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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Agli eredi della signora Donatiello Franca Maria, nata a Benevento il 27-12-1937 (cod. fisc. DNTFNC37T67A783O) ed ivi deceduta il 28/11/2018 - pubblicazione per estratto dell'atto di riassunzione ex art. 303 c.p.c. di processo civile interrotto. Si rende noto che con decreto del 18 gennaio 2021 il Presidente del Tribunale Civile di Benevento autorizzava la notifica per pubblici proclami agli eredi della signora Donatiello Franca Maria, nata a Benevento il 27-12-1937 (cod. fisc. DNTFNC37T67A783O) ed ivi deceduta il 28/11/2018, dell'atto di riassunzione del processo civile n. 1982/2015 R.G. proposto dal signor Antonio Pascotto, nato il 27-11-1962 a Monterotondo (cod. fisc. PSCNTN62S27F611F), e residente in Roma, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Pelosi (cod. fisc. PLSGNT36M05E897I - p.e.c. giacinto.pelosi@avvocatiavellinopec.it - fax 0825-38750), del Foro di Avellino, e Andrea Lijoi (cod. fisc. LJINDR55M16H501L - p.e.c. andrealijoi@ordineavvocatiroma.org - fax 0677202742), del Foro di Roma, nonche' elettivamente domiciliato in Benevento, Via Ruffilli n. 9, presso lo studio dell'avv. Anna Lisa Pelosi, con atto di citazione notificato in data 28 aprile alla menzionata signora Donatiello Franca Maria, residente in Benevento alla Via Raffaele Calabria n. 27, e al signor VENTRE Carlo nato a Mirabella Eclano il 6-4-1959 (cod. fisc. VNTCRL59D06F230M) ed ivi residente in Via Variante Calore. Con il menzionato introduttivo atto di citazione il signor Antonio Pascotto chiedeva al Tribunale Civile Di Benevento: "-a) dichiarare aperta anche in favore dello istante Pascotto Antonio nato il 27-11-1962 a Monterotondo la successione in morte di Ventre Antonio nato a Mirabella Eclano (AV) l'8-2-1936 e deceduto a Benevento l'1-10-2004; -b) procedere alla formazione della massa ereditaria a dividersi, al fine della determinazione e dell'assegnazione della quota spettante allo istante Pascotto Antonio nato a Monterotondo il 27-11-1962, quale figlio naturale del de cuius; -c) predisporre un comodo progetto di divisione con la formazione di detta quota in natura e con indicazione degli eventuali conguagli a farsi in danaro in caso di squilibrio di valori; -d) emettere ogni altro e conseguenziale provvedimento di giustizia ex artt. 789 e 790 c.p.c.; -e) porre a carico dei convenuti, in solido o in proporzione alla quota ereditaria ad essi spettante, il valore (rivalutato alla data dell'emananda sentenza) dei cespiti di qualsiasi natura facenti parte della massa ereditaria ma non piu' esistenti, sempre con salvezza degli eventuali conguagli a farsi; - f) determinare le rendite o comunque il valore attualizzato della diretta utilizzazione dei beni dall'epoca dell'apertura della successione relativamente a quei beni utilizzati o goduti direttamente dai convenuti, con la condanna di costoro all'immediato pagamento in favore dell'attore della quota a lui spettante con rivalutazione monetaria e interessi come per legge; -g) porre le spese e competenze del giudizio a carico dei convenuti." Nel giudizio si costituiva regolarmente il signor Carlo Ventre, per il tramite dell'Avv. Nazzareno Lanni, con studio in Benevento , Via G. Pasquali 8, depositando << comparsa di costituzione e risposta>> nelle cui conclusioni chiedeva testualmente: "- preliminarmente dichiarare l'improcedibilita' della proposta domanda giudiziale non essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria ex lege; - rigettare per quanto di ragione la proposta domanda giudiziale e, previa formazione dell'asse ereditario, procedere alla corretta divisione del patrimonio del de cuius anche nel rispetto della volonta' testamentaria del ventre Antonio, oltre che delle quote di legittima in favore del coniuge come gia' reclamata anche in relazione alla quota disponibile in favore dell'esponente, tenendo conto che vanno detratti e messi a carico di tutte le parti per la quota rispettiva tutti i costi ordinari e straordinari sostenuti per la gestione e conservazione e tutte le imposte e tasse nelle more corrisposte dall'esponente, all'uopo proponendosi espressa domanda di riconoscimento; - emettere ogni altro utile e pertinente provvedimento ai fini di iusta e recte decidere; - condannare l'attore in caso di contestazione al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio con ogni onere consequenziale ed in via subordinata, nel caso di mancata contestazione, porre le stesse a carico di tutte le parti coinvolte ed in ogni caso come per legge tenuto conto del comportamento processuale." Si costituiva regolarmente anche la signora Donatiello Franca Maria, per il tramite dell'Avv. Maria Lanni, con studio in Benevento , Via G. Pasquali 8, depositando << comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale>> nelle cui conclusioni chiedeva testualmente: "1) preliminarmente dichiarare l'improcedibilita' della proposta domanda giudiziale non essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria ex lege preventivamente; 2) accogliere preliminarmente la domanda riconvenzionale proposta e per l'effetto dichiarare la rescissione della divisione transattiva intervenuta tra il coniuge superstite Donatiello Franca Maria e l'erede testamentario VENTRE Carlo di cui alla sentenza 40/2008 del Tribunale di Benevento dichiarando la stessa tamquam non esset stante la sussistenza delle condizioni di legge per procedere alla rescissione per l'evidente sproporzione emersa sulla base di quanto dedotto dall'attore ed il diritto della esponente a percepire dalla eredita' la sua quota di legittima cosi' ridotta la disposizione testamentaria; 3) accogliere la proposta domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiarare e riconoscere che a Ventre Carlo va attribuita la sola quota disponibile mentre la quota di legittima va riconosciuta in favore della concludente DONATIELLO Dott.ssa Franca Maria cosi' riducendo la disposizione testamentaria del Ventre Antonio in violazione di legge e per aver escluso la legittimaria sempre rescissa la divisione ereditaria operata con sentenza 40/2008 per l'evidente sproporzione emersa; 4) accogliere, per quanto di ragione, la domanda cosi' come proposta ed espletata la consulenza tecnica, ove gli immobili siano divisibili, attribuirne a ciascuno la quota come per legge disponendo i conguagli conseguenti; 5) rigettare per quanto di ragione la proposta domanda giudiziale e, previa formazione dell'asse ereditario, procedere alla corretta divisione del patrimonio del de cuius riconoscendo alla DONATIELLO Franca Maria, quale coniuge superstite, la quota di legittima pari ad 1/3 a lei spettante ex lege emettendo le relative condanne di pagamento in suo favore; 6) emettere ogni altro utile necessario provvedimento di giustizia ai fini di iusta et recte in relazione alle domande riconvenzionali proposte; 7) condannare l'attore in caso di contestazione al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio con ogni onere consequenziale ed in via subordinata, nel caso di mancata contestazione, porre le stesse a carico di tutte le parti coinvolte ed in ogni caso come per legge tenuto conto del comportamento processuale." Ai fini della prosecuzione del suindicato giudizio n. 1982/2015 R.G. presso il Tribunale Civile di Benevento il Giudice Istruttore dott.ssa Berruti Serena ha fissato l'udienza del 28 maggio 2021 ore 9,30. I sottoscritti avvocati provvederanno, per il tramite del competente Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Benevento, al deposito di copia del ricorso per la riassunzione del giudizio n. 1982/2015 R.G. , del relativo provvedimento di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e del provvedimento di fissazione della relativa udienza di comparizione dinanzi al Giudice Istruttore. Benevento li' 18 febbraio 2021 avv. Giacinto Pelosi avv. Andrea Lijoi TX21ABA2009