TERNA S.P.A

(GU Parte Seconda n.35 del 23-3-2021)

 
Voltura decreto di  autorizzazione  n.  239/EL-177/141/2011-VOL2  del
                             22/05/2019 
 

  La Societa' Terna S.p.a., con sede legale  in  Roma,  Viale  Egidio
Galbani 70, c.f. e P.I. 05779661007, ai sensi del combinato  disposto
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni  e
del decreto legislativo del  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Rende noto  che  l'autorizzazione  gia'  rilasciata  alla  Societa'
Pi.Sa.2 S.r.l. con decreto n. 239/EL-177/141/2011- VOL2 del 22 maggio
2019 e' volturata alla Terna S.p.a., con sede in Roma in Viale Egidio
Galbani  70  (c.f.  05779661007),  che  provvedera'  a  costruire  ed
esercire  l'interconnessione  in  corrente  continua   ad   altissima
tensione (250÷350 kV) HVDC «Italia - Francia»  denominata  Piemonte -
Savoia ed opere accessorie, in conformita' al progetto approvato  con
il decreto medesimo. il testo del decreto e' riportato di seguito 
  Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale  per  le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici  e  geomiinerari
di concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  -  Direzione  generale  per   la   crescita
sostenibile e la qualita' dello sviluppo; 
  Visto il decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  2003,  n.   290,   recante
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e per il recupero di  potenza  di  energia  elettrica,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Visto in particolare l'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge  n.
239/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale
«al fine di garantire  la  sicurezza  del  sistema  energetico  e  di
promuovere la concorrenza  nei  mercati  dell'energia  elettrica,  la
costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete
nazionale di  trasporto  dell'energia  elettrica  sono  attivita'  di
preminente interesse statale e sono soggetti  ad  una  autorizzazione
unica comprendente  tutte  le  opere  connesse  e  le  infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata  dal  Ministero
delle attivita' produttive (ora Ministero dello  sviluppo  economico)
di concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare), previa intesa con la regione o  le  regioni  interessate
[...]»; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Visto in particolare l'art. 32 della legge 23 luglio 2009,  n.  99,
intitolato «realizzazione del mercato  unico  dell'energia  elettrica
attraverso lo sviluppo di interconnector  con  il  coinvolgimento  di
clienti finali energivori»; 
  Considerato che, in seguito  all'entrata  in  vigore  dell'art.  32
della legge n. 99/2009, la societa' Terna S.p.a. ha individuato sulla
frontiera italo-francese la possibilita' di esercire,  a  seguito  di
specifici mandati di soggetti investitori terzi, selezionati  tramite
pubblico bando, un possibile potenziamento  delle  infrastrutture  di
interconnessione con la Francia nella forma  di  «interconnector»  ai
sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009; 
  Visto  il  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,   recante
approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle  acque
e sugli impianti elettrici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965,  n.
342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e
norme relative  al  coordinamento  e  all'esercizio  delle  attivita'
elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente  nazionale
per l'energia elettrica; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto in particolare l'art.  14-ter,  comma  3-bis  della  suddetta
legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: «In caso di opera o
attivita'  sottoposta  anche  ad  autorizzazione  paesaggistica,   il
soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede  di  Conferenza
di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti  di  sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79  di  attuazione
della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 25 giugno 1999, recante  determinazione  dell'ambito
della rete elettrica di trasmissione nazionale e i successivi decreti
ministeriali integrativi; 
  Visti i Piani di sviluppo  della  Rete  elettrica  di  trasmissione
nazionale  predisposti  dal  Gestore  della  rete   di   trasmissione
nazionale, ora Terna S.p.a.; 
  Vista la legge quadro 22 febbraio  2001,  n.  36  sulla  protezione
dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio
2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27  dicembre  2004,  n.  330,  recante
integrazioni al citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001, in  materia  di  espropriazione  per  la  realizzazione  di
infrastrutture lineari energetiche; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto 18 settembre  2006  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo
di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23  agosto  2004,  n.  239,
come modificato dal decreto 9 novembre 2016; 
  Vista l'istanza n. TE/P20090013372 del  16  ottobre  2009,  con  la
quale la Terna S.p.a. - Direzione sviluppo rete e  ingegneria,  Viale
Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma (c.f. 05779661007) e la  Transenergia
S.r.l., Via  Piffetti  15,  10143  Torino  (c.f.  08528090015)  hanno
congiuntamente chiesto al Ministero dello sviluppo  economico  ed  al
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
l'autorizzazione,  avente  efficacia  di  dichiarazione  di  pubblica
utilita', di indifferibilita' e urgenza, di  inamovibilita',  nonche'
di  apposizione   del   vincolo   preordinato   all'esproprio,   alla
costruzione ed  all'esercizio  del  tratto  ricadente  in  territorio
italiano di un'interconnessione in  corrente  continua  ad  altissima
tensione (250÷350 kV) HVDC Italia - Francia, denominata  «Piemonte  -
Savoia» ed opere accessorie; 
  Considerato  che  l'intervento  oggetto   di   autorizzazione,   in
particolare, prevede: 
    la realizzazione di un elettrodotto a +/- 250÷350 kV cc  in  cavo
interrato dalla Stazione di conversione, all'interno  della  Stazione
elettrica di «Piossasco», in  Provincia  di  Torino,  al  confine  di
Stato, della lunghezza di circa 95 chilometri; 
    la  realizzazione  della  stazione  di  conversione  da  corrente
continua a corrente  alternata,  ubicata  all'interno  dell'esistente
stazione elettrica 380/220/150 kV di «Piossasco»,  di  proprieta'  di
Terna S.p.a.; 
  Visto il decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile  2011  con  il
quale e' stato approvato, il progetto definitivo per la  costruzione,
da parte delle societa'  Terna  S.p.a.  e  Transenergia  S.r.l.,  del
tratto ricadente in territorio  italiano  di  un'interconnessione  in
corrente continua ad altissima tensione (250÷350 kV) HVDC  «ITALIA  -
FRANCIA» denominata Piemonte - Savoia ed opere accessorie, nei Comuni
di Piossasco, Bruino, Sangano,  Trana,  Avigliana,  Sant'Ambrogio  di
Torino, Chiusa di San Michele, Condove, Sant'Antonino di Susa, Villar
Focchiardo,  Borgone  di  Susa,  San  Didero,   Bruzolo,   Chianocco,
Bussoleno, Mattie, Susa, Mompantero,  Venaus,  Giaglione,  Chiomonte,
Exilles, Salbertrand,  Oulx,  Bardonecchia,  tutti  in  Provincia  di
Torino; 
  Considerato che con il suddetto decreto sono stati autorizzati, per
quanto riguarda l'elettrodotto  in  cavo  interrato,  due  moduli  di
potenza pari a 500 MW nominali ciascuno, di cui uno, di proprieta' di
Terna S.p.a., unitamente a tutti gli apparati  comuni,  qualificabile
come «linea pubblica»  e  facente  parte  della  RTN  e  l'altro,  di
proprieta'  di  Transenergia  S.r.l.,   qualificabile   come   «linea
privata», cosiddetta  merchant  line,  secondo  quanto  previsto  dal
regolamento n. 714/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 luglio 2009, e  da  sottoporre  a  procedura  di  esenzione  dalla
disciplina del diritto di accesso dei terzi, ai sensi  del  succitato
regolamento; 
  Considerato  che  la  succitata  autorizzazione  ha  efficacia   di
dichiarazione di pubblica utilita', di indifferibilita' e urgenza, di
inamovibilita',  nonche'  di  apposizione  del  vincolo   preordinato
all'esproprio e, quindi, comprende anche la delega a Terna S.p.a.  di
esercitare il potere espropriativo, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n.  327/2001,  come  altresi'
richiesto nella succitata nota dell'8 febbraio 2011; 
  Considerato che la «linea privata» autorizzata e' stata individuata
da Terna S.p.a. quale infrastruttura di interconnessione con l'estero
sulla frontiera italo-francese, da realizzare ed esercire nella forma
di interconnector, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 99/2009 e del
regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 13 luglio 2009; 
  Considerato  che,  per  la  realizzazione  della  «linea   privata»
autorizzata come interconnector,  e'  stata  costituita  la  societa'
Piemonte-Savoia   S.r.l.   (interamente    controllata    da    Terna
Interconnector S.r.l. a sua volta controllata da Terna S.p.a.  e  con
la partecipazione di Terna Rete Italia e di Transenergia S.r.l.), con
lo scopo di perseguire la realizzazione e la gestione, per conto  dei
soggetti investitori terzi, dell'interconnector Italia-Francia; 
  Visto il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VOL del 18 maggio 2015, con
il quale l'autorizzazione gia' rilasciata alla Societa'  Transenergia
S.r.l. con il citato decreto  n.  239/EL-177/141/2011  del  7  aprile
2011, riguardante la parte  interconnector  del  progetto,  e'  stata
volturata alla Societa' Piemonte Savoia S.r.l.; 
  Visto il decreto n. 239/EL-177/141/2011-PR del 1° aprile 2016,  con
il quale e' stato prorogato il termine di ultimazione dei  lavori  di
realizzazione  delle  suddette   opere,   autorizzate   con   decreto
239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011; 
  Visto il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VL del 5 agosto  2016,  con
il quale e' stata approvata una variante  localizzativa  al  progetto
autorizzato con decreto n. 239/EL-177/141/2011  del  7  aprile  2011,
riguardante una variante di tracciato tra i  Comuni  di  Bussoleno  e
Salbertrand,   al   fine   di   limitare    la    realizzazione    di
gallerie/cunicoli appositamente dedicati all'alloggiamento dei cavi; 
  Visto il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VL2 del 28  novembre  2017,
con il  quale  e'  stata  approvata  una  variante  localizzativa  al
progetto autorizzato con decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7  aprile
2011, riguardante una variante di tracciato nel Comune di  Avigliana,
localita' Cava Sada; 
  Viste le denunce di inizio  attivita'  di  cui  al  comma  4-sexies
dell'art.  1-sexies  del  decreto-legge  n.  239/2003  e   successive
modificazioni ed integrazioni, che sono state  presentate  nel  corso
dei   lavori    di    realizzazione,    riguardanti    ottimizzazioni
rispettivamente al layout della SE di  Piossasco,  al  tracciato  nel
Comune di Exilles e al tracciato nel Comune di Salbertrand; 
  Considerato  che,  per  l'implementazione  della  capacita'   sulla
frontiera francese ai sensi della legge n. 99/2009, Terna  S.p.a.  ha
costituito la societa' Pi.Sa. 2 S.r.l.  (interamente  controllata  da
Terna), con lo scopo di presentare una istanza di  esenzione  per  la
capacita' di 250 MW per conto dei  soggetti  investitori  terzi,  con
riferimento all'interconnector Italia - Francia; 
  Visto il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VOL2 del  22  maggio  2019,
con il quale l'autorizzazione gia'  rilasciata  alla  Societa'  Terna
S.p.a. con il citato decreto  n.  239/EL-177/141/2011  del  7  aprile
2011, riguardante la parte pubblica del progetto, e' stata  volturata
alla Societa' Pi.Sa.2 S.r.l.; 
  Visto il decreto n. 239/EL-177/141/2011-PR2 del 14 luglio 2020, con
il quale e' stato ulteriormente prorogato per due anni il termine  di
ultimazione  dei  lavori  di  realizzazione  delle  suddette   opere,
autorizzate con decreto 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 201  e  gia'
prorogate per quattro anni dal decreto n. 239/EL-177/141/2011-PR  del
1° aprile 2016; 
  Visto il decreto direttoriale n. 290/ML/2020 del  5  marzo  con  il
quale il Ministero dello sviluppo economico, previo  parere  positivo
di ARERA, ha concesso alla societa' Pi.Sa.2, ai sensi  dell'art.  63,
comma 1 del regolamento UE n. 943/2019 del Parlamento e del Consiglio
del 5 giugno 2019, l'esenzione dal disposto dell'art. 19, comma 2 del
medesimo regolamento, per una quota di potenza di 250 MW relativa  ad
un modulo dell'interconnessione Italia - Francia; 
  Vista la decisione C(2020)6325 final dell'11 settembre 2020, con la
quale la Commissione europea ha stabilito di  revocare  la  decisione
adottata dal Ministero dello sviluppo economico avente ad oggetto  il
rilascio dell'esenzione a Pi.Sa.2; 
  Visto il decreto direttoriale del 21 ottobre 2020, con il quale  il
Ministero dello sviluppo economico, preso atto della decisione  della
Commissione europea ha revocato l'esenzione gia' concessa  in  favore
di Pi.Sa.2. con il sopracitato decreto direttoriale; 
  Vista l'istanza n. TERNA/P2020007885 del 4 dicembre 2020, acquisita
al protocollo MISE con il n. 29402 del 9 dicembre 2020, con la  quale
la Terna S.p.a. e Pi.Sa.2 S.r.l. chiedono  che  il  provvedimento  di
autorizzazione n.  239/EL-177/141/2011-VOL2  di  cui  e'  attualmente
titolare Pi.Sa.2 S.r.l.  venga  volturato  a  favore  di  Terna,  con
conseguente assunzione di tutti gli impegni da esso derivanti; 
  Considerato  quindi  che  la  linea   di   interconnessione   sara'
realizzata  ed  esercita  da  Terna  S.p.a.   come   linea   pubblica
appartenente della rete elettrica di trasmissione nazionale; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  adottare  il  provvedimento  di   voltura
richiesto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  L'autorizzazione gia' rilasciata alla Societa' Pi.Sa.2  S.r.l.  con
decreto n. 239/EL-177/141/2011-VOL2 del 22 maggio 2019  e'  volturata
alla Terna S.p.a., con sede in Roma in Viale Egidio Galbani 70  (c.f.
05779661007),   che   provvedera'    a    costruire    ed    esercire
l'interconnessione  in  corrente  continua  ad   altissima   tensione
(250÷350 kV) HVDC «Italia - Francia» denominata Piemonte - Savoia  ed
opere accessorie, in conformita' al progetto approvato con il decreto
medesimo. 
 
                               Art. 2. 
 
  La Societa' Terna S.p.a. e' vincolata  al  rispetto  di  tutti  gli
obblighi,  condizioni   e   prescrizioni   contenuti   nel   suddetto
provvedimento autorizzativo che restano inalterati  e  validi  e  non
costituiscono oggetto di modifica da parte del presente decreto. 
 
                               Art. 3. 
 
  Avverso il presente provvedimento di  voltura  e'  ammesso  ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  competente  o,
in alternativa,  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato,  nel
termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla  data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta  Ufficiale,  che
dovra' avvenire a cura e spese della Terna S.p.a. 
 
    Roma, 
    
Il direttore generale per le      Il direttore generale per la
infrastrutture e la sicurezza     crescita sostenibile e la qualita'
dei sistemi energetici e          dello sviluppo Montanaro
geominerari Dialuce                                                 
    

                            Terna S.p.A. 
                             Adel Motawi 

 
TV21ADA2793
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.