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Errata corrige
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Eredita' giacente di Colombara Alberto - R.G. 16686/2019 Il Giudice Cristiano De Giovanni, con decreto n.cronol. 4439/2019 del 10 ottobre 2019 ha dichiarato giacente l'eredita' di Alberto Colombara nato a Roma il 23 luglio 1940, deceduto a Roma il 15 luglio 2019. Nominato curatore l'avvocato Antonio Aquilino, domiciliato in Roma, via dei Monti Tiburtini 518. Il Giudice Mario Coderoni, rilevata l'intervenuta accettazione dell'eredita' da parte del sig. Turco Milanesio Massimo; precisato che nell'atto di costituzione / intervento, depositato il 3 agosto 2020, il sig. Turco ha espressamente dichiarato di accettare l'eredita' giacente di Colombara Alberto, chiedendo anche di essere immesso nel possesso dei beni ereditari; che tale dichiarazione, essendo contenuta in un atto redatto dal difensore sulla base di procura rilasciata con sottoscrizione autenticata dall'Avvocato, e' equiparabile ad una scrittura privata autenticata e, come tale, valida ai sensi dell'art. 475 cc; evidenziato che in base alla documentazione prodotta, risulta che Turco Milanesio Massimo sia figlio di Turco Milanesio Amedeo (e di Venturini Lidia), il quale era fratello di Turco Milanesio Maddalena che, coniugata con Colombara Candido, ha poi generato il de cuius, rientrando pertanto nel novero dei chiamati all'eredita'; ritenuto che non sia di ostacolo alla qualifica dell'accettante come chiamato, il fatto che sia intervenuta un'adozione di maggiorenne, da parte del sig. Milanesio Sebastiano nei confronti proprio di Turco Milanesio Massimo, di Turco Maddalena e di Turco Amedeo, non rientrando comunque nell'art. 567, comma 2, c,c, che stabilisce "i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante" poiche' nel caso di specie, il Colombara non e' earente dell'adottante Milanesio Sebastiano (cioe', lo e' anche, essedone di fatto il nipote) ma direttamente parente del padre del Turco Milanesio Massimo e, quindi, di quest'ultimo; il rapporto di parentela, in altre parole, non discednde direttamente dall'adozione; considerato, pertanto, che ai sensi dell'art. 532 c.c. sono venuti meno i presupposti per il mantenimento della procedura di eredita' giacente e deve esserne dichiarata la chiusura, con conseguente cessazione dalle funzioni del curatore, previa approvazione del rendiconto e liquidazione dei compensi dovuti. Rilevato che, essendo intervenuta l'accettazione nella fase iniziale della procedura di eredita' giacente, sicche' il curatore non ha svolto tutti gli accertamenti necessari a verificare l'esatta consistenza dell'asse ereditario; considerato che deve procedersi alla liquidazione del compenso in favore del curatore; ritenuto, in proposito, che, in mancanza di un criterio univoco e non potendo farsi applicazione dei criteri di liquidazione del curatore fallimentare (in considerazione della disomogeneita' dell'attivita' prestata richiamandosi sul punto Cass. Civ. 12767/91) il compenso al curatore possa essere liquidato ex articolo 2233 cc facendo riferimento ai parametri normalmente applicati allo svolgimento della professione da individuare, nel caso di specie, anche in via analogica, in quelli previsti dal DM numero 55/14; ritenuto in particolare di poter applicare il parametro dei procedimenti di volontaria giurisdizione di cui alla tabella 7 allegata al DM 55/14 e che in assenza di indicazioni sul valore dell'attivo, tenuto conto della durata della procedura e della tipologia di attivita' svolta, si ritiene congruo liquidare in favore del Curatore, a titolo di compenso, la somma di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, come da lui richiesto, non avendo domandato il rimborso di spese vive; considerato che, trattandosi di procedura aperta d'ufficio, le spese della stessa (ivi comprese quelle necessarie alla chiusura e alla pubblicazione del presente provvedimento) ed i compensi del curatore, devono essere posti a carico dell'eredita' e, quindi, dello stesso erede accettante, in caso di assenza o insufficienza dell'attivo residuo; precisato, da ultimo, che il curatore dovra' consegnare nelle mani dell'erede accettante, ogni somma di denaro o altro bene ereditario di cui sia eventualmente in possesso P.Q.M - approva l'operato del curatore e il relativo rendiconto - liquida in favore del curatore, Avv. Antonio Aquilino, € 1000,00 per compenso, oltre alle spese generali forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge; - autorizza il curatore, in caso di presenza di attivo ereditario, a trattenere le somme liquidate in suo favore con il presente provvedimento, consegnando il residuo- insieme a qualunque altro bene ereditario di cui sia in possesso - all'erede accettante Turco Milanesio Massimo - pone a carico dell'erede accettante Turco Milanesio Massimo il pagamento delle somme dovute al curatore in base alla odierna liquidazione, che non siano soddisfatte dall'attivo ereditario residuo, nonche' le spese della procedura, ivi comprese quelle necessarie per la chiusura; - visto l'articolo 532 cc dichiara chiusa l'eredita' giacente di Colombara Alberto nato a Roma il 23 luglio 1940 e deceduto il 15 luglio 2019 e dichiara ll Curatore cessato dalla sua funzione al completamento delle attivita' che precedono. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento e per gli adempimenti di competenza. Il Giudice Dr. Mario Coderoni Con decreto del 22 febbraio 2021 visto art 742 cpc a parziale modifica del decreto del 14 gennaio 2021, dispone che tutti i beni del de cuius Colombara Alberto, che siano in custodia presso la Stazione Roma Parioli della Legione Carabinieri Lazio, vengano consegnati al sig. Turco Milanesio Massimo, in qualita' di erede. Il Giudice Dr. Mario Coderoni Il curatore avv. Antonio Aquilino TX21ABH4272