TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

(GU Parte Seconda n.47 del 20-4-2021)

 
      Eredita' giacente di Colombara Alberto - R.G. 16686/2019 
 

  Il Giudice Cristiano De Giovanni, con decreto  n.cronol.  4439/2019
del 10 ottobre 2019 ha  dichiarato  giacente  l'eredita'  di  Alberto
Colombara nato a Roma il 23 luglio 1940, deceduto a Roma il 15 luglio
2019. 
  Nominato curatore l'avvocato Antonio Aquilino, domiciliato in Roma,
via dei Monti Tiburtini 518. 
  Il Giudice  Mario  Coderoni,  rilevata  l'intervenuta  accettazione
dell'eredita' da parte del sig. Turco  Milanesio  Massimo;  precisato
che nell'atto di costituzione / intervento, depositato  il  3  agosto
2020,  il  sig.  Turco  ha  espressamente  dichiarato  di   accettare
l'eredita' giacente di Colombara Alberto, chiedendo anche  di  essere
immesso nel possesso dei  beni  ereditari;  che  tale  dichiarazione,
essendo contenuta in un atto redatto  dal  difensore  sulla  base  di
procura rilasciata con sottoscrizione autenticata  dall'Avvocato,  e'
equiparabile ad una  scrittura  privata  autenticata  e,  come  tale,
valida ai sensi dell'art.  475  cc;  evidenziato  che  in  base  alla
documentazione prodotta, risulta  che  Turco  Milanesio  Massimo  sia
figlio di Turco Milanesio Amedeo (e di Venturini Lidia), il quale era
fratello di Turco Milanesio Maddalena che,  coniugata  con  Colombara
Candido, ha poi generato il de cuius, rientrando pertanto nel  novero
dei chiamati all'eredita'; ritenuto che  non  sia  di  ostacolo  alla
qualifica dell'accettante come chiamato, il fatto che sia intervenuta
un'adozione di maggiorenne, da parte del  sig.  Milanesio  Sebastiano
nei confronti proprio di Turco Milanesio Massimo, di Turco  Maddalena
e di Turco Amedeo, non rientrando comunque nell'art.  567,  comma  2,
c,c, che stabilisce "i figli adottivi sono estranei alla  successione
dei parenti dell'adottante" poiche' nel caso di specie, il  Colombara
non e' earente dell'adottante  Milanesio  Sebastiano  (cioe',  lo  e'
anche, essedone di fatto il nipote) ma direttamente parente del padre
del Turco Milanesio Massimo e, quindi, di quest'ultimo;  il  rapporto
di  parentela,  in   altre   parole,   non   discednde   direttamente
dall'adozione; considerato, pertanto, che ai sensi dell'art. 532 c.c.
sono venuti meno i presupposti per il mantenimento della procedura di
eredita'  giacente  e  deve  esserne  dichiarata  la  chiusura,   con
conseguente  cessazione   dalle   funzioni   del   curatore,   previa
approvazione del rendiconto e liquidazione dei compensi dovuti. 
  Rilevato  che,  essendo  intervenuta  l'accettazione   nella   fase
iniziale della procedura di eredita' giacente,  sicche'  il  curatore
non ha svolto tutti gli accertamenti necessari a verificare  l'esatta
consistenza dell'asse ereditario;  considerato  che  deve  procedersi
alla liquidazione del compenso in favore del curatore;  ritenuto,  in
proposito, che, in mancanza di un  criterio  univoco  e  non  potendo
farsi  applicazione  dei  criteri  di   liquidazione   del   curatore
fallimentare (in considerazione della  disomogeneita'  dell'attivita'
prestata richiamandosi sul punto Cass. Civ. 12767/91) il compenso  al
curatore  possa  essere  liquidato  ex  articolo  2233   cc   facendo
riferimento ai parametri normalmente applicati allo svolgimento della
professione  da  individuare,  nel  caso  di  specie,  anche  in  via
analogica, in quelli  previsti  dal  DM  numero  55/14;  ritenuto  in
particolare di poter  applicare  il  parametro  dei  procedimenti  di
volontaria giurisdizione di cui alla tabella 7 allegata al DM 55/14 e
che in assenza di indicazioni sul valore  dell'attivo,  tenuto  conto
della durata della procedura e della tipologia di  attivita'  svolta,
si ritiene congruo liquidare in favore  del  Curatore,  a  titolo  di
compenso, la somma di euro 1.000,00, oltre accessori di  legge,  come
da lui richiesto, non avendo domandato il  rimborso  di  spese  vive;
considerato che, trattandosi di procedura aperta d'ufficio, le  spese
della stessa (ivi comprese quelle necessarie  alla  chiusura  e  alla
pubblicazione del presente provvedimento) ed i compensi del curatore,
devono essere posti a carico dell'eredita' e,  quindi,  dello  stesso
erede accettante, in caso  di  assenza  o  insufficienza  dell'attivo
residuo; precisato, da ultimo,  che  il  curatore  dovra'  consegnare
nelle mani dell'erede accettante, ogni somma di denaro o  altro  bene
ereditario di cui sia eventualmente in possesso 
  P.Q.M 
  - approva l'operato del curatore e il relativo rendiconto 
  - liquida in favore del curatore, Avv. Antonio Aquilino, €  1000,00
per compenso, oltre alle spese generali forfettarie al 15% IVA e  CPA
come per legge; 
  - autorizza il curatore, in caso di presenza di attivo  ereditario,
a trattenere le  somme  liquidate  in  suo  favore  con  il  presente
provvedimento, consegnando il residuo- insieme a qualunque altro bene
ereditario di cui  sia  in  possesso  -  all'erede  accettante  Turco
Milanesio Massimo 
  - pone a carico dell'erede accettante Turco  Milanesio  Massimo  il
pagamento delle  somme  dovute  al  curatore  in  base  alla  odierna
liquidazione,  che  non  siano  soddisfatte  dall'attivo   ereditario
residuo, nonche'  le  spese  della  procedura,  ivi  comprese  quelle
necessarie per la chiusura; 
  - visto l'articolo 532 cc dichiara chiusa  l'eredita'  giacente  di
Colombara Alberto nato a Roma il 23 luglio  1940  e  deceduto  il  15
luglio 2019 e dichiara ll Curatore  cessato  dalla  sua  funzione  al
completamento delle attivita' che precedono. 
  Manda  alla  Cancelleria  per   la   comunicazione   del   presente
provvedimento e per gli adempimenti di competenza. 
  Il Giudice Dr. Mario Coderoni 
  Con decreto del 22 febbraio 2021  visto  art  742  cpc  a  parziale
modifica del decreto del 14 gennaio 2021, dispone che  tutti  i  beni
del de cuius Colombara Alberto,  che  siano  in  custodia  presso  la
Stazione  Roma  Parioli  della  Legione  Carabinieri  Lazio,  vengano
consegnati al sig. Turco Milanesio Massimo, in qualita' di erede. 
  Il Giudice Dr. Mario Coderoni 

                             Il curatore 
                        avv. Antonio Aquilino 

 
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