDP in societa' per azioni e gestiti da CDP stessa. 
  Parte Prima 
  Caratteristiche dei prestiti 
  1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili 
  Possono essere oggetto della presente rinegoziazione esclusivamente
i prestiti intestati agli  Enti  beneficiari  elencati  in  Premessa,
connotati dalle seguenti e contestuali  caratteristiche  (di  seguito
"Prestiti Originari"): 
  a) prestiti ordinari e flessibili, a tasso fisso o variabile; 
  b) concessi originariamente  agli  Enti  in  data  antecedente  gli
eventi sismici del 2012 e con oneri  di  ammortamento  interamente  a
carico dell'Ente beneficiario; 
  c) in ammortamento al 1° gennaio 2021, con debito residuo,  a  tale
data, pari o superiore ad euro 10.000,00 e scadenza successiva al  31
dicembre 2021. 
  Sono  inclusi  nella  presente  rinegoziazione  anche  i   Prestiti
Originario ggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate
dalla CDP successivamente alla trasformazione in societa' per azioni,
nonche' i Prestiti Originari rinegoziati ai  sensi  del  Decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno  2003.  Inoltre,
sono  rinegoziabili  i  Prestiti  Originari  intestati  ad  Enti   in
procedura  di  dissesto,  purche',  al  momento  della   domanda   di
rinegoziazione,risulti approvata l'ipotesi  di  bilancio  stabilmente
riequilibrato di cui all'articolo 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000,  n.
267  (di  seguito  "TUEL"),  con  apposito   decreto   del   Ministro
dell'interno,ai sensi dell'articolo 261, comma 3, del TUEL. 
  Non  possono  in  ogni  caso  essere  rinegoziati  i  prestiti  che
presentino una delle seguenti caratteristiche: 
  I. rinegoziati con struttura indicizzata  all'inflazione  italiana,
ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005; 
  II. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai  sensi
del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269; 
  III. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; 
  IV.  intestati  ad  enti  morosi  o  in  condizione   di   dissesto
finanziario, per i quali  non  risulti  adottato,  al  momento  della
domanda di rinegoziazione, il decreto del  Ministro  dell'interno  di
cui all'articolo 261, comma 3, del TUEL; 
  V. concessi in base a leggi speciali. 
  In ogni caso, i Prestiti Originari rinegoziabili  da  ciascun  Ente
saranno esclusivamente quelli inclusi  nello  specifico  elenco  reso
disponibile dalla  CDP  attraverso  l'Applicativo  (come  di  seguito
definito) di cui al successivo Paragrafo 1 (Procedura di  adesione  e
perfezionamento) della Parte Seconda della presente Circolare. 
  2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati 
  Gli Enti beneficiari di prestiti aventi le caratteristiche elencate
nel precedente Paragrafo 1 (Caratteristiche  dei  prestiti  originari
rinegoziabili),possono  accedere  alla  rinegoziazione   secondo   le
modalita' indicate nella  Parte  Seconda  della  presente  Circolare.
Fermo restando quanto previsto nel  contratto  di  rinegoziazione,  i
prestiti   oggetto   di   rinegoziazione   (di   seguito    "Prestiti
Rinegoziati") avranno, tra l'altro, le seguenti caratteristiche: 
  a) debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio
2021, comprensivo delle quote capitale non corrisposte alle  scadenze
previste dal piano di ammortamento vigente in virtu' delle iniziative
di differimento del pagamento delle rate di  ammortamento  dei  mutui
attivate tempo per tempo dalla CDP in favore degli Enti; 
  b)  corresponsione,dal  30  giugno  2021  fino  alla  scadenza  dei
Prestiti Rinegoziati,di rate semestrali costanti  posticipate  (piano
di ammortamento c.d. "francese"), comprensive di quota capitale e  di
quota interessi calcolata al tasso di interesse fisso applicabile  ai
Prestiti Rinegoziati (di  seguito  "Tasso  di  interesse  fisso  Post
Rinegoziazione"); 
  c) scadenza del Prestito Rinegoziato fissata al 31  dicembre  2043,
per i Prestiti Originari con scadenza non  successiva  a  tale  data,
ovvero invariata, per i Prestiti Originari con scadenza successiva al
31 dicembre 2043; 
  d) Tasso di interesse  fisso  Post  Rinegoziazione  determinato  in
funzione della scadenza  post  rinegoziazione  secondo  il  principio
dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore
attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito
Rinegoziato, sulla base dei  fattori  di  sconto  utilizzati  per  la
determinazione delle  condizioni  applicate  dalla  CDP  ai  prestiti
concessi  agli  Enti  Locali,  tenuto  conto  della  durata  e  delle
condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione  del  Tasso
di interesse fisso Post Rinegoziazione; 
  e) garanzia costituita da delegazione di pagamento  irrevocabile  e
pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del
bilancio, ex articolo 206 del TUEL. Ove presenti, i covenant previsti
nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad  essere  validi
anche per i Prestiti Rinegoziati; 
  f)  facolta'  in  capo  alla  CDP  di  recedere  dal  contratto  di
rinegoziazione, entro il  30  giugno  2021,  nel  caso  in  cui,  tra
l'altro, una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai
sensi del contratto si riveli falsa, incompleta, non corretta  o  non
accurata, limitatamente  ai  Prestiti  Rinegoziati  relativamente  ai
quali l'Ente abbia reso le predette dichiarazioni e/o garanzie; 
  g) facolta' in capo alla CDP di risolvere ai sensi  dell'art.  1456
Codice Civile  i  Prestiti  Rinegoziati  (limitatamente  ai  Prestiti
Rinegoziati   in   relazione   ai    quali    si    sia    verificato
l'inadempimento),oltre che ai sensi di quanto previsto  dai  Prestiti
Originari, al verificarsi, tra l'altro, dei seguenti eventi: 
  a. mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto  ai
sensi del Prestito Rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio  entro
trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si e' verificato; 
  b. destinazione del Prestito Rinegoziato ad uno  scopo  diverso  da
quello previsto in relazione al relativo Prestito  Originario,  senza
preventiva autorizzazione della CDP; 
  c.  non  corrispondenza  al  vero  o  incompletezza  di   qualsiasi
dichiarazione rilasciata  dall'Ente,  relativamente  al  rapporto  di
finanziamento. 
  Le modalita' di risoluzione dei  Prestiti  Rinegoziati,  nonche'  i
relativi effetti, saranno  disciplinate  sulla  base  delle  clausole
attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso
concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n.  1280  del
27 giugno 2013 e ss.mm.ii.; 
  h) disciplina(i) del rimborso anticipato volontario (consentito sui
Prestiti Rinegoziati a partire dal  31  dicembre  2021),  (ii)  della
riduzione (consentita sui  Prestiti  Rinegoziati  a  partire  dal  31
dicembre 2021),(iii) del calcolo degli interessi di mora e (iv) degli
importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da  erogare,  sulla
base delle clausole attualmente previste dai  contratti  di  prestito
ordinari a tasso fisso concessi agli  Enti  Locali,  ai  sensi  della
Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii. 
  I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non  espressamente
modificato con  il  contratto  di  rinegoziazione,  continueranno  ad
essere regolati: 
  - dal  decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  bilancio  e  della
programmazione  economica   del   7   gennaio   1998   e   successive
modificazioni  e  dalle  relative  circolari  recanti  le  istruzioni
generali per l'accesso al credito della CDP, per i relativi  Prestiti
Originari concessi precedentemente al 27 gennaio 2005; 
  - dai vigenti contratti, per i relativi Prestiti Originari concessi
o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005. 
  Parte Seconda 
  Procedura di adesione e perfezionamento 
  Di seguito viene descritta, tra l'altro, la procedura  di  adesione
all'operazione  di  rinegoziazione   dei   Prestiti   Originarie   di
perfezionamento dei relativi contratti. 
  1. Procedura di adesione 
  1.1 Premessa 
  La CDP mettera' a disposizione di ciascun  Ente,  dal  24  febbraio
2021 al 12 marzo 2021 (di seguito "Periodo  di  Adesione"),  l'elenco
dei Prestiti Originari rinegoziabili e rendera'  note  le  condizioni
applicate  alla   rinegoziazione   tramite   una   sezione   dedicata
all'operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un  apposito
applicativo informatico di gestione (di seguito "Applicativo"). 
  La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi: 
  1) scelta delle condizioni; 
  2) domanda di adesione; 
  3) perfezionamento del contratto. 
  1.2 Scelta delle condizioni 
  Durante  il  Periodo  di  Adesione,   il   soggetto   abilitato   a
rappresentare  l'Ente  puo'  accedere  all'Applicativo  mediante   le
credenziali utilizzate per l'accesso al Portale Enti Locali e  PA  ed
effettuare le azioni sotto elencate: 
  1) selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare; 
  2) prendere visione delle condizioni applicate  dalla  CDP  per  la
rinegoziazione dei Prestiti Originari ed inserire l'indirizzo PEC  al
quale verranno inviati i  documenti  controfirmati  per  accettazione
dalla CDP ai sensi del successivo Paragrafo1.4  (Perfezionamento  del
contratto); 
  3) confermare di voler accettare le condizioni di cui al precedente
Paragrafo 2 (Caratteristiche dei prestiti  rinegoziati)  della  Parte
Prima della presente Circolare; 
  inoltre, durante il Periodo di Adesione e fino  al  17  marzo  2021
sara' possibile: 
  4)  compilare  il  form  documentale  con  tutte  le   informazioni
richieste e necessarie per la successiva  generazione  in  automatico
dei documenti di cui al successivo punto 5; 
  5)  effettuare  il  download   i)   della   proposta   contrattuale
irrevocabile di rinegoziazione, ii) del  relativo  documento  con  il
quale l'Ente  approva  specificatamente  le  clausole  vessatorie  ex
articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, iii) dell'elenco dei
Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito "Elenco
Prestiti"), nel quale  sono  indicate,  tra  l'altro,  le  principali
caratteristiche post rinegoziazione, iv) del modulo  di  attestazione
dei poteri di  firma  del  sottoscrittore  del  contratto,  v)  della
delegazione di pagamento relativa a ciascun prestito. Tali  documenti
dovranno essere firmati  e  trasmessi  secondo  quanto  previsto  dal
successivo Paragrafo 1.3 (Domanda di adesione). 
  1.3 Domanda di adesione 
  L'Ente che intenda perfezionare la rinegoziazione deve  trasmettere
alla CDP, entro il termine perentorio  del  17  marzo  2021,  tramite
l'Applicativo, la seguente documentazione,  firmata  digitalmente  da
soggetto munito di idonei poteri: 
  a) la proposta  contrattuale  irrevocabile  di  rinegoziazione  dei
Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed  il  documento  di
approvazione specifica delle clausole vessatorie  ex  articolo  1341,
secondo comma, del Codice Civile, generati dall'Applicativo, ciascuno
di tali documenti sottoscritto con apposizione di firma digitale; 
  b) la determinazione a contrattare (il cui  schema  esemplificativo
e' disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere  indicati
gli estremi della delibera di consiglio che approva  l'operazione  di
rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti  di  legge.  La  citata
determinazione dovra' essere munita dei pareri di regolarita' tecnica
e contabile di cui all'articolo 147 bis del TUEL, nonche'  del  visto
di regolarita' contabile di cui all'articolo 183 del TUEL, e  firmata
digitalmente da soggetto munito  di  idonei  poteri  e  dai  soggetti
abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti; 
  c)  il  modulo  per  l'attestazione  dei  poteri   di   firma   del
sottoscrittore del contratto,firmato digitalmente; 
  d) il consenso al trattamento dei  dati  personali  ed  informativa
privacy,  completo   di   copia   del   documento   d'identita'   del
sottoscrittore  del  contratto,  in  corso  di   validita',   firmato
digitalmente. 
  Inoltre, dovranno pervenire, entro il medesimo termine del 17 marzo
2021 e in originale, le delegazioni di pagamento relative  a  ciascun
Prestito  Rinegoziato,  generate  dall'Applicativo,  complete   delle
relate di notifica al tesoriere dell'Ente e  debitamente  firmate  da
soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore. 
  Le delegazioni devono essere trasmesse  in  originale  alla  CDP  a
mezzo corriere, tramite servizio postale o mediante consegna a  mano,
all'indirizzo: 
  Cassa depositi e  prestiti  societa'  per  azioni  -  Finanziamenti
Pubblici - via Goito, 4 - 00185 Roma,  specificando:  "Rinegoziazione
2021 Enti Sisma 2012". 
  E' possibile  procedere  alla  trasmissione  delle  delegazioni  di
pagamento anche a mezzo Posta Elettronica Certificata,  a  condizione
che sia trasmesso tramite PEC l'originale di ciascuna delegazione  di
pagamento relativa a  ciascun  Prestito  Rinegoziato,  redatto  nella
forma  del  documento  informatico  (il   file   .pdf   e'   generato
dall'Applicativo), completo della relata  di  notifica  al  tesoriere
dell'Ente e debitamente sottoscritto digitalmente  sia  dal  soggetto
munito di idonei poteri che dal messo notificatore. In altri termini,
a titolo esemplificativo, se un Ente  rinegozia  7  prestiti,  dovra'
inviare - preferibilmente con unica PEC - 7 distinte  delegazioni  di
pagamento  (ossia,  7  distinti  file).   In   considerazione   della
numerosita' delle delegazioni di pagamento da inviare, l'Ente  potra'
anche procedere con piu' trasmissioni via PEC, purche', in ogni caso,
nel rispetto del termine massimo del 17 marzo 2021. 
  Ai fini del rispetto del suddetto termine per il ricevimento  della
documentazione in originale, fa fede unicamente la data di  ricezione
della documentazione da parte della CDP. Gli orari  per  la  consegna
sono indicati nel sito internet della CDP. 
  La CDP provvedera' ad inviare, prima della scadenza  del  17  marzo
2021, e con congruo preavviso, una e-mail di avviso a tutti gli  Enti
che abbiano  confermato  le  condizioni  per  la  rinegoziazione  dei
Prestiti Originari ai sensi  del  precedente  Paragrafo  1.2  (Scelta
delle condizioni), per  i  quali  non  risulti  ancora  pervenuta  la
documentazione richiesta. 
  1.4 Perfezionamento del contratto 
  La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali  irrevocabili
di rinegoziazione  -  valide  ed  accompagnate  dalla  documentazione
completa ed idonea- ricevute dalla CDP medesima secondo le  modalita'
e nei termini sopra descritti. La trasmissione via PEC da parte della
CDP all'Ente  della  proposta  contrattuale  e  del  relativo  Elenco
Prestiti,  controfirmati  digitalmente,  entro  il  31  marzo   2021,
sancisce il perfezionamento del Contratto. 
  2. Limitazioni e considerazioni finali 
  La rinegoziazione dei Prestiti Originari e' soggetta alle  seguenti
limitazioni: 
  a)  per  poter  accedere  alla  rinegoziazione  l'Ente  deve   aver
approvato il bilancio di previsione 2021 o la relativa variazione; 
  b)   contestualmente   al   perfezionamento   del   contratto    di
rinegoziazione, le eventuali  domande  di  rimborso  anticipato,  con
effetto al 30 giugno 2021 ed al 31 dicembre 2021,  di  riduzione  con
effetto al 1° luglio 2021 e di variazione di ente  pagatore,  nonche'
eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da
variabile a fisso concernenti i Prestiti Originari in relazione  alla
data del 30 giugno 2021, si intenderanno automaticamente revocate  e,
pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto; 
  c) eventuali richieste di diverso utilizzo dei  Prestiti  Originari
pervenute dopo il 1° gennaio 2021, ove autorizzate,  avranno  effetto
sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati; 
  d) i Prestiti Rinegoziati non potranno  beneficiare  dell'ulteriore
operazione di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento in
scadenza nell'anno 2021, approvata dal Consiglio  di  Amministrazione
di CDP nella seduta del 22 ottobre 2020,  che  CDP  intende  proporre
agli Enti al fine di consentire il rimborso dell'importo  complessivo
delle rate  oggetto  di  sospensione  mediante  il  pagamento  di  20
semestralita' di pari importo, in un periodo di 10 anni a partire dal
2022, senza applicazione di sanzioni ed interessi a carico dell'Ente,
in  quanto  tale  misura   e'   da   considerare   alternativa   alla
Rinegoziazione; 
  e) la CDP, inoltre, si riserva di non quotare alcune scadenze e  di
modificare talune condizioni offerte per la  rinegoziazione  indicate
nella presente Circolare in relazione all'andamento delle  condizioni
dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione; 
  f) la CDP, infine, si riserva di modificare i termini di adesione e
perfezionamento  dell'operazione,  dandone   comunicazione   mediante
pubblicazione di apposito avviso nel sito internet www.cdp.it. 
  Roma, 24 dicembre 2020 

                      L'amministratore delegato 
                          Fabrizio Palermo 

 
TX21AAB116
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.