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Errata corrige
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Avviso di proroga occupazione temporanea La societa' EDISON S.p.A. rende noto che in data 15/3/2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato il decreto di proroga per l'occupazione temporanea, disposta dal decreto ministeriale 17 ottobre 2019, dei terreni in comune di Presenzano (CE), interessati dalla realizzazione della Centrale termoelettrica di EDISON S.p.A.. Di seguito si riporta un estratto. Il Direttore Generale Visto l'articolo 42 della Costituzione...; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ... e s.m.i.; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ...; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ...; Visto il decreto legge 7 febbraio 2001, n. 7, ...; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, ...; Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, ...; Visto il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, ...; Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2011, n. 55/02/2011, con il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto legislativo n. 327/01 e dell'art. 1 della legge n. 55/2002, e' stato accertato la conformita' agli strumenti urbanistici vigenti, approvato il progetto definitivo, apposto il vincolo preordinato all'esproprio, dichiarato la pubblica utilita' e autorizzato la costruzione e l'esercizio, nel comune di Presenzano (CE), di una Centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale e delle relative opere connesse; Visti i decreti di proroga n. 55/06/2013 PR del 08 novembre 2013, n. 55/05/2015 PR del 07 dicembre 2015, n. 55/01/2017 PR del 13 luglio 2017, e, da ultimo, n. 55/01/2018 PR del 28 dicembre 2018, che ha prorogato la validita' del decreto n. 55/02/2011 al 14 dicembre 2021; Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2019, n. 55/04/2019, con il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto legislativo n. 327/01 e dell'art. 1 della legge n. 55/2002, e' stato approvato il progetto definitivo, di cui al decreto n. 55/02/2011, cosi' come modificato in conformita' al progetto presentato, ribadita la pubblica utilita' delle opere, confermati i termini entro cui deve essere emanato il decreto di esproprio e autorizzato la costruzione e l'esercizio dell'opera; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 ottobre 2019 con il quale sono stati disposti a favore della societa' Edison S.p.A. l'asservimento e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di Presenzano (CE), interessate dalla realizzazione della citata opera; Vista l'istanza del 09 febbraio 2021, prot. n. 4060 del 10 febbraio 2021, con la quale la societa' Edison S.p.A... ha chiesto a questa Amministrazione, una proroga di mesi 15 (quindici) del termine di occupazione temporanea dalla data di immissione in possesso, per alcuni terreni del piano particellare allegato al decreto 17 ottobre 2019; Preso Atto che il decreto 17 ottobre 2019 e' stato regolarmente notificato ed eseguito ex artt. 23 e 24 del D.P.R. 327/01 ...; Considerato che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 17 ottobre 2019 la societa' ha la facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni 1 a decorrere dalla data dell'immissione in possesso; ...; Considerato che l'istanza di proroga e' motivata dai rallentamenti/sospensione dei lavori a causa dell'emergenza sanitaria tuttora in corso; Ritenuto che: - i motivi esposti sono validi per il rilascio di una proroga dell'occupazione temporanea; - le indennita' proposte dalla societa' istante per l'ulteriore occupazione sono congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria. DECRETA: Articolo 1 E' concessa una proroga fino al 30 luglio 2022 dell'occupazione temporanea, disposta dal decreto ministeriale 17 ottobre 2019, dei terreni in comune di Presenzano (CE), interessati dalla realizzazione della Centrale termoelettrica richiamata nelle premesse e riportati nei piani particellari allegati al presente decreto, di cui: - all'Elenco A: terreni lungo il tracciato del metanodotto e dello scarico acque meteoriche, - all'Elenco B: terreni lungo il tracciato del cavidotto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa. Articolo 2 Le indennita' provvisorie per l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 52 -octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare individuale. Articolo 3 Il presente decreto e' pubblicato per estratto, a cura della EDISON S.p.A., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Articolo 4 La EDISON S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, con allegato il piano particellare individuale. Articolo 5 Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconopmico.gov.it) e per conoscenza alla Edison S.p.A. presso gli Uffici siti in Milano - Foro Buonaparte, 31 - pec: asee@pec.edison.it - l'accettazione delle indennita' di occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennita' di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporra' con propria ordinanza affinche' la Edison S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Articolo 6 In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennita' provvisorie di occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono: a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive; b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico e s.m.i. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. Articolo 7 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il direttore generale dott.ssa Rosaria Fausta Romano TX21ADC4037