MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la
competitivita' energetica
Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri,
royalties

(GU Parte Seconda n.67 del 8-6-2021)

 
                       Decreto di asservimento 
 

  Il direttore generale 
  VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  VISTA la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  (di  seguito:
decreto  legislativo  n.  164/2000),   recante   l'Attuazione   della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327  (di  seguito:  Testo  Unico),  recante  il  Testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 recante la Regola tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico  14  gennaio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale n. 61, del  09  marzo  2020,  recante  "Individuazione
degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale"  del  Ministero
dello Sviluppo Economico; 
  VISTO il decreto Legge 01  marzo  2021,  n.  22,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  01  marzo  2021,  recante  disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri; 
  VISTO il decreto ministeriale 01 febbraio 2021 di approvazione  del
progetto definitivo, autorizzazione alla  costruzione  ed  esercizio,
dichiarazione di  pubblica  utilita'  e  conformita'  agli  strumenti
urbanistici  vigenti  con   apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio delle aree interessate  alla  realizzazione  dell'opera
denominata   "Metanodotto   Ravenna-Chieti   -   Rifacimento   tratto
Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650 (26")  DP  75  bar  e  opere
connesse"; 
  VISTA l'istanza del 2/04/2021, INGCOS/CENOR/664/SAV,  acquisita  in
atti al protocollo n. 10316 del  6  aprile  2021,  con  la  quale  la
societa' SNAM RETE GAS  S.p.A.,  codice  fiscale  e  partita  IVA  n.
10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7  -  200997
San Donato Milanese (MI) - ed  Uffici  in  Ancona  (AN)  -  "Progetto
Infrastrutture Centro Orientali" - cap. 60131 -Via Caduti del Lavoro,
40, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22,  52
quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree  di  terreni  ubicati
nel  comune  di  MASSIGNANO  (AP)  indicate  nel  piano  particellare
allegato alla citata istanza: 
  a) l'imposizione di servitu' di metanodotto sulle aree indicate  in
colore rosso nel piano particellare; 
  b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per  la  corretta
esecuzione  dei  lavori  indicate   in   colore   verde   nel   piano
particellare;   con   determinazione   urgente    delle    indennita'
provvisorie; 
  ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate  dal  vincolo
preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea; 
  CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti
di cui all'articolo 9 del citato  decreto  legislativo  n.  164/2000,
riveste carattere strategico in quanto consentira' di  migliorare  la
flessibilita'  e  la  sicurezza  dell'esercizio  della  rete  per  il
trasporto di gas naturale tra le direttrici Nord - Sud, e  viceversa,
costituite   dagli    esistenti    metanodotti    Ravenna-Chieti    e
Recanati-Foligno; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.  52-quinquies,  ultimo  periodo
del comma 2, del  Testo  Unico  e  s.m.i.,  l'emanazione  del  citato
decreto 01 febbraio 2021 ha determinato l'inizio del procedimento  di
esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione  prevista
dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il  decreto  ablativo
puo'  essere  emanato  con  determinazione  urgente   dell'indennita'
provvisoria; 
  RITENUTO che: 
  - il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati  dai
lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data  del  01
febbraio 2026; 
  - e' necessario consentire che  i  lavori  di  completamento  della
condotta per il trasporto  del  gas  naturale  siano  eseguiti  senza
soluzione di continuita', secondo  una  progressione  continua  della
posa in opera del metanodotto; 
  - la costituzione  della  servitu'  di  metanodotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per  la  realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del  richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008; 
  - le indennita' proposte dalla Societa' istante  per  l'occupazione
temporanea e la costituzione di  servitu'  di  metanodotto  a  favore
delle  Ditte  proprietarie  catastalmente  identificate   nel   piano
particellare sono  ritenute  congrue  ai  fini  della  determinazione
urgente dell'indennita' provvisoria; 
  Decreta: 
  Articolo 1 
  A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti  la  servitu'  di
metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni  in  comune
di  MASSIGNANO  (AP),  interessate  dalla  realizzazione   dell'opera
denominata  "Rifacimento   Ravenna-Chieti   -   Tratto   Recanati-San
Benedetto del Tronto DN 650 DP 75 bar e opere connesse"  e  riportate
nel  piano   particellare   allegato   al   presente   decreto,   con
l'indicazione  delle  Ditta  proprietarie  dei   terreni   sottoposti
all'azione ablativa. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che  siano  ottemperati  da  parte  di  SNAM  RETE  GAS  S.P.A.,  gli
adempimenti di cui ai successivi  articoli  5  e  6,  prevede  quanto
segue: 
  - la posa  di  una  tubazione  per  trasporto  idrocarburi  gassosi
interrata alla profondita' di circa 1  (uno)  metro,  misurata  dalla
generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi  accessori  per
reti tecnologiche; 
  - l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse,  a  distanza  inferiore  di  13,50
(tredici/50) metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la
superficie asservita  a  terreno  agrario,  con  la  possibilita'  di
eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondita' di posa della tubazione; 
  - l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e  per
tutto il  tempo  occorrente,  l'area  necessaria  all'esecuzione  dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie
opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari  al
fine della sorveglianza,  manutenzione  ed  esercizio  del  gasdotto,
nonche'   di   eventuali   modifiche,    rifacimenti,    riparazioni,
sostituzioni e recuperi; 
  -  l'inamovibilita'   delle   tubazioni,   dei   manufatti,   delle
apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui
in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas  S.p.A.  e  che  pertanto
avra' anche la facolta' di rimuoverle; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - i danni  prodotti  alle  cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto  sono  quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione
di  eventuali   riparazioni,   modifiche,   recuperi,   sostituzioni,
manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi  di
ragione; 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  la  servitu'  di  metanodotto   e
l'occupazione temporanea  dei  terreni  di  cui  all'articolo  1,  da
corrispondere  congiuntamente  agli  aventi   diritto,   sono   state
determinate in modo urgente, ai  sensi  dell'articolo  22  del  Testo
Unico, conformemente  all'articolo  44  e  all'art.  52-  octies  del
medesimo  D.P.R.  327/2001,   nella   misura   indicata   nel   piano
particellare allegato al presente decreto. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonche'  pubblicato
per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  nel  cui
territorio si trova il bene. L'opposizione di  terzi  interessati  e'
proponibile  entro  trenta  giorni  successivi   alla   pubblicazione
dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La SNAM RETE  GAS  S.p.A.,  provvede  alla  notifica  del  presente
decreto alla Ditta proprietaria con allegato il  piano  particellare,
unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello  stato  di
consistenza e presa di possesso  dei  terreni,  specificando  con  un
preavviso di  almeno  sette  giorni  le  modalita'  ed  i  tempi  del
sopralluogo ed indicando anche il  nominativo  dei  tecnici  da  essa
incaricati. 
  Articolo 6 
  I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS  S.p.A.,  provvederanno  a
redigere il  verbale  di  immissione  in  possesso  dei  terreni,  in
contraddittorio  con  il  soggetto  espropriato,   o   con   un   suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  del
proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico e s.m.i. 
  Copie degli atti  inerenti  la  notifica  di  cui  all'articolo  5,
compresa la relativa relata, unitamente al verbale di  immissione  in
possesso, sono trasmessi senza indugio da  SNAM  RETE  GAS  S.p.A.  a
questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it. 
  Articolo 7 
  La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta  giorni  successivi  all'immissione   in   possesso,   possono
comunicare con dichiarazione irrevocabile  a  questa  Amministrazione
(DGAECE - Divisione  VII  -  Via  Molise,  2  -  00187  Roma  -  pec:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla SNAM
RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Centro  Orientali  -  60131
Ancona    (AN)    -    Via    Caduti    del    Lavoro,    40,    pec:
ingcos.cenor@pec.snam.it  -  l'accettazione   delle   indennita'   di
servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea. 
  Questa  Amministrazione,  ricevuta  dalla  ditta  proprietaria   la
comunicazione di accettazione delle  indennita'  di  asservimento  ed
occupazione temporanea, la dichiarazione di  assenza  di  diritti  di
terzi sul bene e la documentazione  comprovante  la  piena  e  libera
disponibilita' del terreno, contenute nello  schema  A,  allegato  al
presente decreto, disporra' con propria ordinanza affinche'  la  SNAM
RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60
giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
sulle  indennita'  provvisorie   di   asservimento   ed   occupazione
temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla
data dell'immissione in  possesso,  gli  importi  saranno  depositati
presso la Ragioneria  Territoriale  competente  -  Servizio  depositi
amministrativi per esproprio - a seguito  di  apposita  ordinanza  di
questa Amministrazione. 
  Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': 
  a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e
s.m.i.,  produrre  a  questa  Amministrazione,  all'indirizzo   sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno  di  propria  fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione  e
ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o  il  terzo
che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione  del  metanodotto,  la  SNAM  RETE  GAS
S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici,  ha  facolta'
di occupare i terreni per un periodo di anni due  a  decorrere  dalla
data di  immissione  in  possesso  delle  stesse  aree.  La  Societa'
beneficiaria comunichera' preventivamente alla ditta proprietaria  la
data di avvio delle lavorazioni,  la  denominazione  ed  il  recapito
dell'impresa appaltatrice. 
  Articolo 10 
  Per  lo  stesso  periodo  di  anni  due,  e'  dovuta   alla   Ditta
proprietaria dei terreni l'indennita'  di  occupazione  temporanea  e
danni riportati nel piano particellare. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  Allegato al Decreto 19.04.2021 - estratto  del  piano  particellare
con indicazione dei terreni sottoposti ad 
  asservimento e occupazione  temporanea  e  della  loro  titolarita'
catastale: 
  Ditta 1: Parzer Gunter Wilfred, foglio 2 mappali 396, 35, 36,  156,
85, 391, 87; 
  Ditta 2: Marconi Sciarroni  Gabriele,  Marconi  Sciarroni  Samuela,
Marconi Sciarroni Simone, Marconi Sciarroni Tiziana, Poli  Maddalena,
Polini Pietro, foglio 2 mappali 269, 235; 
  Ditta 3: Filipponi Roberto, foglio 8 mappali  244,  247,  43,  249,
109, 396; 
  Ditta 4: Bronzo Michele Gian Maria, Giacopuzzi Elisabetta, foglio 8
mappale 397. 

                        Il direttore generale 
                   dott.ssa Rosaria Fausta Romano 

 
TX21ADC6328
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.