TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

(GU Parte Seconda n.25 del 27-2-2021)

 
          Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. 
 

  Agli eredi della signora Donatiello Franca Maria, nata a  Benevento
il 27-12-1937  (cod.  fisc.  DNTFNC37T67A783O)  ed  ivi  deceduta  il
28/11/2018 - pubblicazione per estratto dell'atto di riassunzione  ex
art. 303 c.p.c. di processo civile interrotto. Si rende noto che  con
decreto del 18 gennaio 2021 il Presidente  del  Tribunale  Civile  di
Benevento autorizzava la notifica per pubblici  proclami  agli  eredi
della signora Donatiello Franca Maria, nata a Benevento il 27-12-1937
(cod.  fisc.  DNTFNC37T67A783O)  ed  ivi  deceduta   il   28/11/2018,
dell'atto di riassunzione  del  processo  civile  n.  1982/2015  R.G.
proposto  dal  signor  Antonio  Pascotto,  nato   il   27-11-1962   a
Monterotondo (cod. fisc.  PSCNTN62S27F611F),  e  residente  in  Roma,
rappresentato e difeso anche disgiuntamente,  dagli  avv.ti  Giacinto
Pelosi      (cod.      fisc.      PLSGNT36M05E897I      -      p.e.c.
giacinto.pelosi@avvocatiavellinopec.it - fax 0825-38750), del Foro di
Avellino, e  Andrea  Lijoi  (cod.  fisc.  LJINDR55M16H501L  -  p.e.c.
andrealijoi@ordineavvocatiroma.org - fax  0677202742),  del  Foro  di
Roma, nonche' elettivamente domiciliato in Benevento, Via Ruffilli n.
9, presso lo studio dell'avv. Anna Lisa Pelosi, con atto di citazione
notificato in data  28  aprile  alla  menzionata  signora  Donatiello
Franca Maria, residente in Benevento alla Via  Raffaele  Calabria  n.
27, e al signor VENTRE Carlo nato  a  Mirabella  Eclano  il  6-4-1959
(cod. fisc.  VNTCRL59D06F230M)  ed  ivi  residente  in  Via  Variante
Calore. Con il menzionato introduttivo atto di  citazione  il  signor
Antonio Pascotto chiedeva al Tribunale Civile Di Benevento: 
  "-a) dichiarare aperta  anche  in  favore  dello  istante  Pascotto
Antonio nato il 27-11-1962 a Monterotondo la successione in morte  di
Ventre Antonio nato a Mirabella Eclano (AV) l'8-2-1936 e  deceduto  a
Benevento l'1-10-2004; 
  -b) procedere alla formazione della massa ereditaria  a  dividersi,
al  fine  della  determinazione  e  dell'assegnazione   della   quota
spettante allo  istante  Pascotto  Antonio  nato  a  Monterotondo  il
27-11-1962, quale figlio naturale del de cuius; 
  -c) predisporre un comodo progetto di divisione con  la  formazione
di detta quota in natura e con indicazione degli eventuali  conguagli
a farsi in danaro in caso di squilibrio di valori; 
  -d) emettere ogni altro e conseguenziale provvedimento di giustizia
ex artt. 789 e 790 c.p.c.; 
  -e) porre a carico dei convenuti, in solido o in  proporzione  alla
quota ereditaria ad essi spettante, il valore (rivalutato  alla  data
dell'emananda sentenza) dei cespiti di qualsiasi natura facenti parte
della massa ereditaria ma non piu'  esistenti,  sempre  con  salvezza
degli eventuali conguagli a farsi; - 
  f) determinare le rendite o comunque il valore  attualizzato  della
diretta  utilizzazione  dei  beni  dall'epoca   dell'apertura   della
successione  relativamente  a   quei   beni   utilizzati   o   goduti
direttamente dai convenuti, con la condanna di costoro  all'immediato
pagamento in favore dell'attore  della  quota  a  lui  spettante  con
rivalutazione monetaria e interessi come per legge; 
  -g)  porre  le  spese  e  competenze  del  giudizio  a  carico  dei
convenuti." 
  Nel giudizio si costituiva regolarmente il signor Carlo Ventre, per
il tramite dell'Avv. Nazzareno Lanni, con studio in Benevento  ,  Via
G. Pasquali 8, depositando << comparsa di costituzione  e  risposta>>
nelle cui conclusioni chiedeva testualmente: 
  "- preliminarmente  dichiarare  l'improcedibilita'  della  proposta
domanda  giudiziale  non  essendo  stata  esperita  la  procedura  di
mediazione obbligatoria ex lege; 
  - rigettare per quanto di ragione la proposta domanda giudiziale e,
previa  formazione  dell'asse  ereditario,  procedere  alla  corretta
divisione del patrimonio  del  de  cuius  anche  nel  rispetto  della
volonta' testamentaria del ventre Antonio, oltre che delle  quote  di
legittima  in  favore  del  coniuge  come  gia'  reclamata  anche  in
relazione alla quota disponibile in  favore  dell'esponente,  tenendo
conto che vanno detratti e messi a carico di tutte le  parti  per  la
quota rispettiva tutti i costi ordinari e straordinari sostenuti  per
la gestione e conservazione e tutte le imposte  e  tasse  nelle  more
corrisposte dall'esponente, all'uopo proponendosi espressa domanda di
riconoscimento; 
  - emettere ogni altro utile e pertinente provvedimento ai  fini  di
iusta e recte decidere; 
  - condannare l'attore in caso di contestazione al  pagamento  delle
spese  e  competenze  professionali  del  giudizio  con  ogni   onere
consequenziale  ed  in  via  subordinata,   nel   caso   di   mancata
contestazione, porre le stesse a carico di tutte le  parti  coinvolte
ed in ogni  caso  come  per  legge  tenuto  conto  del  comportamento
processuale." 
  Si costituiva  regolarmente  anche  la  signora  Donatiello  Franca
Maria, per il tramite dell'Avv. Maria Lanni, con studio in  Benevento
, Via G. Pasquali  8,  depositando  <<  comparsa  di  costituzione  e
risposta con domanda riconvenzionale>> nelle cui conclusioni chiedeva
testualmente: 
  "1) preliminarmente dichiarare  l'improcedibilita'  della  proposta
domanda  giudiziale  non  essendo  stata  esperita  la  procedura  di
mediazione obbligatoria ex lege preventivamente; 
  2) accogliere preliminarmente la domanda riconvenzionale proposta e
per l'effetto dichiarare la rescissione della  divisione  transattiva
intervenuta tra il  coniuge  superstite  Donatiello  Franca  Maria  e
l'erede testamentario VENTRE Carlo di cui alla sentenza  40/2008  del
Tribunale di Benevento dichiarando la stessa tamquam non esset stante
la  sussistenza  delle  condizioni  di  legge  per   procedere   alla
rescissione per l'evidente sproporzione emersa sulla base  di  quanto
dedotto dall'attore ed il diritto della esponente a  percepire  dalla
eredita' la sua quota di  legittima  cosi'  ridotta  la  disposizione
testamentaria; 
  3) accogliere la proposta domanda riconvenzionale e  per  l'effetto
dichiarare e riconoscere che a Ventre Carlo  va  attribuita  la  sola
quota disponibile mentre la quota di  legittima  va  riconosciuta  in
favore della  concludente  DONATIELLO  Dott.ssa  Franca  Maria  cosi'
riducendo  la  disposizione  testamentaria  del  Ventre  Antonio   in
violazione di  legge  e  per  aver  escluso  la  legittimaria  sempre
rescissa la divisione ereditaria operata  con  sentenza  40/2008  per
l'evidente sproporzione emersa; 
  4) accogliere,  per  quanto  di  ragione,  la  domanda  cosi'  come
proposta ed espletata la consulenza tecnica, ove gli  immobili  siano
divisibili, attribuirne a ciascuno la quota come per legge disponendo
i conguagli conseguenti; 
  5) rigettare per quanto di ragione la proposta  domanda  giudiziale
e, previa formazione dell'asse ereditario,  procedere  alla  corretta
divisione del patrimonio del de cuius  riconoscendo  alla  DONATIELLO
Franca Maria, quale coniuge superstite, la quota di legittima pari ad
1/3 a lei  spettante  ex  lege  emettendo  le  relative  condanne  di
pagamento in suo favore; 
  6) emettere ogni altro utile necessario provvedimento di  giustizia
ai fini di iusta et recte in relazione alle  domande  riconvenzionali
proposte; 
  7) condannare l'attore in caso di contestazione al pagamento  delle
spese  e  competenze  professionali  del  giudizio  con  ogni   onere
consequenziale  ed  in  via  subordinata,   nel   caso   di   mancata
contestazione, porre le stesse a carico di tutte le  parti  coinvolte
ed in ogni  caso  come  per  legge  tenuto  conto  del  comportamento
processuale." 
  Ai fini della prosecuzione del  suindicato  giudizio  n.  1982/2015
R.G. presso il Tribunale Civile di Benevento  il  Giudice  Istruttore
dott.ssa Berruti Serena ha fissato l'udienza del 28 maggio  2021  ore
9,30. 
  I  sottoscritti  avvocati  provvederanno,  per   il   tramite   del
competente Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale
di Benevento, al deposito di copia del ricorso  per  la  riassunzione
del giudizio n.  1982/2015  R.G.  ,  del  relativo  provvedimento  di
autorizzazione  alla   notifica   per   pubblici   proclami   e   del
provvedimento di fissazione della relativa  udienza  di  comparizione
dinanzi al Giudice Istruttore. 
  Benevento li' 18 febbraio 2021 

                        avv. Giacinto Pelosi 
                          avv. Andrea Lijoi 

 
TX21ABA2009
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