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Voltura decreto di autorizzazione n. 239/EL-177/141/2011-VOL2 del 22/05/2019 La Societa' Terna S.p.a., con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani 70, c.f. e P.I. 05779661007, ai sensi del combinato disposto della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni; Rende noto che l'autorizzazione gia' rilasciata alla Societa' Pi.Sa.2 S.r.l. con decreto n. 239/EL-177/141/2011- VOL2 del 22 maggio 2019 e' volturata alla Terna S.p.a., con sede in Roma in Viale Egidio Galbani 70 (c.f. 05779661007), che provvedera' a costruire ed esercire l'interconnessione in corrente continua ad altissima tensione (250÷350 kV) HVDC «Italia - Francia» denominata Piemonte - Savoia ed opere accessorie, in conformita' al progetto approvato con il decreto medesimo. il testo del decreto e' riportato di seguito Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geomiinerari di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo; Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; Visto in particolare l'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale «al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]»; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia; Visto in particolare l'art. 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, intitolato «realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori»; Considerato che, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 32 della legge n. 99/2009, la societa' Terna S.p.a. ha individuato sulla frontiera italo-francese la possibilita' di esercire, a seguito di specifici mandati di soggetti investitori terzi, selezionati tramite pubblico bando, un possibile potenziamento delle infrastrutture di interconnessione con la Francia nella forma di «interconnector» ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; Visto in particolare l'art. 14-ter, comma 3-bis della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: «In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale e i successivi decreti ministeriali integrativi; Visti i Piani di sviluppo della Rete elettrica di trasmissione nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.; Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016; Vista l'istanza n. TE/P20090013372 del 16 ottobre 2009, con la quale la Terna S.p.a. - Direzione sviluppo rete e ingegneria, Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma (c.f. 05779661007) e la Transenergia S.r.l., Via Piffetti 15, 10143 Torino (c.f. 08528090015) hanno congiuntamente chiesto al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', di indifferibilita' e urgenza, di inamovibilita', nonche' di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione ed all'esercizio del tratto ricadente in territorio italiano di un'interconnessione in corrente continua ad altissima tensione (250÷350 kV) HVDC Italia - Francia, denominata «Piemonte - Savoia» ed opere accessorie; Considerato che l'intervento oggetto di autorizzazione, in particolare, prevede: la realizzazione di un elettrodotto a +/- 250÷350 kV cc in cavo interrato dalla Stazione di conversione, all'interno della Stazione elettrica di «Piossasco», in Provincia di Torino, al confine di Stato, della lunghezza di circa 95 chilometri; la realizzazione della stazione di conversione da corrente continua a corrente alternata, ubicata all'interno dell'esistente stazione elettrica 380/220/150 kV di «Piossasco», di proprieta' di Terna S.p.a.; Visto il decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011 con il quale e' stato approvato, il progetto definitivo per la costruzione, da parte delle societa' Terna S.p.a. e Transenergia S.r.l., del tratto ricadente in territorio italiano di un'interconnessione in corrente continua ad altissima tensione (250÷350 kV) HVDC «ITALIA - FRANCIA» denominata Piemonte - Savoia ed opere accessorie, nei Comuni di Piossasco, Bruino, Sangano, Trana, Avigliana, Sant'Ambrogio di Torino, Chiusa di San Michele, Condove, Sant'Antonino di Susa, Villar Focchiardo, Borgone di Susa, San Didero, Bruzolo, Chianocco, Bussoleno, Mattie, Susa, Mompantero, Venaus, Giaglione, Chiomonte, Exilles, Salbertrand, Oulx, Bardonecchia, tutti in Provincia di Torino; Considerato che con il suddetto decreto sono stati autorizzati, per quanto riguarda l'elettrodotto in cavo interrato, due moduli di potenza pari a 500 MW nominali ciascuno, di cui uno, di proprieta' di Terna S.p.a., unitamente a tutti gli apparati comuni, qualificabile come «linea pubblica» e facente parte della RTN e l'altro, di proprieta' di Transenergia S.r.l., qualificabile come «linea privata», cosiddetta merchant line, secondo quanto previsto dal regolamento n. 714/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e da sottoporre a procedura di esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi, ai sensi del succitato regolamento; Considerato che la succitata autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', di indifferibilita' e urgenza, di inamovibilita', nonche' di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, quindi, comprende anche la delega a Terna S.p.a. di esercitare il potere espropriativo, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come altresi' richiesto nella succitata nota dell'8 febbraio 2011; Considerato che la «linea privata» autorizzata e' stata individuata da Terna S.p.a. quale infrastruttura di interconnessione con l'estero sulla frontiera italo-francese, da realizzare ed esercire nella forma di interconnector, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 99/2009 e del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; Considerato che, per la realizzazione della «linea privata» autorizzata come interconnector, e' stata costituita la societa' Piemonte-Savoia S.r.l. (interamente controllata da Terna Interconnector S.r.l. a sua volta controllata da Terna S.p.a. e con la partecipazione di Terna Rete Italia e di Transenergia S.r.l.), con lo scopo di perseguire la realizzazione e la gestione, per conto dei soggetti investitori terzi, dell'interconnector Italia-Francia; Visto il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VOL del 18 maggio 2015, con il quale l'autorizzazione gia' rilasciata alla Societa' Transenergia S.r.l. con il citato decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011, riguardante la parte interconnector del progetto, e' stata volturata alla Societa' Piemonte Savoia S.r.l.; Visto il decreto n. 239/EL-177/141/2011-PR del 1° aprile 2016, con il quale e' stato prorogato il termine di ultimazione dei lavori di realizzazione delle suddette opere, autorizzate con decreto 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011; Visto il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VL del 5 agosto 2016, con il quale e' stata approvata una variante localizzativa al progetto autorizzato con decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011, riguardante una variante di tracciato tra i Comuni di Bussoleno e Salbertrand, al fine di limitare la realizzazione di gallerie/cunicoli appositamente dedicati all'alloggiamento dei cavi; Visto il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VL2 del 28 novembre 2017, con il quale e' stata approvata una variante localizzativa al progetto autorizzato con decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011, riguardante una variante di tracciato nel Comune di Avigliana, localita' Cava Sada; Viste le denunce di inizio attivita' di cui al comma 4-sexies dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, che sono state presentate nel corso dei lavori di realizzazione, riguardanti ottimizzazioni rispettivamente al layout della SE di Piossasco, al tracciato nel Comune di Exilles e al tracciato nel Comune di Salbertrand; Considerato che, per l'implementazione della capacita' sulla frontiera francese ai sensi della legge n. 99/2009, Terna S.p.a. ha costituito la societa' Pi.Sa. 2 S.r.l. (interamente controllata da Terna), con lo scopo di presentare una istanza di esenzione per la capacita' di 250 MW per conto dei soggetti investitori terzi, con riferimento all'interconnector Italia - Francia; Visto il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VOL2 del 22 maggio 2019, con il quale l'autorizzazione gia' rilasciata alla Societa' Terna S.p.a. con il citato decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011, riguardante la parte pubblica del progetto, e' stata volturata alla Societa' Pi.Sa.2 S.r.l.; Visto il decreto n. 239/EL-177/141/2011-PR2 del 14 luglio 2020, con il quale e' stato ulteriormente prorogato per due anni il termine di ultimazione dei lavori di realizzazione delle suddette opere, autorizzate con decreto 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 201 e gia' prorogate per quattro anni dal decreto n. 239/EL-177/141/2011-PR del 1° aprile 2016; Visto il decreto direttoriale n. 290/ML/2020 del 5 marzo con il quale il Ministero dello sviluppo economico, previo parere positivo di ARERA, ha concesso alla societa' Pi.Sa.2, ai sensi dell'art. 63, comma 1 del regolamento UE n. 943/2019 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019, l'esenzione dal disposto dell'art. 19, comma 2 del medesimo regolamento, per una quota di potenza di 250 MW relativa ad un modulo dell'interconnessione Italia - Francia; Vista la decisione C(2020)6325 final dell'11 settembre 2020, con la quale la Commissione europea ha stabilito di revocare la decisione adottata dal Ministero dello sviluppo economico avente ad oggetto il rilascio dell'esenzione a Pi.Sa.2; Visto il decreto direttoriale del 21 ottobre 2020, con il quale il Ministero dello sviluppo economico, preso atto della decisione della Commissione europea ha revocato l'esenzione gia' concessa in favore di Pi.Sa.2. con il sopracitato decreto direttoriale; Vista l'istanza n. TERNA/P2020007885 del 4 dicembre 2020, acquisita al protocollo MISE con il n. 29402 del 9 dicembre 2020, con la quale la Terna S.p.a. e Pi.Sa.2 S.r.l. chiedono che il provvedimento di autorizzazione n. 239/EL-177/141/2011-VOL2 di cui e' attualmente titolare Pi.Sa.2 S.r.l. venga volturato a favore di Terna, con conseguente assunzione di tutti gli impegni da esso derivanti; Considerato quindi che la linea di interconnessione sara' realizzata ed esercita da Terna S.p.a. come linea pubblica appartenente della rete elettrica di trasmissione nazionale; Ritenuto, pertanto, di adottare il provvedimento di voltura richiesto; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione gia' rilasciata alla Societa' Pi.Sa.2 S.r.l. con decreto n. 239/EL-177/141/2011-VOL2 del 22 maggio 2019 e' volturata alla Terna S.p.a., con sede in Roma in Viale Egidio Galbani 70 (c.f. 05779661007), che provvedera' a costruire ed esercire l'interconnessione in corrente continua ad altissima tensione (250÷350 kV) HVDC «Italia - Francia» denominata Piemonte - Savoia ed opere accessorie, in conformita' al progetto approvato con il decreto medesimo. Art. 2. La Societa' Terna S.p.a. e' vincolata al rispetto di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni contenuti nel suddetto provvedimento autorizzativo che restano inalterati e validi e non costituiscono oggetto di modifica da parte del presente decreto. Art. 3. Avverso il presente provvedimento di voltura e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, che dovra' avvenire a cura e spese della Terna S.p.a. Roma, Il direttore generale per le Il direttore generale per la infrastrutture e la sicurezza crescita sostenibile e la qualita' dei sistemi energetici e dello sviluppo Montanaro geominerari Dialuce Terna S.p.A. Adel Motawi TV21ADA2793